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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27273/2023

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pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 744/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione in C.P.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 71 –controricorrente – Oggetto: tributi – IVA - inversione contabile N.744/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della CTR della Campania n. 8769 / 06 /18 depositata il 12 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, già esercente l’attività di recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2011con cui , all’esito di risposte date a un questionario, venivano accertati maggiori ricavi e disconosciuti costi indeducibili, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni.

2. La società contribuente ha invocato l’infondatezza dei rilievi nel merito, osservando come la disciplina IVA era stata applicata indebitamente in quanto contribuente soggetto a inversione contabile.

3. La CTR di Benevento ha accolto parzialmente il ricorso.

4. La CTR della Campania, con sentenza in data 12 ottobre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che la società contribuente rientri tra quelle previste dall’art. 74, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini dell’inversione contabile.

Ha, poi, confermato l’importo delle sanzioni come indicate nell’avviso impugnato e ha ritenuto giustificata la produzione della documentazione in fase giudiziale relativa all’inerenza di costi e interessi per ritardato pagamento, dichiarando assorbite le ulteriori questioni.

5. Propone ricorso per cassazione l’ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione N.744/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino apparente in violazione degli artt. 132, secondo comma , n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.e 111 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto applicabile la disciplina dell’inversione contabile, in quanto pronuncia che avrebbe eluso i motivi di appello sollevati dall’Ufficio (che vengono ritrascritti nel motivo di ricorso) , trattandosi di operazioni imponibili non oggetto di fatturazione.

1.2. Con il secondomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto giustificata la produzione della documentazione relativa ai costi recuperati nei confronti della contribuente.

2. Il primo motivo è infondato (rigettandosi l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, non trattandosi di vizio di omesso esame di fatto decisivo), in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte(richiamata anche dal controricorrente), secondo cui la nullità della sentenza per apparenza della motivazione è predicabile unicamente in caso di assenza o assoluta incomprensibilità del percorso logico seguito dal giudice del merito ai fini della decisione (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

La motivazione addotta dall’Ufficio appare –sia pur nella sua sinteticità – chiaramente esposta nel ritenere che l’IVA sulle cessioni non si sarebbe potuta recuperare in capo alla società contribuente, essendo l’onere della fatturazione imposta al cessionario nel settore in cui operava la società contribuente (art. 74, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), soggetto che sarebbe stato onerato del tributo («il meccanismo del rever[se] charge trasferisce in capo al cessionario gli adempimenti di annotazione e di versamento del tributo»).

3. A ben vendere il ricorrente, in luogo di censurare l’assenza di motivazione, ha censurato l’omessa pronuncia del giudice di appello N.744/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino («eludendo del tutto i motivi di appello sollevati dall’Ufficio») sullo specifico motivo di appello (trascritto cumulativamente all’intero atto di appello, peraltro in violazione del principio di specificità), secondo cui l’inversione contabile non sarebbe applicabile ai casi di operazioni attive imponibili non oggetto di fatturazione (si legge a pag. 11 del ricorso, ult. cpv. e ss. : « il cedente deve emettere fattura senza applicazione di IVA, ma con l’indicazione che si tratta di operazione soggetta al regime dell’art. 74 comma 7°[…] nel caso in esame l’ufficio aveva desunto il conseguimento di ricavi non contabilizzati [ … ] le operazioni effettuate in evasione di imposta debbano essere assoggettate ad IVA»).

Tuttavia, questo specifico (non espressamente censurato) aspettodeve ritenersi implicitamente rigettato dal giudice di appello (con conseguente insussistenza dell’omessa pronuncia), ove il giudice di appello ha ritenuto che l’inversione contabile esenta dal pagamento di IVA anche in caso di omessa contabilizzazione diricavi («se resta confermata il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette delle cessioni non contabilizzate va recuperata dal cessionario l’IVA ad esse relative»).Nella sostanza, il giudice di appello ha ritenuto che anche in caso di cessioni non contabilizzate, l’inversione contabile comporta l’esenzione dal versamento di IVA, così rigettando implicitamente il suddetto motivo di appello.

4. Il secondo motivo è infondato per ragioni analoghe in relazione al secondo capo di pronuncia, con cui è stato rigettato l’appello in relazione al recupero a tassazione dei costi dichiarati non inerenti e non certi dall’Ufficio, ritenendo fondate le deduzioni della società contribuente alla luce della documentazione prodotta, confermando la valutazione del giudice di prime cure (« il primo giudice ha fatto espresso riferimento alla documentazione versata in atti ritenendola giustificativa»).

N.744/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino

5. Né può prospettarsi il vizio di motivazione per immotivato «appiattimento» del giudice di appello alle motivazioni del giudice di primo grado (icasticamente definita come «apparenza “al quadrato”»).

Il giudice di appello – come correttamente deduce il controricorrente , che invoca l’«integrazione motivazionale» con la sentenza di primo grado (pag. 14 controricorso)- ha motivato la sentenza per relationem alla sentenza di primo grado.

Nel far ciò, la sentenza impugnata ha dato conto dell’oggetto della decisione del giudice di primo grado (illegittimità del recupero a tassazione di compensi amministratore, spese carburante, costi per viaggi, taxi, ristorazione ed alberghi), delle ragioni del giudice di primo grado (sufficienza della documentazione prodotta dal contribuente)e delle ragioni della condivisione del giudice di primo grado per aspecificità dei motivi di appello («il primo giudice ha fatto espresso riferimento alla documentazione versata in atti ritenendola giustificativa sicché è con riferimento alla medesima che l’appellante avrebbe dovuto chiarire perché la stessa non poteva essere ritenuta valida ai fini fiscali e non limitarsi ad una mera doglianza senza prospettare alcun elemento di valutazione da poter considerare a riscontro della sua fondatezza»).

Deve, pertanto ritenersi che l’adesione alle argomentazioni del giudice di primo grado è avvenuta con autonomo, benché sintetico, percorso logico e non con una acritica adesione al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez.

Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), con specifico riferimento alle contestazioni e alla documentazione versata in atti, tale da legittimare una compiuta, benché sintetica, motivazione per relationem alla sentenza di primo grado(Cass., Sez.

V, 11 gennaio 2023, n. 578; Cass., Sez.

V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez.

I, 5 agosto 2019, n. 20883)

