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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 35983/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PB7UV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 23 novembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Grosseto in data 11 gennaio 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano„ trattandosi di impugnazione avverso una sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen., perché proposta al di fuori dei casi consentiti; rilevato, inoltre, che in data 10 giugno 2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione proposta, sottoscritta dal procuratore speciale del ricorrente; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

D). cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 luglio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PB7UV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 23 novembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Grosseto in data 11 gennaio 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano„ trattandosi di impugnazione avverso una sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen., perché proposta al di fuori dei casi consentiti; rilevato, inoltre, che in data 10 giugno 2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione proposta, sottoscritta dal procuratore speciale del ricorrente; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. D). cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 35983/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris