CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 04/11/2021, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, in data 05/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi di reato di cui agli artt. 110, 628, comma terzo n. 1, cod. pen. in forma tentata e consumata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante dell'uso dell'arma, sfugge al sindacato di legittimità poiché è afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il quale implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito vedi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01); Considerato che, nel caso di specie, tale giudizio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e appare sorretto da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3 sulla gravità della circostanza dell'aver puntato il coltello alla gola della vittima, rendendo l'azione particolarmente cruenta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 sett