6. Per il vero, deve osservarsi – in ultima analisi – che sotto tale profilo il ricorrente tenta di contrastare l’accertamento in fatto N.744/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino compiuto dal giudice di appello circa l’idoneità della documentazione versata in atti a dimostrare l’inerenza e la certezza dei costi, non deducibile con la menzionata censura.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate da soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del la controricorrente, che l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 744/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione in C.P.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 71 –controricorrente – Oggetto: tributi – IVA - inversione contabile N.744/20 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della CTR della Campania n. 8769 / 06 /18 depositata il 12 ottobre 2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, già esercente l’attività di recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2011con cui , all’esito di risposte date a un questionario, venivano accertati maggiori ricavi e disconosciuti costi indeducibili, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. 2. La società contribuente ha invocato l’infondatezza dei rilievi nel merito, osservando come la disciplina IVA era stata applicata indebitamente in quanto contribuente soggetto a inversione contabile. 3. La CTR di Benevento ha accolto parzialmente il ricorso. 4. La CTR della Campania, con sentenza in data 12 ottobre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la società contribuente rientri tra quelle previste dall’art. 74, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini dell’inversione contabile. Ha, poi, confermato l’importo delle sanzioni come indicate nell’avviso impugnato e ha ritenuto giustificata la produzione della documentazione in fase giudiziale relativa all’inerenza di costi e interessi per ritardato pagamento, dichiarando assorbite le ulteriori questioni. 5. Propone ricorso per cassazione l’ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione N.744/20 R.G. Est. F. D’Aquino apparente in violazione degli artt. 132, secondo comma , n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.e 111 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto applicabile la disciplina dell’inversione contabile, in quanto pronuncia che avrebbe eluso i motivi di appello sollevati dall’Ufficio (che vengono ritrascritti nel motivo di ricorso) , trattandosi di operazioni imponibili non oggetto di fatturazione. 1.2. Con il secondomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto giustificata la produzione della documentazione relativa ai costi recuperati nei confronti della contribuente. 2. Il primo motivo è infondato (rigettandosi l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, non trattandosi di vizio di omesso esame di fatto decisivo), in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte(richiamata anche dal controricorrente), secondo cui la nullità della sentenza per apparenza della motivazione è predicabile unicamente in caso di assenza o assoluta incomprensibilità del percorso logico seguito dal giudice del merito ai fini della decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). La motivazione addotta dall’Ufficio appare –sia pur nella sua sinteticità – chiaramente esposta nel ritenere che l’IVA sulle cessioni non si sarebbe potuta recuperare in capo alla società contribuente, essendo l’onere della fatturazione imposta al cessionario nel settore in cui operava la società contribuente (art. 74, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), soggetto che sarebbe stato onerato del tributo («il meccanismo del rever[se] charge trasferisce in capo al cessionario gli adempimenti di annotazione e di versamento del tributo»). 3. A ben vendere il ricorrente, in luogo di censurare l’assenza di motivazione, ha censurato l’omessa pronuncia del giudice di appello N.744/20 R.G. Est. F. D’Aquino («eludendo del tutto i motivi di appello sollevati dall’Ufficio») sullo specifico motivo di appello (trascritto cumulativamente all’intero atto di appello, peraltro in violazione del principio di specificità), secondo cui l’inversione contabile non sarebbe applicabile ai casi di operazioni attive imponibili non oggetto di fatturazione (si legge a pag. 11 del ricorso, ult. cpv. e ss. : « il cedente deve emettere fattura senza applicazione di IVA, ma con l’indicazione che si tratta di operazione soggetta al regime dell’art. 74 comma 7°[…] nel caso in esame l’ufficio aveva desunto il conseguimento di ricavi non contabilizzati [ … ] le operazioni effettuate in evasione di imposta debbano essere assoggettate ad IVA»). Tuttavia, questo specifico (non espressamente censurato) aspettodeve ritenersi implicitamente rigettato dal giudice di appello (con conseguente insussistenza dell’omessa pronuncia), ove il giudice di appello ha ritenuto che l’inversione contabile esenta dal pagamento di IVA anche in caso di omessa contabilizzazione diricavi («se resta confermata il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette delle cessioni non contabilizzate va recuperata dal cessionario l’IVA ad esse relative»).Nella sostanza, il giudice di appello ha ritenuto che anche in caso di cessioni non contabilizzate, l’inversione contabile comporta l’esenzione dal versamento di IVA, così rigettando implicitamente il suddetto motivo di appello. 4. Il secondo motivo è infondato per ragioni analoghe in relazione al secondo capo di pronuncia, con cui è stato rigettato l’appello in relazione al recupero a tassazione dei costi dichiarati non inerenti e non certi dall’Ufficio, ritenendo fondate le deduzioni della società contribuente alla luce della documentazione prodotta, confermando la valutazione del giudice di prime cure (« il primo giudice ha fatto espresso riferimento alla documentazione versata in atti ritenendola giustificativa»). N.744/20 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Né può prospettarsi il vizio di motivazione per immotivato «appiattimento» del giudice di appello alle motivazioni del giudice di primo grado (icasticamente definita come «apparenza “al quadrato”»). Il giudice di appello – come correttamente deduce il controricorrente , che invoca l’«integrazione motivazionale» con la sentenza di primo grado (pag. 14 controricorso)- ha motivato la sentenza per relationem alla sentenza di primo grado. Nel far ciò, la sentenza impugnata ha dato conto dell’oggetto della decisione del giudice di primo grado (illegittimità del recupero a tassazione di compensi amministratore, spese carburante, costi per viaggi, taxi, ristorazione ed alberghi), delle ragioni del giudice di primo grado (sufficienza della documentazione prodotta dal contribuente)e delle ragioni della condivisione del giudice di primo grado per aspecificità dei motivi di appello («il primo giudice ha fatto espresso riferimento alla documentazione versata in atti ritenendola giustificativa sicché è con riferimento alla medesima che l’appellante avrebbe dovuto chiarire perché la stessa non poteva essere ritenuta valida ai fini fiscali e non limitarsi ad una mera doglianza senza prospettare alcun elemento di valutazione da poter considerare a riscontro della sua fondatezza»). Deve, pertanto ritenersi che l’adesione alle argomentazioni del giudice di primo grado è avvenuta con autonomo, benché sintetico, percorso logico e non con una acritica adesione al provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), con specifico riferimento alle contestazioni e alla documentazione versata in atti, tale da legittimare una compiuta, benché sintetica, motivazione per relationem alla sentenza di primo grado(Cass., Sez. V, 11 gennaio 2023, n. 578; Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883) 6. Per il vero, deve osservarsi – in ultima analisi – che sotto tale profilo il ricorrente tenta di contrastare l’accertamento in fatto N.744/20 R.G. Est. F. D’Aquino compiuto dal giudice di appello circa l’idoneità della documentazione versata in atti a dimostrare l’inerenza e la certezza dei costi, non deducibile con la menzionata censura. 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate da soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del la controricorrente, che l
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