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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 1957

Cassazione n. 40185/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 7 co. 1 del d.

I. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, per aver omesso di dichiarare la condanna definitiva per il reato di associazione mafiosa a carico del componente del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA], nonché lo stato detentivo dello stesso, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza.

La ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, si è affermato che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto, Sez.2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che l'ignoranza lamentata dall'imputato si traduce in un errore di diritto sulla legge penale, il quale è inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.

La Corte ha in particolare precisato che l'ignoranza o l'errore riguardo al possesso dei requisiti per ottenere il beneficio costituisce errore sulla legge penale, e non che non sussiste alcun caso di ignoranza inevitabile della norma, posto che la disciplina relativa al reddito di cittadinanza non presenta èlementi di oscurità tali da giustificare un'errata interpretazione del precetto.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il onsigliere estenore r,, n Il Presidente , .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 7 co. 1 del d. I. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, per aver omesso di dichiarare la condanna definitiva per il reato di associazione mafiosa a carico del componente del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA], nonché lo stato detentivo dello stesso, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza. La ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, si è affermato che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto, Sez.2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413). Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che l'ignoranza lamentata dall'imputato si traduce in un errore di diritto sulla legge penale, il quale è inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen. La Corte ha in particolare precisato che l'ignoranza o l'errore riguardo al possesso dei requisiti per ottenere il beneficio costituisce errore sulla legge penale, e non che non sussiste alcun caso di ignoranza inevitabile della norma, posto che la disciplina relativa al reddito di cittadinanza non presenta èlementi di oscurità tali da giustificare un'errata interpretazione del precetto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il onsigliere estenore r,, n Il Presidente , .
Sentenza Cassazione n. 40185/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris