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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 28977/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto, [OSCURATO:PERSONA] aveva patito dalla condotta fraudolenta un danno patrimoniale, dato che aveva un obbligo di restituzione nei confronti del padre e non era entrato in possesso dell'autovettura fittiziamente venduta dal ricorrente (pag. 3 della sentenza impugnata); che, il ricorso rispetto alla puntuali valutazioni della Corte territoriale si configura aspecifico e, dunque, anche sotto tale profilo, non supera la soglia di ammissibilità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] e andr919c9pt_ie k [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto, [OSCURATO:PERSONA] aveva patito dalla condotta fraudolenta un danno patrimoniale, dato che aveva un obbligo di restituzione nei confronti del padre e non era entrato in possesso dell'autovettura fittiziamente venduta dal ricorrente (pag. 3 della sentenza impugnata); che, il ricorso rispetto alla puntuali valutazioni della Corte territoriale si configura aspecifico e, dunque, anche sotto tale profilo, non supera la soglia di ammissibilità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] e andr919c9pt_ie k [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28977/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris