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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10631/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4432-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Napoli via Alc:ide [OSCURATO:PERSONA] 55; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 00885351007, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]; - con troric. e ric. incidentale - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controric. e ric.incidentale - avverso la sentenza n. 49/2016 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 11/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.M. in persona de [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e di quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, con dichiarazione di assorbimento di quello condizionato avanzato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. . rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto il di lui gravame ed accolto parzialmente quello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Noia pronunciata nella lite promossa dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. ed avente ad oggetto l'opposizione alla stima con richiesta di determinazione della giusta indennità di esproprio e di occupazione illegittima e con condanna dei convenuti alle relativo pagamento. 2.Premesse in fatto della lite sono l'ordinanza n. 999/1987 del Presidente della GR della [OSCURATO:PERSONA] di Governo ai sensi del Tit.

VIII della legge 219/1981 con cui fu Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -2- autorizzata l'occupazione di fondi, fra cui quelli di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e di cui era usufruttuaria la Salerno, per la realizzazione del raddoppio in nuova sede della linea Pomigliano d'Arco-[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.L'indennità di esproprio, stimata dal [OSCURATO:PERSONA], concessionario dell'opera (ed immesso nel possesso dell'area, previa redazione dello stato di consistenza in data 16/11/1987) in lire 19.132.650 non fu accettata dal proprietario e in data 27 dicembre 1989 fu depositata presso la Cassa DD.

PP. 4.Con decreto del 29 novembre 1996 il [OSCURATO:PERSONA] della Gestione della [OSCURATO:SOCIETA] pronunciò l'esproprio dell'area occupata. 5.Radicata la lite da parte del de Ruggiero e della Salerno il convenuto Consorzio, per quanto ancora rileva, eccepì la carenza di legittimazione passiva per essere il concedente l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità e la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] eccepì, a sua volta, la carenza di legittimazione passiva per essere legittimato il solo Consorzio concessionario e la prescrizione e chiamò in garanzia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che si costituirono in causa proponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed il rigetto della domanda principale. 6.Con sentenza n. 2679 del 29 ottobre 2013 il Tribunale di Nola, per quanto ancora di interesse, dichiarò la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA] per essere passivamente legittimato il Consorzio. 7.11 Tribunale inoltre determinò secondo il criterio stabilito dall'art. 13 della

I. 2892 del 1885, richiamato dall'art. 80 della 1.215 del 1981, l'indennità di esproprio in euro 160.484,42 e l'indennità di occupazione illegittima in euro 104.215,73 Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -3- condannando il Consorzio a pagare al proprietario [OSCURATO:PERSONA] le indennità e le spese di lite che compensò interamente tra le altre parti. 8.Proponevano distinti gravami avverso la suddetta sentenza sia il [OSCURATO:PERSONA] ribadendo la richiesta di rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva oltre che di determinazione di una minore indennità, sia l'originario attore [OSCURATO:PERSONA] al fine di conseguire la declaratoria di condanna al pagamento dell'indennità a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. , quale soggetto beneficiario dell'esproprio, anche in considerazione dello stato di insolvenza del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione nonchè al fine di ottenere la determinazione dell'indennità secondo il valore venale del bene e non secondo il criterio riduttivo di cui all'art. 13 della

I. n. 2892 del 1885 come richiamato dall'art. 80 della

I. n. 219 del 1981.

9. Riuniti gli appelli ed instaurato il contraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (EAV), già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte d'appello ha respinto l'impugnazione del Consorzio e del proprietario avente ad oggetto la legittimazione passiva del Consorzio e quella della [OSCURATO:SOCIETA], ribadendo, in conformità alla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Sez.

Un.9330/2003), la legittimazione a rispondere nei confronti del proprietario espropriando del solo Consorzio concessionario, ai sensi dell'art. 8

I. n.219/1981, in virtù della concessione traslativa stipulata tra il Commissario straordinario ed il Consorzio stesso. 10.La Corte territoriale ha inoltre rigettato l'impugnazione del proprietario [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla richiesta di determinazione delle indennità secondo il criterio del valore venale del bene.

Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -4- 10.1.A questo riguardo la Corte d'appello ha rilevato che nella sentenza impugnata l'indennità di esproprio e quella di occupazione legittima sono state determinate in applicazione dei criteri riduttivi previsti dagli art. 11 e 13 della

I. n. 2892 del 1885 espressamente richiamati dall'art. 80 della

I. n. 219 del 1981, normativa che non era stata incisa dalle sentenze n.348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale nè dalla successiva sentenza sempre della Consulta n. 181 del 2011. 10.2.Inoltre la Corte territoriale ha richiamato la pronuncia della Suprema corte che aveva ritenuto infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 80 della I.n.219/1981 (Cass. sez.

Un. 5265/2008 e ribadita nella successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 2419/2011). 11.Con riguardo alla censura mossa dal Consorzio alla eccessiva valutazione dell'area espropriata effettuata dal ctu e recepita nella sentenza appellata, la Corte d'appello ha osservato che il ctu ha utilizzato il metodo sintetico comparativo al fine di determinare il valore venale del bene espropriato considerando altresì gli atti di compravendita prodotti dalle parti confrontandoli con i prezzi di aree aventi caratteristiche analoghe site nei medesimi comuni di Brusciano e Marigliano, confermando la correttezza dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima così liquidate. 12.Da ultimo il giudice d'appello ha accolto l'ultimo motivo di gravame sollevato dal Consorzio disponendo, in luogo del pagamento diretto delle indennità in favore del proprietario, il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della differenza fra l'importo liquidato e quello già depositato oltre interessi legali dal 29 novembre 1996 data del decreto di esproprio al saldo

13. La cassazione della sentenza d'appello pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -5- notificato il 6 febbraio 2017 ed affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricarso l'[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) e anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articolando, altresì, ricorso incidentale condizionato con il quale ripropone le questioni già sollevate in sede di gravame. 13.1.Resiste al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] anche il [OSCURATO:PERSONA] che ha contestualmente articolato ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]). 14.Con il primo motivo il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2, 3, 42 e 117 Cost., dell'art. 1 Prot. 1 [OSCURATO:PERSONA], degli art.11- 13 la

I. n.2892 del 1885 e dell'art. 80 della

I. n. 219/1981, per avere la Corte d'appello erroneamente riconosciuto la liquidazione dell'indennità di esproprio in misura notevolmente inferiore rispetto al valore venale del bene. 14.1.Assume il ricorrente principale che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 1 Protocollo 1 [OSCURATO:PERSONA] direttamente applicabile in virtù dell'art. 117 Cost. contestando che fosse sufficiente a giustificare la deroga al criterio del valore venale la specialità della legge n.219/1981 e la meccanica applicazione dell'art. 80 della stessa, senza alcuna considerazione del "ragionevole legame" con il valore del bene. 15.Con il secondo motivo il ricorrente censura, in relazione al minimo costituzionale, la violazione dell'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., per non avere la sentenza minimamente motivato in ordine al rispetto del "giusto equilibrio" con riferimento al calcolo effettuato.

Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -6-

16. Con il terzo motivo si deduce la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 della

I. n.219 del 1981 e degli artt.11 e 13 della

I. n. 2892 del 1885 in relazione agli art.3,42, e 117 Cost. . 17.In effetti come evidenziato dal P.M., i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. 17.1.Le censure sono infondate.

17.2. La Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Noia ha fatto applicazione dei principii interpretativi affermati da questa Corte e cioè che alll'indennità di esproprio e di occupazione di immobili siti nella regione Campania , continua ad applicarsi il criterio di cui all'art.. 13

I. n. 2892/1885, siccome richiamato dall'art. 80 ed art. 82 della legge n. 219 del 1981 a mente dei quali "Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate dal 70 per cento.

La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici.

Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima.

L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892." 17.3.E' stato infatti chiarito dalla Corte che ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione di immobili siti nella Regione Campania ed occupati per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -7- trasporto intermodale delle aree oggetto del fenomeno del bradisismo, continua ad applicarsi il criterio stabilito dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, siccome richiamato dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che determina un indennizzo inferiore al valore venale effettivo del bene, in quanto la sua adozione si giustifica in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (nella specie, volti a porre rimedio ad eventi bradisismici), considerato che secondo la sentenza della Corte cost. n. 348 del 2007, obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misura di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo. 17.4.E' stato aggiunto che la disposizione di cui all'art. 80 della legge n. 219 del 1981, nella parte in cui richiama l'art. 13 della legge n. 2892 del 1885Vpuò essere disapplicata per contrasto con l'art. 17, paragrafo 1, della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2000, che prevede il diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per "causa di pubblico interesse", poiché l'applicabilità diretta di detto atto, come affermato nelle sentenze della Corte cost. n. 80 e n. 303 del 2011, è praticabile solo quando la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo ed attenga a materia di interesse comunitario (Cass. Sez.

Un. 10130/2012). 17.5.[OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla luce della clausola di equivalenza sancita dall'art. 52, par. 3, non ha determinato una "trattatizzazione" indiretta e piena della [OSCURATO:PERSONA], la quale è predicabile solo per le ipotesi nelle quali la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo e non già da norme nazionali prive di alcun legame con il diritto dell'Unione Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -8- europea; ne consegue che non è ravvisabile alcuna "disciplina" da parte delle norme dell'U.E. nella generica previsione, contenuta nell'art. 17 par. 1 della Carta, del diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per "causa di pubblico interesse", trattandosi di disposizione che non è espressiva del regolamento di una "materia" di interesse comunitario ed è priva di attitudine regolatrice di situazioni indeterminate in quanto non inclusiva di alcun criterio o parametro determinativo. 17.6.La Corte ha affermato che in materia di espropriazione per pubblica utilità è infondata la tesi contraria da cui discenderebbe la collisione della normativa nazionale di cui all'art. 80 della legge n. 219 del 1981 con il parametro della "giusta indennità", da intendere, secondo il "dictum" della Corte europea, come parametro di ristoro totale, con conseguente invocata applicazione diretta della norma europea da parte del giudice nazionale (Cass. Sez.

Un. 9595/2012; Cass. 32911/2021). 18.Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce la violazione degli articoli 2,3 e 42 Cost., nonché la violazione di legge in generale, per essere inapplicabili i principi di cui alla legge n. 219 del 1981 poiché il Comune di Brusciano ove si trova l'area oggetto di espropriazione, nel 1980 non fu interessato da alcun evento sismico. 18.1.In effetti si tratta, come dedotto dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. pagg. 1 3 e 14 del controricorso) e dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (pag. 35 del controricorso) oltre he dal P.M. di censura inammissibile perché nei precedenti gradi di giudizio l'istante non ha mai contestato la circostanza che l'intervento Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -9- infrastrutturale in oggetto rientrasse nel quadro degli interventi programmati dagli artt. 80 e 82 della legge n. 219 del 1981.

18.2. Il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata debba allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/04/2016, n. 8206).

A tanto non ha ottemperato il ricorrente.

19. Con il quinto motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 2, 3, 42 della Costituzione poiché erroneamente risulta accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'EAV. 20.Con il primo motivo del ricorso incidentale il consorzio Cosno in liquidazione deduce la violazione degli art.80 e ss. della I.n. 219/1981 e degli art. 112 e 132 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello erroneamente affermato la legittimazione passiva solo del Consorzio rispetto alle domande avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. 21.Le due ultime censure affrontano, sebbene da punti di vista sostanziali diversi in ragione della diversità di interessi di cui le parti sono portatrici, la questione della legittimazione passiva nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità richiamando anche a questo proposito consolidate orientamenti interpretativi.

21.1. Si è invero osservato, al riguardo, che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -10- strumento della concessione traslativa, con l'attribuzione al concessionario affidatario dell'opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l'esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa, l'attribuzione all'affidatario di detti poteri e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. 21.2.Ne consegue che - avendo gli artt. 80, 81 e 84 (e, segnatamente, l'art. 81) della legge 14 maggio 1981, n. 219 (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli) autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa - la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva, che in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate norme di legge (Cass.S.U. 6769/2009; Cass.19959/2011).

21.3. Ed ancora, in tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora le opere attuative del piano di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici, ai sensi degli artt. 80 e 81 della legge n. 219 del 1981, siano state oggetto di concessione traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici, compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario stesso, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -11- indennitarie che a quel rapporto si collegano e, quindi, unico legittimato passivo nella controversia di opposizione alla stima (Cass. 10390/2012). 21.4.Nella specie, la Corte d'appello ha accertato, in fatto, che tra il Commissario straordinario e Consorzio è stata stipulata una concessione traslativa, con conseguente legittimità della conclusione assunta in ordine alla legittimazionepassiva del Consorzio concessionario.

22. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione degli art. 112,115,116 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. poiché la determinazione dell'indennità spettante al [OSCURATO:PERSONA] effettuata dal ctu risulta errata. 22.1.11 motivo è inammissibile, poiché, sub specie del vizio di violazione di legge, mira ad un inammissibile riesame del merito. 22.2.È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). 23.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha articolato ricorso incidentale condizionato riproponendo, per il caso di accoglimento del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], le questioni sollevate in ordine al rapporto di garanzia ( mancata prova del fondamento della domanda di manleva azionata da Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -12- [OSCURATO:SOCIETA], prescrizione del diritto azionato ex art. 2952 cod. civ., inoperatività del contratto assicurativo). 23.1.Tuttavia a prescindere dall'ammissibilità del ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa in appello, le questioni sono assorbite nel rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

24. In conclusione, quindi, sono rigettati il ricorso principale e quello incidentale con assorbimento dell'incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 25.In applicazione del principio della soccombenza, ciascuno dei ricorrenti principali è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate come in dispositivo. 26.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale ed di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale ed incidentale, alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuno dei controricorrenti e liquidate in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4432-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Napoli via Alc:ide [OSCURATO:PERSONA] 55; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 00885351007, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]; - con troric. e ric. incidentale - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controric. e ric.incidentale - avverso la sentenza n. 49/2016 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 11/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.M. in persona de [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e di quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, con dichiarazione di assorbimento di quello condizionato avanzato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. . rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto il di lui gravame ed accolto parzialmente quello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Noia pronunciata nella lite promossa dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. ed avente ad oggetto l'opposizione alla stima con richiesta di determinazione della giusta indennità di esproprio e di occupazione illegittima e con condanna dei convenuti alle relativo pagamento. 2.Premesse in fatto della lite sono l'ordinanza n. 999/1987 del Presidente della GR della [OSCURATO:PERSONA] di Governo ai sensi del Tit. VIII della legge 219/1981 con cui fu Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -2- autorizzata l'occupazione di fondi, fra cui quelli di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e di cui era usufruttuaria la Salerno, per la realizzazione del raddoppio in nuova sede della linea Pomigliano d'Arco-[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.L'indennità di esproprio, stimata dal [OSCURATO:PERSONA], concessionario dell'opera (ed immesso nel possesso dell'area, previa redazione dello stato di consistenza in data 16/11/1987) in lire 19.132.650 non fu accettata dal proprietario e in data 27 dicembre 1989 fu depositata presso la Cassa DD. PP. 4.Con decreto del 29 novembre 1996 il [OSCURATO:PERSONA] della Gestione della [OSCURATO:SOCIETA] pronunciò l'esproprio dell'area occupata. 5.Radicata la lite da parte del de Ruggiero e della Salerno il convenuto Consorzio, per quanto ancora rileva, eccepì la carenza di legittimazione passiva per essere il concedente l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità e la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] eccepì, a sua volta, la carenza di legittimazione passiva per essere legittimato il solo Consorzio concessionario e la prescrizione e chiamò in garanzia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che si costituirono in causa proponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed il rigetto della domanda principale. 6.Con sentenza n. 2679 del 29 ottobre 2013 il Tribunale di Nola, per quanto ancora di interesse, dichiarò la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA] per essere passivamente legittimato il Consorzio. 7.11 Tribunale inoltre determinò secondo il criterio stabilito dall'art. 13 della I. 2892 del 1885, richiamato dall'art. 80 della 1.215 del 1981, l'indennità di esproprio in euro 160.484,42 e l'indennità di occupazione illegittima in euro 104.215,73 Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -3- condannando il Consorzio a pagare al proprietario [OSCURATO:PERSONA] le indennità e le spese di lite che compensò interamente tra le altre parti. 8.Proponevano distinti gravami avverso la suddetta sentenza sia il [OSCURATO:PERSONA] ribadendo la richiesta di rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva oltre che di determinazione di una minore indennità, sia l'originario attore [OSCURATO:PERSONA] al fine di conseguire la declaratoria di condanna al pagamento dell'indennità a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. , quale soggetto beneficiario dell'esproprio, anche in considerazione dello stato di insolvenza del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione nonchè al fine di ottenere la determinazione dell'indennità secondo il valore venale del bene e non secondo il criterio riduttivo di cui all'art. 13 della I. n. 2892 del 1885 come richiamato dall'art. 80 della I. n. 219 del 1981. 9. Riuniti gli appelli ed instaurato il contraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (EAV), già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte d'appello ha respinto l'impugnazione del Consorzio e del proprietario avente ad oggetto la legittimazione passiva del Consorzio e quella della [OSCURATO:SOCIETA], ribadendo, in conformità alla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Un.9330/2003), la legittimazione a rispondere nei confronti del proprietario espropriando del solo Consorzio concessionario, ai sensi dell'art. 8 I. n.219/1981, in virtù della concessione traslativa stipulata tra il Commissario straordinario ed il Consorzio stesso. 10.La Corte territoriale ha inoltre rigettato l'impugnazione del proprietario [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla richiesta di determinazione delle indennità secondo il criterio del valore venale del bene. Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -4- 10.1.A questo riguardo la Corte d'appello ha rilevato che nella sentenza impugnata l'indennità di esproprio e quella di occupazione legittima sono state determinate in applicazione dei criteri riduttivi previsti dagli art. 11 e 13 della I. n. 2892 del 1885 espressamente richiamati dall'art. 80 della I. n. 219 del 1981, normativa che non era stata incisa dalle sentenze n.348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale nè dalla successiva sentenza sempre della Consulta n. 181 del 2011. 10.2.Inoltre la Corte territoriale ha richiamato la pronuncia della Suprema corte che aveva ritenuto infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 80 della I.n.219/1981 (Cass. sez. Un. 5265/2008 e ribadita nella successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 2419/2011). 11.Con riguardo alla censura mossa dal Consorzio alla eccessiva valutazione dell'area espropriata effettuata dal ctu e recepita nella sentenza appellata, la Corte d'appello ha osservato che il ctu ha utilizzato il metodo sintetico comparativo al fine di determinare il valore venale del bene espropriato considerando altresì gli atti di compravendita prodotti dalle parti confrontandoli con i prezzi di aree aventi caratteristiche analoghe site nei medesimi comuni di Brusciano e Marigliano, confermando la correttezza dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima così liquidate. 12.Da ultimo il giudice d'appello ha accolto l'ultimo motivo di gravame sollevato dal Consorzio disponendo, in luogo del pagamento diretto delle indennità in favore del proprietario, il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della differenza fra l'importo liquidato e quello già depositato oltre interessi legali dal 29 novembre 1996 data del decreto di esproprio al saldo 13. La cassazione della sentenza d'appello pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -5- notificato il 6 febbraio 2017 ed affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricarso l'[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) e anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articolando, altresì, ricorso incidentale condizionato con il quale ripropone le questioni già sollevate in sede di gravame. 13.1.Resiste al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] anche il [OSCURATO:PERSONA] che ha contestualmente articolato ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]). 14.Con il primo motivo il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2, 3, 42 e 117 Cost., dell'art. 1 Prot. 1 [OSCURATO:PERSONA], degli art.11- 13 la I. n.2892 del 1885 e dell'art. 80 della I. n. 219/1981, per avere la Corte d'appello erroneamente riconosciuto la liquidazione dell'indennità di esproprio in misura notevolmente inferiore rispetto al valore venale del bene. 14.1.Assume il ricorrente principale che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 1 Protocollo 1 [OSCURATO:PERSONA] direttamente applicabile in virtù dell'art. 117 Cost. contestando che fosse sufficiente a giustificare la deroga al criterio del valore venale la specialità della legge n.219/1981 e la meccanica applicazione dell'art. 80 della stessa, senza alcuna considerazione del "ragionevole legame" con il valore del bene. 15.Con il secondo motivo il ricorrente censura, in relazione al minimo costituzionale, la violazione dell'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., per non avere la sentenza minimamente motivato in ordine al rispetto del "giusto equilibrio" con riferimento al calcolo effettuato. Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -6- 16. Con il terzo motivo si deduce la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 della I. n.219 del 1981 e degli artt.11 e 13 della I. n. 2892 del 1885 in relazione agli art.3,42, e 117 Cost. . 17.In effetti come evidenziato dal P.M., i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. 17.1.Le censure sono infondate. 17.2. La Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Noia ha fatto applicazione dei principii interpretativi affermati da questa Corte e cioè che alll'indennità di esproprio e di occupazione di immobili siti nella regione Campania , continua ad applicarsi il criterio di cui all'art.. 13 I. n. 2892/1885, siccome richiamato dall'art. 80 ed art. 82 della legge n. 219 del 1981 a mente dei quali "Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate dal 70 per cento. La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima. L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892." 17.3.E' stato infatti chiarito dalla Corte che ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione di immobili siti nella Regione Campania ed occupati per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -7- trasporto intermodale delle aree oggetto del fenomeno del bradisismo, continua ad applicarsi il criterio stabilito dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, siccome richiamato dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che determina un indennizzo inferiore al valore venale effettivo del bene, in quanto la sua adozione si giustifica in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (nella specie, volti a porre rimedio ad eventi bradisismici), considerato che secondo la sentenza della Corte cost. n. 348 del 2007, obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misura di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo. 17.4.E' stato aggiunto che la disposizione di cui all'art. 80 della legge n. 219 del 1981, nella parte in cui richiama l'art. 13 della legge n. 2892 del 1885Vpuò essere disapplicata per contrasto con l'art. 17, paragrafo 1, della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2000, che prevede il diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per "causa di pubblico interesse", poiché l'applicabilità diretta di detto atto, come affermato nelle sentenze della Corte cost. n. 80 e n. 303 del 2011, è praticabile solo quando la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo ed attenga a materia di interesse comunitario (Cass. Sez. Un. 10130/2012). 17.5.[OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla luce della clausola di equivalenza sancita dall'art. 52, par. 3, non ha determinato una "trattatizzazione" indiretta e piena della [OSCURATO:PERSONA], la quale è predicabile solo per le ipotesi nelle quali la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo e non già da norme nazionali prive di alcun legame con il diritto dell'Unione Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -8- europea; ne consegue che non è ravvisabile alcuna "disciplina" da parte delle norme dell'U.E. nella generica previsione, contenuta nell'art. 17 par. 1 della Carta, del diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per "causa di pubblico interesse", trattandosi di disposizione che non è espressiva del regolamento di una "materia" di interesse comunitario ed è priva di attitudine regolatrice di situazioni indeterminate in quanto non inclusiva di alcun criterio o parametro determinativo. 17.6.La Corte ha affermato che in materia di espropriazione per pubblica utilità è infondata la tesi contraria da cui discenderebbe la collisione della normativa nazionale di cui all'art. 80 della legge n. 219 del 1981 con il parametro della "giusta indennità", da intendere, secondo il "dictum" della Corte europea, come parametro di ristoro totale, con conseguente invocata applicazione diretta della norma europea da parte del giudice nazionale (Cass. Sez. Un. 9595/2012; Cass. 32911/2021). 18.Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce la violazione degli articoli 2,3 e 42 Cost., nonché la violazione di legge in generale, per essere inapplicabili i principi di cui alla legge n. 219 del 1981 poiché il Comune di Brusciano ove si trova l'area oggetto di espropriazione, nel 1980 non fu interessato da alcun evento sismico. 18.1.In effetti si tratta, come dedotto dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. pagg. 1 3 e 14 del controricorso) e dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (pag. 35 del controricorso) oltre he dal P.M. di censura inammissibile perché nei precedenti gradi di giudizio l'istante non ha mai contestato la circostanza che l'intervento Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -9- infrastrutturale in oggetto rientrasse nel quadro degli interventi programmati dagli artt. 80 e 82 della legge n. 219 del 1981. 18.2. Il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata debba allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/04/2016, n. 8206). A tanto non ha ottemperato il ricorrente. 19. Con il quinto motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 2, 3, 42 della Costituzione poiché erroneamente risulta accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'EAV. 20.Con il primo motivo del ricorso incidentale il consorzio Cosno in liquidazione deduce la violazione degli art.80 e ss. della I.n. 219/1981 e degli art. 112 e 132 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello erroneamente affermato la legittimazione passiva solo del Consorzio rispetto alle domande avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. 21.Le due ultime censure affrontano, sebbene da punti di vista sostanziali diversi in ragione della diversità di interessi di cui le parti sono portatrici, la questione della legittimazione passiva nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità richiamando anche a questo proposito consolidate orientamenti interpretativi. 21.1. Si è invero osservato, al riguardo, che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -10- strumento della concessione traslativa, con l'attribuzione al concessionario affidatario dell'opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l'esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa, l'attribuzione all'affidatario di detti poteri e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. 21.2.Ne consegue che - avendo gli artt. 80, 81 e 84 (e, segnatamente, l'art. 81) della legge 14 maggio 1981, n. 219 (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli) autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa - la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva, che in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate norme di legge (Cass.S.U. 6769/2009; Cass.19959/2011). 21.3. Ed ancora, in tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora le opere attuative del piano di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici, ai sensi degli artt. 80 e 81 della legge n. 219 del 1981, siano state oggetto di concessione traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici, compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario stesso, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -11- indennitarie che a quel rapporto si collegano e, quindi, unico legittimato passivo nella controversia di opposizione alla stima (Cass. 10390/2012). 21.4.Nella specie, la Corte d'appello ha accertato, in fatto, che tra il Commissario straordinario e Consorzio è stata stipulata una concessione traslativa, con conseguente legittimità della conclusione assunta in ordine alla legittimazionepassiva del Consorzio concessionario. 22. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione degli art. 112,115,116 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. poiché la determinazione dell'indennità spettante al [OSCURATO:PERSONA] effettuata dal ctu risulta errata. 22.1.11 motivo è inammissibile, poiché, sub specie del vizio di violazione di legge, mira ad un inammissibile riesame del merito. 22.2.È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). 23.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha articolato ricorso incidentale condizionato riproponendo, per il caso di accoglimento del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], le questioni sollevate in ordine al rapporto di garanzia ( mancata prova del fondamento della domanda di manleva azionata da Ric. 2017 n. 04432 sez. 51 - ud. 06-07-2022 -12- [OSCURATO:SOCIETA], prescrizione del diritto azionato ex art. 2952 cod. civ., inoperatività del contratto assicurativo). 23.1.Tuttavia a prescindere dall'ammissibilità del ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa in appello, le questioni sono assorbite nel rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. 24. In conclusione, quindi, sono rigettati il ricorso principale e quello incidentale con assorbimento dell'incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 25.In applicazione del principio della soccombenza, ciascuno dei ricorrenti principali è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate come in dispositivo. 26.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale ed di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale ed incidentale, alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuno dei controricorrenti e liquidate in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processu
Sentenza Cassazione n. 10631/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris