CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 38004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo &I'i,k ( /1nn 601,0( '5`.°4'13 ot'c,in.:0,n--0,t t" ,., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano, sottraendoli all'esercizio commerciale "Seconda [OSCURATO:SOCIETA].", di vari capi di abbigliamento, per un valore totale di euro 1.443,00, occultandoli all'interno delle proprie borse e sotto i loro abiti e, successivamente ritrovati a terra da personale del negozio (Besozzo, 07/03/2015). 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono le imputate, per mezzo del medesimo difensore e con un unico atto con cui sollevano due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deducono erronea applicazione degli articoli 27 e 111 Cost., nonché degli artt. 195, 498 e 499 cod. proc. pen., laddove la Corte di appello ha fondato la propria pronuncia sulle dichiarazioni delle commesse, riferite alla polizia giudiziaria ma non reiterate in dibattimento, giustificando la predetta mancanza con un'illegittima inversione dell'onere della prova. L'unica prova posta a base della sentenza impugnata è costituita dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante del negozio "Seconda [OSCURATO:SOCIETA]."), il quale ha, peraltro, affermato di non ricordare più nulla dell'episodio contestato, anche con riguardo agli autori dello stesso. 2.2. Con il secondo motivo, deducono erronea applicazione dell'articolo 533 cod. proc. pen., in quanto la pronuncia si fonderebbe non su un accertamento dei fatti oggetto del capo d'imputazione ma desumendo la colpevolezza delle imputate dalla spiccata propensione delle stesse ad adottare comportamenti antigiuridici. 3. In data 01/06/2022, è pervenuta in Cancelleria memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del t imputate. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 5. I ricorsi sono inammissibili, per essere entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati. 5.1. Quanto al primo, si evince dalla sentenza di appello che la persona offesa ha dichiarato, con chiarezza, che le circostanze dalla stessa denunciate le erano state riferite dalle commesse, le quali erano state in grado di descrivere le imputate e di indicare il numero di targa dell'auto su cui erano fuggite. La v condanna è, dunque, fondata sulle dichiarazioni de relato della persona offesa: l'osservazione della Corte territoriale sulla piena utilizzabilità delle anzidette dichiarazioni è corretta, atteso che non è stata chiesta l'audizione delle dirette testimoni. Invero, l'art. 195, comma 2, cod. proc. pen. prescrive l'audizione del teste di riferimento solo su istanza di parte, che, nel caso di specie, non risulta essere stata avanzata. Invero, in tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato, resa dal testimone, deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'art. 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, richiesto dalla parte, non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 9274 del 03/12/2014, dep. 2015, Lopalco, Rv. 263062 - 01). 5.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso: la condanna non è stata fondata sulla propensione delle imputate a comportamenti antigiuridici, ma, oltre alle anzidette dichiarazioni de relato, su precisi elementi indiziari richiamati nelle sentenze di merito, quali: le foto (acquisite agli atti) della videosorveglianza dell'esercizio commerciale in questione, del tutto coincidenti peraltro con le descrizioni fatte dalla persona offesa, che ritraevano le imputate intente a sottrarre furtivamente la merce; la circostanza che, tre mesi prima dei fatti dell'odierno procedimento, le stesse si fossero recate presso il medesimo esercizio commerciale, sottraendo furtivamente due giubbotti del valore di euro 600 l'uno; il modello dell'auto ed il numero di targa (FIAT 500, tg DLOO5DH) su cui le donne erano salite dandosi alla fuga; la circostanza che le autrici del furto risultassero essere madre e sorella del titolare dell'autovettura a bordo della quale vennero viste allontanarsi in data 07/03/2015. Un solido quadro indiziario che ha correttamente indotto la Corte di Milano a ritenere la responsabilità delle imputate "al di là di ogni ragionevole dubbio". 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gi