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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17199/2022

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la seguente ORDINANZA 1N, (-1 sul ricorso iscritto al n. 22514/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 786/14/14 depositata il 12.02.2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.04.2014 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con la sentenza n. 786/14/14 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tribunale provinciale di Roma n. 301/24/12 che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro l'atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per imposte dirette ed Iva 2005, escludendo le sanzioni irrogate per le violazioni in materia di acquisito intracomunitario.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo.

La [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: La sentenza impugnata della CTR Lazio riporta come difensore della [OSCURATO:SOCIETA] la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma via Cavour 183/B; Il ricorso per cassazione è stato notificato all'indirizzo sopra indicato, in Roma via Cavour n. 183/b, ma ad un soggetto diverso dal difensore domiciliatario indicato in sentenza, e cioè al rag. [OSCURATO:PERSONA], indicato a sua volta nella relata di notifica come difensore domiciliatario; Ricorre un vizio della notifica del ricorso nei confronti dell'intimata, che non ha svolto attività difensiva in questa sede, cosicchè deve disporsi il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ; p.q.m. dispone il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 07.0.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] (40. 2 7 MAG. 2022 UNZIONAR e IUDIZ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 1N, (-1 sul ricorso iscritto al n. 22514/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 786/14/14 depositata il 12.02.2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.04.2014 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con la sentenza n. 786/14/14 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tribunale provinciale di Roma n. 301/24/12 che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro l'atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per imposte dirette ed Iva 2005, escludendo le sanzioni irrogate per le violazioni in materia di acquisito intracomunitario. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: La sentenza impugnata della CTR Lazio riporta come difensore della [OSCURATO:SOCIETA] la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma via Cavour 183/B; Il ricorso per cassazione è stato notificato all'indirizzo sopra indicato, in Roma via Cavour n. 183/b, ma ad un soggetto diverso dal difensore domiciliatario indicato in sentenza, e cioè al rag. [OSCURATO:PERSONA], indicato a sua volta nella relata di notifica come difensore domiciliatario; Ricorre un vizio della notifica del ricorso nei confronti dell'intimata, che non ha svolto attività difensiva in questa sede, cosicchè deve disporsi il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ; p.q.m. dispone il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza con rinvio del giudizio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 07.0.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] (40. 2 7 MAG. 2022 UNZIONAR e IUDIZ
Sentenza Cassazione n. 17199/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris