CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, l'unico motivo di ricorso nell'interesse del primo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla commisurazione della pena base non è consentito, in quanto è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), come nel caso in esame, ove la corte d'appello, disponendo peraltro una riduzione trattamentale in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha adeguatamente motivato con riferimento alla pena a pag. 8 della sentenza impugnata, senza incorrere in errori scrutinabili in sede di legittimità; ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse dei due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla commisurazione della pena e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito perché non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva. (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02); che il giudice adito ha recepito l'accordo delle parti adeguatamente motivando in ordine al calcolo della pena a pag. 7 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno