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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 44027/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAsvolta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona delkAvvocato generale Pietro GAETA, con le quali si è chiesta, previa riqualificazione del ricorso come reclamo ai sensi delkart. 99 del d.

P.R. n. 115 del 2002, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Marsala, giudice competente a decidere sul reclamo in oggetto.

Osserva .

1. Con decreto 1/2/2022, il Tribunale di Marsala ha revocato il provvedimento di ammissione di FAVARA Emanuele al beneficio del patrocinio dello Stato in favore dei non abbienti, alla luce degli accertamenti della Guardia di Finanza, attestanti la insussistenza delle condizioni di ammissione, per essere il reddito complessivo del richiedente e dei familiari conviventi superiore a quello legale e difforme da quello dichiarato.

2. La difesa del FAVARA ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 76 e 79 d.

P.R. n. 115/2002, atteso che al 3/5/2021 il FAVARA non era più inserito nello stato di famiglia considerato dall'organo accertatore.

3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pietro GAETA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto, previa riqualificazione del ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 99 del d.

P.R. n. 115 del 2002, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Marsala, competente a decidere sul reclamo in oggetto.

4. In via preliminare ed assorbente si pone il problema della diretta ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice di merito di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

In base al disposto di cui all'art. 113 del d.P.R. 115/2002, infatti, avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca, disposta ai sensi della lett. d) dell'art. 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art. 97.

Nel caso in esame, però, il provvedimento di revoca è stato reso dal giudice d'ufficio, sia pure a seguito di comunicazione dell'organo accertatore, per quanto emerge dal tenore dello stesso provvedimento impugnato.

Orbene, avverso i provvedimenti del giudice di merito di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso ritenga di avere disposto l'ammissione al patrocinio in assenza delle condizioni di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per cassazione, ma unìcamente l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R.115/2002 davanti al presidente dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento.

Sul punto, pare sufficiente un rinvio al consolidato orientamento di questa Corte per rilevare che, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso diretto per cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato su "richiesta di revoca", e dunque su richiesta dell'amministrazione finanziaria, non anche quando la revoca sia disposta d'ufficio, dovendo in tal caso esperirsi il ricorso in opposizione (sez. 4, n. 20087 del 29/4/2010, Siddu, Rv. 247545), con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione (sez. 4, ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573).

Tale principio ha mantenuto validità anche a seguito dell'entrata in vigore della

I. n. 168 del 2005 che ha convertito il d.l. n. 115 del 2005, il cui art. 9 bis, comma 1, ha inserito la previsione alla lett. d) della possibilità di revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione ove sia provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (sez. 4, ordinanza n. 46862 del 3/11/2011, Rv. 252138, in motivazione).

Tale interpretazione, per come già osservato da questa corte (sez. 4, 10/2/2005 n. 12634, Formica, Rv. 231257), discende dalla considerazione che, poiché la situazione che si determina a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originario diniego di ammissione (di qui l'efficacia retroattiva della revoca di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi dell'art. 114, comma 2), il provvedimento è reclamabile con le stesse modalità previste per tale ultimo istituto.

5. Ne deriva, per il caso in cui il ricorso per cassazione sia erroneamente proposto avverso il decreto di revoca d'ufficio, come nel caso all'esame, la riqualificazione dello stesso quale opposizione, con conseguente trasmissione al Presidente del Tribunale competente (sez. 4, ordinanza n. 34764 del 17/5/2012, Cavallo, Rv. 253514).

Per il principio della conservazione delle impugnazioni, infatti, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma rimesso all'ufficio giudiziario competente, previa conversione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Marsala per quanto di competenza.

Deciso il 10 novembre 2022.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Monta gni [OSCURATO:PERSONA] : . b, —è cP, oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAsvolta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona delkAvvocato generale Pietro GAETA, con le quali si è chiesta, previa riqualificazione del ricorso come reclamo ai sensi delkart. 99 del d. P.R. n. 115 del 2002, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Marsala, giudice competente a decidere sul reclamo in oggetto. Osserva . 1. Con decreto 1/2/2022, il Tribunale di Marsala ha revocato il provvedimento di ammissione di FAVARA Emanuele al beneficio del patrocinio dello Stato in favore dei non abbienti, alla luce degli accertamenti della Guardia di Finanza, attestanti la insussistenza delle condizioni di ammissione, per essere il reddito complessivo del richiedente e dei familiari conviventi superiore a quello legale e difforme da quello dichiarato. 2. La difesa del FAVARA ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 76 e 79 d. P.R. n. 115/2002, atteso che al 3/5/2021 il FAVARA non era più inserito nello stato di famiglia considerato dall'organo accertatore. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pietro GAETA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto, previa riqualificazione del ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 99 del d. P.R. n. 115 del 2002, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Marsala, competente a decidere sul reclamo in oggetto. 4. In via preliminare ed assorbente si pone il problema della diretta ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice di merito di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In base al disposto di cui all'art. 113 del d.P.R. 115/2002, infatti, avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca, disposta ai sensi della lett. d) dell'art. 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art. 97. Nel caso in esame, però, il provvedimento di revoca è stato reso dal giudice d'ufficio, sia pure a seguito di comunicazione dell'organo accertatore, per quanto emerge dal tenore dello stesso provvedimento impugnato. Orbene, avverso i provvedimenti del giudice di merito di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso ritenga di avere disposto l'ammissione al patrocinio in assenza delle condizioni di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per cassazione, ma unìcamente l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R.115/2002 davanti al presidente dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento. Sul punto, pare sufficiente un rinvio al consolidato orientamento di questa Corte per rilevare che, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso diretto per cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato su "richiesta di revoca", e dunque su richiesta dell'amministrazione finanziaria, non anche quando la revoca sia disposta d'ufficio, dovendo in tal caso esperirsi il ricorso in opposizione (sez. 4, n. 20087 del 29/4/2010, Siddu, Rv. 247545), con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione (sez. 4, ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573). Tale principio ha mantenuto validità anche a seguito dell'entrata in vigore della I. n. 168 del 2005 che ha convertito il d.l. n. 115 del 2005, il cui art. 9 bis, comma 1, ha inserito la previsione alla lett. d) della possibilità di revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione ove sia provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (sez. 4, ordinanza n. 46862 del 3/11/2011, Rv. 252138, in motivazione). Tale interpretazione, per come già osservato da questa corte (sez. 4, 10/2/2005 n. 12634, Formica, Rv. 231257), discende dalla considerazione che, poiché la situazione che si determina a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originario diniego di ammissione (di qui l'efficacia retroattiva della revoca di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi dell'art. 114, comma 2), il provvedimento è reclamabile con le stesse modalità previste per tale ultimo istituto. 5. Ne deriva, per il caso in cui il ricorso per cassazione sia erroneamente proposto avverso il decreto di revoca d'ufficio, come nel caso all'esame, la riqualificazione dello stesso quale opposizione, con conseguente trasmissione al Presidente del Tribunale competente (sez. 4, ordinanza n. 34764 del 17/5/2012, Cavallo, Rv. 253514). Per il principio della conservazione delle impugnazioni, infatti, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma rimesso all'ufficio giudiziario competente, previa conversione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Marsala per quanto di competenza. Deciso il 10 novembre 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Monta gni [OSCURATO:PERSONA] : . b, —è cP, oggi
Decreto Cassazione n. 44027/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris