CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 17195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Siracusa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 03/02/2026 del Tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Siracusa, su richiesta delle parti, applicava ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, con confisca dell'arma in sequestro, in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 23, comma 3 I. n. 110/1975 (capo 1), 648 cod. pen. (capo 2) e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (capo 3). Pena così calcolata: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la recidiva infraquinquennale, ritenuto più grave il capo 2), pena base, anni due di reclusione ed euro 516 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen., di mesi nove di reclusione ed euro 284 di multa per il capo 1), ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen.,di mesi 3 di reclusione ed euro 100 di multa per il capo 3), pena diminuita come sopra per il rito. 2. Avverso la predetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio ritenendo che non andasse riconosciuta la recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità. Lo stesso non spiega le ragioni per le quali la recidiva - che il giudice ha riconosciuto e, previa congrua motivazione, ha correttamente applicato - andasse esclusa. Al riguardo va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto che, avverso la sentenza di applicazione pena, non possa essere dedotta con ricorso per cassazione l'erronea applicazione della contestata e ritenuta recidiva, non attenendo la stessa alla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Carandente, Rv. 284305-01). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M