CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08992/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 2 d.P.R. n. 74 del 2000 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo al difetto di prova degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo oggettivo (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché in parte anche riferite a violazioni di legge deducibili e non dette in appello, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché debbano ritenersi fittizie le fatture emesse da "[OSCURATO:PERSONA] INC" ed utilizzate dall'imputato nella dichiarazione, evidenziando come: a) dette fatture provenissero da una società priva di contabilità, dedita ad operazioni assolutamente eterogenee, e fossero sottoscritte da un soggetto da anni residente in Thailandia; b) sia del tutto inverosimile la causale delle medesime fatture, siccome riferite ad una spesa superiore a 60.000,00 euro, dichiaratamente finalizzata a formare il figlio dell'imputato per l'uso di un macchinario comprato anni prima per 44.000,00 euro, e pagate senza alcuna documentazione a supporto; Osservato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente fondato sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, atteso l'importo complessivo delle fatture e il loro utilizzo per più anni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbrai