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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 41910/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; othtto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] rtre ha concluso chiedendo '12-e-:n '):, 5-0 L:. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani in composizione monocratica che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato, quale destinatario di un avviso orale del Questore di Bari del 17.4.13, trovato in possesso di un cellulare, violando in tal modo quel provvedimento che gli imponeva il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 76 del suddetto decreto legislativo e 8 Cedu, nonché vizio di motivazione con particolare riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata.

Ci si duole che la Corte territoriale non si sia posta il problema della assoluta genericità della prescrizione per la cui violazione l'imputato ha riportato condanna; prescrizione, che poteva avere un senso quando il telefonino generale era considerato un oggetto per pochi e che peraltro risulta essere di ostacolo alla risocializzazione a cui l'avviso orale deve mirare e alle opportunità lavorative indispensabili ai fini di detta risocializzazione.

Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede la declaral:oria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

Il comma 4 dell'art. 3 del d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la possibilità di imporre al Questore con l'avviso orale il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellulari tra detti apparati (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2).

Ne deriva che, non potendo più essere contenuta nel foglio di via obbligatorio la prescrizione che si assume violata, la violazione della stessa non integra la fattispecie di cui all'art. 76, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; othtto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] rtre ha concluso chiedendo '12-e-:n '):, 5-0 L:. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani in composizione monocratica che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato, quale destinatario di un avviso orale del Questore di Bari del 17.4.13, trovato in possesso di un cellulare, violando in tal modo quel provvedimento che gli imponeva il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 76 del suddetto decreto legislativo e 8 Cedu, nonché vizio di motivazione con particolare riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata. Ci si duole che la Corte territoriale non si sia posta il problema della assoluta genericità della prescrizione per la cui violazione l'imputato ha riportato condanna; prescrizione, che poteva avere un senso quando il telefonino generale era considerato un oggetto per pochi e che peraltro risulta essere di ostacolo alla risocializzazione a cui l'avviso orale deve mirare e alle opportunità lavorative indispensabili ai fini di detta risocializzazione. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede la declaral:oria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Il comma 4 dell'art. 3 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la possibilità di imporre al Questore con l'avviso orale il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellulari tra detti apparati (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2). Ne deriva che, non potendo più essere contenuta nel foglio di via obbligatorio la prescrizione che si assume violata, la violazione della stessa non integra la fattispecie di cui all'art. 76, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Rom
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