CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Perù) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle concrete modalità dei fatti ascritti all'imputato e della mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine di ridimensionamento della pena determinata nel minimo edittale (in particolare è apparso irrilevante lo svolgimento di attività lavorativa, come autista, valorizzando la pluralità di reati stradali nel frattempo commessi);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nte