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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09857/2026

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ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n. 10/2018depositata il 04/01/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamentosull’anno di imposta 2008, formato in ragione di documenti fornitiNumero registro generale 20999/2018Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 9857/2026Data pubblicazione 16/04/2026dall’interessato dietro richiesta dell’Ufficio, con ripresa a tassazione dideduzioni di quote di ammortamento eccedenti i limiti di cui all’art. 102 e164 d.P.R. n. 917/1986, nonché deduzione di costi non documentati ai sensidell’art. 109 stesso testo, oltre ad omessa dichiarazione plusvalenzaimponibile.Esperiva ricorso la parte contribuente sollevando diverse censure inordine alla sottoscrizione del provvedimento, assunto su delega delDirettore provinciale, nonché in ordine alla deducibilità delle poste riprese atassazione.Il collegio di prossimità rigettava i profili procedimentali, ritenendovalidamente sottoscritto l’atto, mentre accoglieva parzialmente il merito,riducendo la pretesa tributaria.Avverso tale sentenza ricorreva in appello l’Agenzia delle entrate, cuireplicava la parte contribuente con controdeduzioni ben oltre i sei mesi dallanotifica dell’appello, riproponendo le censura di primo grado,espressamente rigettate da quel collegio, che erano invece apprezzate dalgiudice del riesame che le faceva proprie ed annullava integralmente laripresa a tassazione perché la delega di firma era stata prodotta solo allapubblica udienza di trattazione dell’appello e, comunque, non conteneva glielementi soggettivi e temporali indicati dalla giurisprudenza di questa Corte.Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, agitando tre motivi, mentre è rimastaintimata la parte contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 del codice di rito civile, per violazione degli articoli 23 e 54d.lgs. n. 546/1992, nonché degli articoli 333 e 334 del medesimo codice dirito.

Nella sostanza, si lamenta come il primo giudice si fosse espressamentepronunciato sulla regolarità della sottoscrizione dell’atto impositivo,statuizione non avversata da parte contribuente né con appello principale,Numero registro generale 20999/2018Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 9857/2026Data pubblicazione 16/04/2026né con appello incidentale, ma solo con controdeduzioni depositate oltre isei mesi dalla notifica dell’appello erariale.

Tali argomenti non potevanovalere ad intaccare tale capo di sentenza ormai passato in giudicato, mentresono stati accolti e ritenuti assorbenti dalla sentenza d’appello.2.

Il motivo è fondato ed assorbente.

Ai fini della completezza edesaustività del motivo, il Patrono erariale riporta i passi della sentenza diprimo grado dove sono state rigettate le doglianze in ordine alla regolaritàdella sottoscrizione dell’atto impositivo.

È pacifico in atti che la partecontribuente non abbia gravato tale statuizione con impugnazioneprincipale o incidentale, ma avversata solamente in sede di controdeduzionioltre i sei mesi dalla notifica dell’appello principale erariale.

Un tantoimpedisce di riqualificare tali controdeduzioni come appello incidentale, purirregolare, donde si doveva ritenere passata in giudicato la statuizione sullasottoscrizione dell’atto e non poteva essere posta a fondamento talecircostanza per la riforma della sentenza impugnata.Ed infatti, è stato statuito che nel processo tributario d'appello, come inquello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito,respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esigela proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone taleeccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla suariqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto alraggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenziosotributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenutonelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato,venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale,riproposizione dei motivi e difesa del resistente (cfr. Cass.

V, n.18119/2021).Non di meno, nel caso in esame, le controdeduzioni della parte vittoriosaappellata non sono state depositate entro i sessanta giorni dalla notificadell’appello principale, che è il termine ultimo perché le controdeduzioniNumero registro generale 20999/2018Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 9857/2026Data pubblicazione 16/04/2026possano valere come appello incidentale, ai sensi degli articoli 54 e 23 deld.lgs. n. 546/1992.Donde il primo motivo è fondato ed assorbente del secondo.3.

Con il secondo motivo, infatti si protesta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 54 e 56 del d.lgs.n. 546/1992, nonché degli articoli 334, 342, 345, 346 e 329 dello stessocodice di rito civile, nella sostanza si contesta che le controdeduzioni inappello tardive possano costituire appello incidentale.

Il motivo restaassorbito dall’accoglimento del precedente.4.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di rito civile per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 21 octies l. n. 241/1990, nello specifico lamentandoche sia stata ritenuto illegittima la delega di firma dell’atto impositivoprodotta in udienza dall’Ufficio, perché priva dell’indicazione nominativa deldelegato, delle ragioni della delega e della durata, richiamando a sostegnola pronuncia di questa Suprema Corte n. 22803/2015.Anche il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, inragione dell’efficacia espansiva del giudicato.5.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenzadev’essere cassata e l’appello erariale dev’essere oggetto di scrutinio daparte del giudice di rinvio, tenendo fermo il giudicato formatosi in ordinealla regolarità della firma dell’atto impositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteNumero registro generale 20999/2018Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 9857/2026Data pubblicazione 16/04/2026Roberta CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n. 10/2018depositata il 04/01/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamentosull’anno di imposta 2008, formato in ragione di documenti fornitiNumero registro generale 20999/2018Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 9857/2026Data pubblicazione 16/04/2026dall’interessato dietro richiesta dell’Ufficio, con ripresa a tassazione dideduzioni di quote di ammortamento eccedenti i limiti di cui all’art. 102 e164 d.P.R. n. 917/1986, nonché deduzione di costi non documentati ai sensidell’art. 109 stesso testo, oltre ad omessa dichiarazione plusvalenzaimponibile.Esperiva ricorso la parte contribuente sollevando diverse censure inordine alla sottoscrizione del provvedimento, assunto su delega delDirettore provinciale, nonché in ordine alla deducibilità delle poste riprese atassazione.Il collegio di prossimità rigettava i profili procedimentali, ritenendovalidamente sottoscritto l’atto, mentre accoglieva parzialmente il merito,riducendo la pretesa tributaria.Avverso tale sentenza ricorreva in appello l’Agenzia delle entrate, cuireplicava la parte contribuente con controdeduzioni ben oltre i sei mesi dallanotifica dell’appello, riproponendo le censura di primo grado,espressamente rigettate da quel collegio, che erano invece apprezzate dalgiudice del riesame che le faceva proprie ed annullava integralmente laripresa a tassazione perché la delega di firma era stata prodotta solo allapubblica udienza di trattazione dell’appello e, comunque, non conteneva glielementi soggettivi e temporali indicati dalla giurisprudenza di questa Corte.Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, agitando tre motivi, mentre è rimastaintimata la parte contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 del codice di rito civile, per violazione degli articoli 23 e 54d.lgs. n. 546/1992, nonché degli articoli 333 e 334 del medesimo codice dirito. Nella sostanza, si lamenta come il primo giudice si fosse espressamentepronunciato sulla regolarità della sottoscrizione dell’atto impositivo,statuizione non avversata da parte contribuente né con appello principale,Numero registro generale 20999/2018Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 9857/2026Data pubblicazione 16/04/2026né con appello incidentale, ma solo con controdeduzioni depositate oltre isei mesi dalla notifica dell’appello erariale. Tali argomenti non potevanovalere ad intaccare tale capo di sentenza ormai passato in giudicato, mentresono stati accolti e ritenuti assorbenti dalla sentenza d’appello.2. Il motivo è fondato ed assorbente. Ai fini della completezza edesaustività del motivo, il Patrono erariale riporta i passi della sentenza diprimo grado dove sono state rigettate le doglianze in ordine alla regolaritàdella sottoscrizione dell’atto impositivo. È pacifico in atti che la partecontribuente non abbia gravato tale statuizione con impugnazioneprincipale o incidentale, ma avversata solamente in sede di controdeduzionioltre i sei mesi dalla notifica dell’appello principale erariale. Un tantoimpedisce di riqualificare tali controdeduzioni come appello incidentale, purirregolare, donde si doveva ritenere passata in giudicato la statuizione sullasottoscrizione dell’atto e non poteva essere posta a fondamento talecircostanza per la riforma della sentenza impugnata.Ed infatti, è stato statuito che nel processo tributario d'appello, come inquello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito,respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esigela proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone taleeccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla suariqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto alraggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenziosotributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenutonelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato,venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale,riproposizione dei motivi e difesa del resistente (cfr. Cass. V, n.18119/2021).Non di meno, nel caso in esame, le controdeduzioni della parte vittoriosaappellata non sono state depositate entro i sessanta giorni dalla notificadell’appello principale, che è il termine ultimo perché le controdeduzioniNumero registro generale 20999/2018Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 9857/2026Data pubblicazione 16/04/2026possano valere come appello incidentale, ai sensi degli articoli 54 e 23 deld.lgs. n. 546/1992.Donde il primo motivo è fondato ed assorbente del secondo.3. Con il secondo motivo, infatti si protesta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 54 e 56 del d.lgs.n. 546/1992, nonché degli articoli 334, 342, 345, 346 e 329 dello stessocodice di rito civile, nella sostanza si contesta che le controdeduzioni inappello tardive possano costituire appello incidentale. Il motivo restaassorbito dall’accoglimento del precedente.4. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di rito civile per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 21 octies l. n. 241/1990, nello specifico lamentandoche sia stata ritenuto illegittima la delega di firma dell’atto impositivoprodotta in udienza dall’Ufficio, perché priva dell’indicazione nominativa deldelegato, delle ragioni della delega e della durata, richiamando a sostegnola pronuncia di questa Suprema Corte n. 22803/2015.Anche il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, inragione dell’efficacia espansiva del giudicato.5. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenzadev’essere cassata e l’appello erariale dev’essere oggetto di scrutinio daparte del giudice di rinvio, tenendo fermo il giudicato formatosi in ordinealla regolarità della firma dell’atto impositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteNumero registro generale 20999/2018Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 9857/2026Data pubblicazione 16/04/2026Roberta CRUCITTI
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