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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 18697/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01DP9AD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Arzen avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data " 1•••1.ZD24 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato, in primo luogo, che la circostanza rappresentata dal ricorrente, secondo cui il decreto di espulsione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato annullato dopo il suo reingresso in Italia, è soltanto affermata nel ricorso, mentre nella sentenza d'appello non se ne fa menzione (sicché non si è fornita dimostrazione che il suddetto elemento fosse stato messo a disposizione dei giudici di secondo grado), e che, in ogni caso, si tratta di circostanza non idonea ad escludere il reato, consistito nell'inosservanza non dell'atto amministrativo (che era stato già eseguito), ma del divieto di reingresso, con la conseguenza che non si pongono eventuali problemi di sindacato o di disapplicazione dell'atto stesso; Rilevato, in secondo luogo, che la censura secondo cui la Corte d'Appello ha motivato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto esclusivamente sui precedenti dell'imputato non trova riscontro nella sentenza, nella quale, viceversa, l'apprezzamento di non minimale rilevanza del fatto che inibisce l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. si fonda principalmente e in modo nient'affatto illogico sulle modalità della condotta, di guisa è stato appropriatamente adempiuto l'onere di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato al fine di valutarne la gravità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940 - 01); Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01DP9AD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Arzen avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data " 1•••1.ZD24 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato, in primo luogo, che la circostanza rappresentata dal ricorrente, secondo cui il decreto di espulsione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato annullato dopo il suo reingresso in Italia, è soltanto affermata nel ricorso, mentre nella sentenza d'appello non se ne fa menzione (sicché non si è fornita dimostrazione che il suddetto elemento fosse stato messo a disposizione dei giudici di secondo grado), e che, in ogni caso, si tratta di circostanza non idonea ad escludere il reato, consistito nell'inosservanza non dell'atto amministrativo (che era stato già eseguito), ma del divieto di reingresso, con la conseguenza che non si pongono eventuali problemi di sindacato o di disapplicazione dell'atto stesso; Rilevato, in secondo luogo, che la censura secondo cui la Corte d'Appello ha motivato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto esclusivamente sui precedenti dell'imputato non trova riscontro nella sentenza, nella quale, viceversa, l'apprezzamento di non minimale rilevanza del fatto che inibisce l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. si fonda principalmente e in modo nient'affatto illogico sulle modalità della condotta, di guisa è stato appropriatamente adempiuto l'onere di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato al fine di valutarne la gravità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940 - 01); Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Decreto Cassazione n. 18697/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris