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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25774/2026

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provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi allarequisitoria in atti, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;uditi i difensori: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopobreve dibattimento, si riporta al ricorso e alla memoria in atti e depositaconclusioni scritte e nota spese, già inviate a mezzo pec, delle quali chiede laliquidazione; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopobreve dibattimento, chiede l'accoglimento del proprio ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Brunelli, in difesa dell'imputato, dopo breve dibattimento, insiste per i motivi delricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 6 marzo 2023, il Tribunale di Macerata assolvevaXXXXXXXXXXXXXXdal reato di usura, contestato al capo 1) della rubrica, perinsussistenza del fatto, dichiarandolo colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 393cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di tentata estorsione, di cui alcapo 2), e per il concorso nel delitto di lesioni, di cui al capo 3).

L’imputatoveniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, e alrisarcimento del danno a favore della parte civile, XXXXXXXXXXXXXXX.Riformando in parte la decisione di primo grado, in accoglimento del ricorso dellaProcura generale e della parte civile, la Corte d’appello di Ancona, con sentenzadel 11 aprile 2025, ha riqualificato il tentato delitto di esercizio arbitrario delleproprie ragioni in quello, originariamente contestato, di tentata estorsione, conesclusione dell’aggravante del nesso teleologico, e ha rideterminato la pena inanni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa; ha altresì rideterminato lespese processuali (in euro 3.870), riconoscendo una provvisionaleimmediatamente esecutiva, pari a euro 2000, confermando, nel resto, lasentenza di primo grado.2.

Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato ela parte civile, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure aimotivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.3.

Ricorso nell’interesse dell’imputato3.1 Con i motivi primo e quinto, si duole di vizio di motivazione, in relazioneall’art. 192 del codice di rito, lamentando, in particolare, la violazione dei principiin tema di valutazione frazionata della prova dichiarativa, nonché travisamentodi prova.In particolare, il primo motivo insiste su una palese contraddizione nellamotivazione, da momento che, per un verso, la Corte territoriale ha condiviso ilpercorso argomentativo del giudice di primo grado, che ha portato all’assoluzionedal reato di usura; dall’altro ha però ritenuto il delitto di tentata estorsione sullabase di un’illegittima parcellizzazione delle dichiarazioni della persona offesa,valutate in dispregio dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (inprimis, da Sez.

U “Bell’arte”).E, infatti, la Corte d’appello, dapprima ha palesato dubbi significativi circa lacredibilità soggettiva della persona offesa (segnatamente, per la situazionedebitoria della stessa nei confronti del fisco) e ha evidenziato a chiare lettere lamaggiore pregnanza del narrato dell’imputato, ignaro di essere intercettato ilgiorno 9 luglio 2018, rispetto a quello della vittima, consapevole, invece,dell’intercettazione in corso.

Su questo specifico profilo, il ricorrente insiste, inparticolare, nel motivo quinto, lamentando il travisamento di prova proprio inrelazione a quell’intercettazione, rilevante per accertare l’importo di denaroeffettivamente elargito dall’imputato, e osservando come la disparità tra i dueconversanti, evidenziata dalla Corte stessa, sia stata poi illogicamenteminimizzata in motivazione.Dunque, malgrado le premesse in tema di inattendibilità delle dichiarazionidella persona offesa, la Corte ha poi illogicamente ravvisato il reato di tentataestorsione, di cui, peraltro, neppure è stato chiarito l’importo preciso dellasomma pretesa dall’imputato, che aveva effettivamente prestato del denaro allaparte civile.

Riguardo a tale profilo, la sentenza impugnata elude i necessariapprofondimenti, evitando di chiarire se la somma corrispondesse a 10.000 euro,divise in due tranches, come affermato dalla parte civile, ovvero a 5000 più3.150, come affermato dall'imputato, con la conseguenza che neppure sicomprende quale sarebbe, secondo i giudici d’appello, la somma che l’imputatoavrebbe tentato di estorcere alla vittima.Alle pagg. 11 e 12 del ricorso, la difesa elenca le dichiarazioni della partecivile che non avrebbero trovato riscontro esterno e indicative, quindi, dellatotale inattendibilità del narrato della parte civile.3.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge processuale, conriferimento all’art. 603 cod. proc. pen. e ai principi in tema di motivazionerafforzata, alla luce della reformatio in peius, seppure non integrale, apportatadalla gravata sentenza.

Diversamente da quanto affermato in motivazione, laCorte distrettuale ha operato una diversa valutazione di talune dichiarazioni e,s e g n a t a m e n t e , d i q u e l l e r e s e d a i t e s t i d i d i f e s aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cheavevano confermato di essere stati presenti alle dazioni, da parte del XXXXXXX,dei complessivi euro 3.150 (rispetto ai 5000 già consegnati dall’imputato).

LaCorte territoriale ha ritenuto tali propalazioni, in astratto, plausibili,evidenziandone, al contempo, la debolezza, attesa la vicinanza dei testi stessiall’imputato per ragioni di vincolo familiare ovvero lavorativo.La difesa rievoca, quindi, i principi, disattesi dalla Corte d’appello, posti dallaCassazione e dalla Corte di Strasburgo, a partire dal caso Dan c.

Moldavia, intema di obbligo di rinnovazione.3.3 Il terzo e quarto motivo, logicamente connessi, contestano ancoral’assenza di motivazione rafforzata: per ribaltare gli esiti del giudizio assolutorio,la Corte avrebbe dovuto censurare le carenze e le aporie della sentenza di primogrado, invece di limitarsi, per un verso, a citare formalmente le fonti di provaritenute inattendibili (il riferimento è ai testi di difesa, aprioristicamente ritenutiinattendibil i) e, per l ’altro, ad affermare, in maniera asseverativa,l’inverosimiglianza della tesi difensiva circa l’ammontare del prestito elargitodall’imputato.

In particolare, la Corte territoriale non ha disarticolato il passaggiodella sentenza di primo grado, in cui si evidenziava come nessuno dei testi diaccusa avesse assistito ai pagamenti versati dalla vittima, mentre i testi di difesa(sopra menzionati) avevano riferito circa prestiti per euro 3.150 elargiti in piùtranches, in diverse occasioni presso il ristorante dell’imputato.3.4 Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta tentata estorsione.

Secondo la difesa, il giudizioassolutorio con cui il giudice di primo grado escludeva il prestito con pattuizioniusurarie, condiviso dal giudice di appello, imponeva di ritenere che il creditovantato dall’imputato perdesse la propria connotazione antigiuridica.

Peraltro,anche il mancato accertamento, da parte dei giudici di merito, delle singoledazioni di denaro non rende prospettabile con certezza la natura antigiuridicadelle somme poi richieste dall'imputato.

La difesa ricorda che il discrimen traestorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stato individuato dallagiurisprudenza di questa Corte nell’elemento psicologico; nel caso di specie, ilcompendio probatorio, da un lato, e l’inattendibilità della persona offesa,dall’altro, avrebbero dovuto portare i giudici di appello a ritenere che l'imputatoabbia agito al fine di tutelare un proprio diritto.3.5 Col settimo motivo, si eccepisce travisamento di prova, cd. peromissione, in relazione all’episodio del 14 giugno 2018 (incontro presso laconcessionaria d’auto), di cui al capo 2) di imputazione, primo alinea, per il qualela Corte ha applicato un aumento di pena per la continuazione interna di 1 mesedi reclusione ed € 100,00 di multa.

Si contesta come la Corte non abbia riservatoalcun cenno all’incontro tra imputato e persona offesa, né valutato letestimonianze rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] a proposito dell’incontro tra idue.3.6 Con l’ottavo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’ascritto reato di lesioni, nonché travisamento di prova in relazionealle dichiarazioni del personale di polizia, presente al momento dello scontrofisico, nonché delle dichiarazioni del figlio dell’imputato, XXXXXXXXXXXXXXX,ferito alla testa da un colpo di pala sferrato dal XXXXXXXX, e, in ultimo, delledichiarazioni di XXXXXXXXXXXX.

Si denuncia, a proposito delle deposizioni deifigli del XXXXXXX, travisamento per omissione.

Inoltre, alcun cenno è dedicato,in motivazione, al fatto che il XXXXXXXX, al momento dell’accesso in Prontosoccorso, non presentasse segni di colluttazione.3.7 Col nono motivo, si deduce violazione del canone ermeneutico dell’oltreogni ragionevole dubbio e dell’art. 533 cod. proc. pen.3.8 Il decimo motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio e denunciaviolazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 133, 62 bis cod.pen.4.

Ricorso nell’interesse della parte civile.4.1 Col primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 192 cod. proc. pen.

Nell’evidenziare i profili di criticità circa lacredibilità soggettiva della persona offesa, la Corte ha illogicamente valorizzatola situazione debitoria della medesima nei confronti del pubblico erario, senzaperò considerare che, secondo l’esperienza comune, sono proprio le persone cheversano in tale situazione a rivolgersi sovente a usurai.La motivazione è, pertanto, congetturale, perché basata su ipotesi fondatesullo "id quod plerumque accidit”, insuscettibili di verifica empirica (si cita, asupporto, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01).

Ulterioriaspetti di illogicità e contraddittorietà della motivazione sono riferiti alle ragioni,non esplicitate dai giudici di appello, per cui la persona offesa avrebbe dovutomentire circa l’esistenza di patto usurario e di una estorsione consumata e,quindi, calunniare l’imputato, che è persona contraddistinta da notoria caraturacriminale.4.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione, in relazione all’art.192, comma 2, cod. proc. pen., eccependo il travisamento degli elementiprobatori a riscontro del narrato della persona offesa, con particolare riguardo 1)alla captazione ambientale del 9 luglio 2018, 2) alle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX illogicamente minimizzate solperché testimonianze de relato 3) alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],detenuto insieme al XXXXXXX nel periodo della carcerazione preventiva diquest’ultimo.Con riferimento al punto 1), si contesta la valutazione data dalla Corte dellacaptazione ambientale del 9 luglio 2018, da cui, a parere della difesa,risulterebbe con evidenza l’ammissione, da parte dell’imputato, che la personaoffesa aveva già versato 13.000, a vantaggio di terzi e, cioè, sinistri personaggi,pericolosi finanziatori, che avevano anticipato all’imputato le somme inquestione.

In violazione dei criteri di cui all’art. 192, comma 2, del codice di rito,la Corte d’appello ha illogicamente valutato tale captazione non già come indizioda ricollegare al più generale compendio indiziario, bensì quale mancata provadiretta.Ulteriore riscontro oggettivo del narrato della persona offesa è il passaggiodella captazione relativo alla vendita dei camion del XXXXXXXX, cui quest’ultimoprestava il proprio accordo soltanto perché sospinto dalle incalzanti minacceprofferite dall’imputato.Con riferimento, infine, 3) alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sicontesta l’indebita parcellizzazione delle dichiarazioni del medesimo, che haportato a emersione un dato in realtà inesistente: ripercorrendo il verbaled’udienza, la difesa mostra come il XXXXXXXX affermò chiaramente di averappreso in carcere, dall’imputato stesso, che questi prestava denaro alla personaoffesa, prendendo tassi d’interesse di 1.300 euro mensili e che ancora 5.600euro erano dovuti dal XXXXXXXX a titolo di interessi residui sul prestito ricevuto.Inoltre, in entrambi i gradi di giudizio si è sottaciuto il brano della deposizionedel XXXXXXXX in cui questi affermava di aver saputo che l’imputato stavaadoperandosi per “sistemare” il XXXXXXXX, vale a dire per ucciderlo.4.3 Col terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione.

Nell’escludere lasussistenza dei reati di usura e di estorsione consumata, la Corte territoriale haadoperato standard probatori incompatibili 1) col criterio di probabilità logicaenunciato da Sez.

U Franzese, 2) con i canoni dettati dall’art. 192, comma 2, intema di prova indiziaria, 3) con i criteri dettati da Sez.

U Mannino relativi allanecessità di una valutazione unitaria del compendio probatorio e 4) col canoneermeneutico dell’oltre ogni ragionevole dubbio, trascurando, di fatto, che peraddivenire a una sentenza di condanna non è richiesta la certezza assoluta dellacolpevolezza, ma la certezza processuale, che si raggiunge con l’esclusionelogica di percorsi alternativi e sulla scorta degli elementi probatori in atti, valutatinel loro insieme.5.

All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso.Sono pervenute: 1) nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensoredell’imputato 2) conclusioni e nota spese nell’interesse della parte civile, a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato altresì memoria in cui sono statisottoposti ad analitica critica i primi nove motivi del ricorso nell’interessedell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso nell’interesse dell’imputato è fondato, limitatamente allecensure, di cui al sesto motivo, circa l’ascritto reato di tentata estorsione, di cuial capo 2) della rubrica, per le ragioni esposte nel prosieguo (v. par. 2 ss.)Restano assorbite, per le ragioni che si illustreranno, le restanti doglianze, adeccezione di quelle esposte nel motivo ottavo, relativo al delitto di lesioni, chedeve ritenersi, invece, inammissibile.

Ne consegue l’annullamento della gravatasentenza, limitatamente al reato di tentata estorsione di cui al capo 2, con rinvioper un nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Il ricorso nell’interesse della parte civile è infondato, per le ragioni esposteinfra, sub par. 5 e ss.2.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.

Le ragioni della fondatezza del ricorso vanno individuate, soprattutto, nelsesto motivo, concernente l’ascritto reato di tentata estorsione, di cui al capo 2)della rubrica.

La motivazione dell’impugnata sentenza è compromessa da unafrizione logica, colta dal ricorrente, tra la prima parte della motivazione ‒ in cuila corte fa proprie le ragioni che portavano i giudici di primo grado a escludere lanatura usuraria del prestito, sì da assolvere l’imputato dal reato di usura,contestato al capo 1) ‒ e la seconda parte, là dove la Corte, valorizzando “laspeciale veemenza” con cui il ricorrente estrinsecava la propria condotta violentae minacciosa nei confronti della persona offesa, valorizza tale profilo perargomentare, tout court, la sussistenza del dolo estorsivo.Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza “Filardo”, pur menzionatadalla Corte d’appello, hanno chiarito che «il reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione sidifferenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondole ordinarie regole probatorie» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027 - 02).

Nella motivazione (v. par. 10.2) della citata pronuncia, le Sezioniunite hanno puntualizzato che «sia l'art. 393, comma terzo, cod. pen. che l'art.629, comma 2, cod. pen. (in quest'ultimo caso, mediante richiamo dell'art. 628,comma terzo, n. 1 cod. pen.) prevedono che la pena è aumentata «se la violenzao minaccia è commessa con armi»: è quindi normativamente prevista laqualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone, aggravato dall'uso di un'arma, anche di condotte poste inessere con armi tali da rendere la violenza o la minaccia di particolare gravità,ovvero "costrittiva", e comunque "sproporzionata", rispetto al fine perseguito».Orbene, alla luce di tali indicazioni ermeneutiche e venendo alle peculiaritàdel caso in esame, osserva il Collegio che, una volta esclusa dai giudici di meritola natura usuraria del prestito, ammessa l’esistenza di un rapporto debito-creditotra imputato e persona offesa e, segnatamente, una pretesa di credito vantata,almeno astrattamente, dall’imputato, occorreva dimostrare ‒ per il tramite delleordinarie regole probatorie evocate dalla Corte stessa ‒ la ricorrenzadell’elemento psicologico dell’estorsione.

Si ritengono insufficienti, a tal fine, iprofili valorizzati dai giudici di appello, vale a dire la “speciale veemenza” (p. 13)con cui veniva rivendicata dall’imputato la pretesa creditoria, la violentaaggressione (del 9 luglio 2018), il sinistro riferimento a “quelli” cui la personaoffesa doveva interessi (p. 13).Aspetti siffatti sono, invero, compatibili con la qualificazione della condottain esame nei termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone.

E non appare sufficiente, ai fini della tenuta logica dellamotivazione, assolutizzarli ‒ come, invero, fatto dalla Corte ‒ in assenza di unapiù persuasiva valutazione delle dichiarazioni testimoniali (v. infra, sub 2.1) ditutti i protagonisti della vicenda in esame, da cui avrebbe potuto megliocomprendersi se le richieste di denaro dell'imputato fossero di natura estorsivaovvero corrispondessero a quanto effettivamente prestato alla vittima.2.1 Le superiori argomentazioni assumono tanto più rilievo, ove si considerila significativa svalorizzazione (rimarcata dal ricorrente nei motivi primo equinto) delle dichiarazioni della persona offesa, operata dalla Corte distrettualenell’incipit della sentenza gravata (v. p. 4 e 5).Senza voler porre in dubbio la legittimità, evidenziata dalla Corte territoriale,di una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa (cfr., ad es.,Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160 – 01: «è legittima unavalutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio diinattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta perintero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità dellealtre parti del racconto»), deve, però, osservarsi come molteplici siano gli aspettidi fragilità del narrato della vittima rimarcati in motivazione, peraltro conargomentazioni persuasive.

Aspetti che, d’altro canto, neppure possono ritenersicompiutamente controbilanciati da una speculare svalorizzazione del narratodell’imputato: a tal riguardo, la Corte si è limitata ad affermare che la versionedell’imputato, pur se confortata da propalazioni di testi, in astratto, plausibili,risultava compromessa dalla vicinanza dei testi stessi all’imputato per ragioni divincolo familiare ovvero lavorativo (come notato dalla difesa del ricorrente nelmotivo secondo di ricorso).

Anche a tal proposito, non può non convenirsi colricorrente circa la natura asseverativa di taluni passaggi motivazionali.Ne consegue che, anche a voler dissentire dal ricorrente circa l’assolutaesigenza della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (v. motivo secondo delricorso in esame), sarebbe stato necessaria, quantomeno, una motivazione piùapprofondita, soprattutto con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni deitesti a difesa dell’imputato.In particolare, non possono ritenersi infondate le censure difensive, là doveevidenziano (sub motivo quattro del ricorso, v. p. 23 del ricorso), per un verso,la diversa e netta valutazione, fornita dal giudice di primo grado, diinattendibilità della persona offesa (v. sentenza di primo grado, p. 18), nonché diinsufficienza delle dichiarazioni dei testi di pubblica accusa (p. 17 sentenza diprimo grado), e per l’altro, la valutazione in ordine alle testimonianze ‒ definite,come già ricordato, astrattamente plausibili anche dalla Corte territoriale – deitesti di difesa.

Sicché risulta, da un lato, indebolita la perentoria affermazionedella Corte d’appello circa la natura non controversa delle circostanze di fatto,sulla cui base è stata disattesa la richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc.pen. e, d’altro lato, appaiono non deprivate di fondamento le doglianze difensivecirca l’assenza di una motivazione rafforzata (di cui ai motivi 2, 3 e 5).In tale contesto, neppure può ritenersi deprivata di ogni fondamento ladoglianza, di cui al settimo motivo, relativa all’omissione valutativa in ordineall’episodio del 14 giugno 2018, rispetto al quale, con motivo di appello, si erarivolta alla Corte territoriale una specifica richiesta di nuovo vaglio dell’episodioe, segnatamente, delle testimonianze dei testi [OSCURATO:PERSONA].3.

L’ottavo motivo è aspecifico, per mancato confronto con la motivazione.

Igiudici di merito, con pronunce conformi quanto al giudizio di responsabilità inordine al reato di lesioni, hanno affermato la sussistenza di tale delitto,valorizzando adeguatamente il compendio probatorio e, segnatamente, il refertodi Pronto soccorso (cfr. Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, dep. 2022, Imbo', Rv.282975 – 01: «in tema di valutazione della prova, è congruamente motivata lasentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delledichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di unaccertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della personaoffesa»), nonché le dichiarazioni testimoniali dei testi di p.g.L’asserito vizio di travisamento di prova è radicalmente infondato, versato infatto, oltre che reiterativo di censure compiutamente disattese dalla Corteterritoriale.

Le frammentarie indicazioni contenute nel motivo aspirano ad unaricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto nella sentenzaimpugnata, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, ignorando lapreclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sulpunto, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).4.

Come fin qui precisato, i motivi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 devono ritenersiassorbiti dalle superiori argomentazioni.5.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso,infondato.5.1 I motivi primo e terzo sono inammissibili, perché generici.

In primoluogo, le censure difensive esprimono considerazioni non decisive (come nondecisivo è l’asserito mancato vaglio dell’ipotesi che il ricorrente, proprio perchéindebitato nei confronti dell’Erario, si rivolgesse all’imputato per un prestito) aifini di un efficace contrasto della valutazione in tema di dichiarazioni dellapersona offesa resa dalla Corte territoriale.È, inoltre, manifestamente infondata la censura di i l logicità econtraddittorietà della motivazione riferita alla mancata esplicazione, da partedei giudici dell’appello, delle ragioni per cui la persona offesa avrebbe dovutomentire circa l’esistenza di patto usurario e di una estorsione consumata.

A talriguardo, la circostanza, evidenziata nel motivo primo, secondo cui l’imputatosarebbe persona contraddistinta da notoria caratura criminale, è deprivata diforza argomentativa sufficiente per contraddire efficacemente la motivazione.Soprattutto, i giudici di merito, con pronunce conformi (v., ad es., Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), hanno escluso tanto la sussistenzadel delitto di usura, tanto la forma consumata del delitto di estorsione, proprio inconformità coi principi ‒ in tema di prova logica, di valutazione unitaria delcompendio probatorio e alla luce del canone ermeneutico dell’oltre ogniragionevole dubbio ‒ che, in tesi difensiva, sarebbero stati violati dalla sentenzaimpugnata.In particolare, la tesi della natura usuraria del prestito, sostenuta dalla partecivile, è stata destituita di fondamento, con motivazioni razionali e sottratte allededotte censure.

A tal proposito, mette conto ricordare che una componente delcompendio probatorio, ritenuta da entrambi i giudici di merito dirimente ai finidell’esclusione del reato di usura, è quello relativo alla captazione del 9 luglio2018 (v. p. 10 della sentenza impugnata).

Anche rispetto a tale decisivo episodio(su cui si tornerà infra, sub 5.2.1) e alla relativa, conforme valutazione fornitadalle due sentenze di merito, il ricorrente oppone frammentarie indicazioni, che,aspirando a una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quantoproposto dai giudici di merito, ignorano la preclusione per la Corte di cassazionedi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola,Rv. 238215).5.2 Il secondo motivo è infondato.

Le censure relative alla violazione dell’art.192, comma 2, cod. proc. pen., e al travisamento degli elementi probatori ariscontro del narrato della persona offesa, insistono su profili su cui la Corteterritoriale ha fornito sufficiente motivazione.

Soprattutto, non può fondatamenterimproverarsi alla Corte territoriale di aver problematizzato taluni passaggi,particolarmente critici, del narrato della persona offesa, ponendoli a raffronto conelementi di riscontro, ove si consideri il consolidato principio, posto dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorché la persona offesa si siacostituita ‒ come nel caso di specie ‒ parte civile, può essere opportunoprocedere al riscontro delle dichiarazioni della stessa con elementi di riscontro(Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 – 01).

Procedendo asiffatto tipo di verifica, i giudici di merito hanno ritenuto di non poter valorizzare,alla stregua di sufficienti elementi di riscontro, le dichiarazioni di XXXXXXXXX(dipendente della persona offesa), alla luce della natura indiretta (in quanto derelato) delle medesime.

E, anche con riguardo alla testimonianza diXXXXXXXXXXXXXX, la replica fornita dalla Corte territoriale è sufficiente aillustrarne la mancata decisività.

Per quel che concerne, infine, l’episodio dellasvendita dei tre camion, si è rimarcata, anche in tal caso, la mancanza diadeguati riscontri circa i pagamenti di 6000 euro, che la parte civile dichiarava diaver effettuato dopo il prestito.

Con riferimento a tali aspetti, il motivo devequindi ritenersi infondato, avendo la Corte d'appello fornito ragioni sufficienti aevidenziare la mancata decisività delle censure.5.2.1 Si osserva, infine, che il motivo lambisce l’inammissibilità, là doveelude il confronto con la motivazione, con riferimento all’episodio oggetto dicaptazione, occorso il 9 luglio 2018.

A tal proposito, entrambe le sentenze dimerito hanno efficacemente evidenziato come, in quell’occasione, l'imputato ‒ ilquale, diversamente dal ricorrente, non era consapevole di essere ascoltato ‒non abbia fatto alcun riferimento a una pattuizione usuraria del tasso di interessenella misura denunciata dalla parte civile, nonostante quest’ultima lo provocassead ammettere l’esistenza di un accordo di natura usuraria.6.

Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di tentata estorsione dicui al capo 2, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia;dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso del XXXXXXX.

Spese della parte civileal definitivo.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna, ex art. exart. 616 cod. proc. pen, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamenteal reato di tentata estorsione di cui al capo 2, con rinvio per nuovo giudizio allaCorte di appello di Perugia; dichiara inammissibile nel resto il ricorso delXXXXXXX.

Spese della parte civile al definitivo.

Rigetta il ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi allarequisitoria in atti, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;uditi i difensori: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopobreve dibattimento, si riporta al ricorso e alla memoria in atti e depositaconclusioni scritte e nota spese, già inviate a mezzo pec, delle quali chiede laliquidazione; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopobreve dibattimento, chiede l'accoglimento del proprio ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Brunelli, in difesa dell'imputato, dopo breve dibattimento, insiste per i motivi delricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 marzo 2023, il Tribunale di Macerata assolvevaXXXXXXXXXXXXXXdal reato di usura, contestato al capo 1) della rubrica, perinsussistenza del fatto, dichiarandolo colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 393cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di tentata estorsione, di cui alcapo 2), e per il concorso nel delitto di lesioni, di cui al capo 3). L’imputatoveniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, e alrisarcimento del danno a favore della parte civile, XXXXXXXXXXXXXXX.Riformando in parte la decisione di primo grado, in accoglimento del ricorso dellaProcura generale e della parte civile, la Corte d’appello di Ancona, con sentenzadel 11 aprile 2025, ha riqualificato il tentato delitto di esercizio arbitrario delleproprie ragioni in quello, originariamente contestato, di tentata estorsione, conesclusione dell’aggravante del nesso teleologico, e ha rideterminato la pena inanni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa; ha altresì rideterminato lespese processuali (in euro 3.870), riconoscendo una provvisionaleimmediatamente esecutiva, pari a euro 2000, confermando, nel resto, lasentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato ela parte civile, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure aimotivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.3. Ricorso nell’interesse dell’imputato3.1 Con i motivi primo e quinto, si duole di vizio di motivazione, in relazioneall’art. 192 del codice di rito, lamentando, in particolare, la violazione dei principiin tema di valutazione frazionata della prova dichiarativa, nonché travisamentodi prova.In particolare, il primo motivo insiste su una palese contraddizione nellamotivazione, da momento che, per un verso, la Corte territoriale ha condiviso ilpercorso argomentativo del giudice di primo grado, che ha portato all’assoluzionedal reato di usura; dall’altro ha però ritenuto il delitto di tentata estorsione sullabase di un’illegittima parcellizzazione delle dichiarazioni della persona offesa,valutate in dispregio dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (inprimis, da Sez. U “Bell’arte”).E, infatti, la Corte d’appello, dapprima ha palesato dubbi significativi circa lacredibilità soggettiva della persona offesa (segnatamente, per la situazionedebitoria della stessa nei confronti del fisco) e ha evidenziato a chiare lettere lamaggiore pregnanza del narrato dell’imputato, ignaro di essere intercettato ilgiorno 9 luglio 2018, rispetto a quello della vittima, consapevole, invece,dell’intercettazione in corso. Su questo specifico profilo, il ricorrente insiste, inparticolare, nel motivo quinto, lamentando il travisamento di prova proprio inrelazione a quell’intercettazione, rilevante per accertare l’importo di denaroeffettivamente elargito dall’imputato, e osservando come la disparità tra i dueconversanti, evidenziata dalla Corte stessa, sia stata poi illogicamenteminimizzata in motivazione.Dunque, malgrado le premesse in tema di inattendibilità delle dichiarazionidella persona offesa, la Corte ha poi illogicamente ravvisato il reato di tentataestorsione, di cui, peraltro, neppure è stato chiarito l’importo preciso dellasomma pretesa dall’imputato, che aveva effettivamente prestato del denaro allaparte civile. Riguardo a tale profilo, la sentenza impugnata elude i necessariapprofondimenti, evitando di chiarire se la somma corrispondesse a 10.000 euro,divise in due tranches, come affermato dalla parte civile, ovvero a 5000 più3.150, come affermato dall'imputato, con la conseguenza che neppure sicomprende quale sarebbe, secondo i giudici d’appello, la somma che l’imputatoavrebbe tentato di estorcere alla vittima.Alle pagg. 11 e 12 del ricorso, la difesa elenca le dichiarazioni della partecivile che non avrebbero trovato riscontro esterno e indicative, quindi, dellatotale inattendibilità del narrato della parte civile.3.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge processuale, conriferimento all’art. 603 cod. proc. pen. e ai principi in tema di motivazionerafforzata, alla luce della reformatio in peius, seppure non integrale, apportatadalla gravata sentenza. Diversamente da quanto affermato in motivazione, laCorte distrettuale ha operato una diversa valutazione di talune dichiarazioni e,s e g n a t a m e n t e , d i q u e l l e r e s e d a i t e s t i d i d i f e s aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cheavevano confermato di essere stati presenti alle dazioni, da parte del XXXXXXX,dei complessivi euro 3.150 (rispetto ai 5000 già consegnati dall’imputato). LaCorte territoriale ha ritenuto tali propalazioni, in astratto, plausibili,evidenziandone, al contempo, la debolezza, attesa la vicinanza dei testi stessiall’imputato per ragioni di vincolo familiare ovvero lavorativo.La difesa rievoca, quindi, i principi, disattesi dalla Corte d’appello, posti dallaCassazione e dalla Corte di Strasburgo, a partire dal caso Dan c. Moldavia, intema di obbligo di rinnovazione.3.3 Il terzo e quarto motivo, logicamente connessi, contestano ancoral’assenza di motivazione rafforzata: per ribaltare gli esiti del giudizio assolutorio,la Corte avrebbe dovuto censurare le carenze e le aporie della sentenza di primogrado, invece di limitarsi, per un verso, a citare formalmente le fonti di provaritenute inattendibili (il riferimento è ai testi di difesa, aprioristicamente ritenutiinattendibil i) e, per l ’altro, ad affermare, in maniera asseverativa,l’inverosimiglianza della tesi difensiva circa l’ammontare del prestito elargitodall’imputato. In particolare, la Corte territoriale non ha disarticolato il passaggiodella sentenza di primo grado, in cui si evidenziava come nessuno dei testi diaccusa avesse assistito ai pagamenti versati dalla vittima, mentre i testi di difesa(sopra menzionati) avevano riferito circa prestiti per euro 3.150 elargiti in piùtranches, in diverse occasioni presso il ristorante dell’imputato.3.4 Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta tentata estorsione. Secondo la difesa, il giudizioassolutorio con cui il giudice di primo grado escludeva il prestito con pattuizioniusurarie, condiviso dal giudice di appello, imponeva di ritenere che il creditovantato dall’imputato perdesse la propria connotazione antigiuridica. Peraltro,anche il mancato accertamento, da parte dei giudici di merito, delle singoledazioni di denaro non rende prospettabile con certezza la natura antigiuridicadelle somme poi richieste dall'imputato. La difesa ricorda che il discrimen traestorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stato individuato dallagiurisprudenza di questa Corte nell’elemento psicologico; nel caso di specie, ilcompendio probatorio, da un lato, e l’inattendibilità della persona offesa,dall’altro, avrebbero dovuto portare i giudici di appello a ritenere che l'imputatoabbia agito al fine di tutelare un proprio diritto.3.5 Col settimo motivo, si eccepisce travisamento di prova, cd. peromissione, in relazione all’episodio del 14 giugno 2018 (incontro presso laconcessionaria d’auto), di cui al capo 2) di imputazione, primo alinea, per il qualela Corte ha applicato un aumento di pena per la continuazione interna di 1 mesedi reclusione ed € 100,00 di multa. Si contesta come la Corte non abbia riservatoalcun cenno all’incontro tra imputato e persona offesa, né valutato letestimonianze rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] a proposito dell’incontro tra idue.3.6 Con l’ottavo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’ascritto reato di lesioni, nonché travisamento di prova in relazionealle dichiarazioni del personale di polizia, presente al momento dello scontrofisico, nonché delle dichiarazioni del figlio dell’imputato, XXXXXXXXXXXXXXX,ferito alla testa da un colpo di pala sferrato dal XXXXXXXX, e, in ultimo, delledichiarazioni di XXXXXXXXXXXX. Si denuncia, a proposito delle deposizioni deifigli del XXXXXXX, travisamento per omissione. Inoltre, alcun cenno è dedicato,in motivazione, al fatto che il XXXXXXXX, al momento dell’accesso in Prontosoccorso, non presentasse segni di colluttazione.3.7 Col nono motivo, si deduce violazione del canone ermeneutico dell’oltreogni ragionevole dubbio e dell’art. 533 cod. proc. pen.3.8 Il decimo motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio e denunciaviolazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 133, 62 bis cod.pen.4. Ricorso nell’interesse della parte civile.4.1 Col primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 192 cod. proc. pen. Nell’evidenziare i profili di criticità circa lacredibilità soggettiva della persona offesa, la Corte ha illogicamente valorizzatola situazione debitoria della medesima nei confronti del pubblico erario, senzaperò considerare che, secondo l’esperienza comune, sono proprio le persone cheversano in tale situazione a rivolgersi sovente a usurai.La motivazione è, pertanto, congetturale, perché basata su ipotesi fondatesullo "id quod plerumque accidit”, insuscettibili di verifica empirica (si cita, asupporto, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01). Ulterioriaspetti di illogicità e contraddittorietà della motivazione sono riferiti alle ragioni,non esplicitate dai giudici di appello, per cui la persona offesa avrebbe dovutomentire circa l’esistenza di patto usurario e di una estorsione consumata e,quindi, calunniare l’imputato, che è persona contraddistinta da notoria caraturacriminale.4.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione, in relazione all’art.192, comma 2, cod. proc. pen., eccependo il travisamento degli elementiprobatori a riscontro del narrato della persona offesa, con particolare riguardo 1)alla captazione ambientale del 9 luglio 2018, 2) alle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX illogicamente minimizzate solperché testimonianze de relato 3) alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],detenuto insieme al XXXXXXX nel periodo della carcerazione preventiva diquest’ultimo.Con riferimento al punto 1), si contesta la valutazione data dalla Corte dellacaptazione ambientale del 9 luglio 2018, da cui, a parere della difesa,risulterebbe con evidenza l’ammissione, da parte dell’imputato, che la personaoffesa aveva già versato 13.000, a vantaggio di terzi e, cioè, sinistri personaggi,pericolosi finanziatori, che avevano anticipato all’imputato le somme inquestione. In violazione dei criteri di cui all’art. 192, comma 2, del codice di rito,la Corte d’appello ha illogicamente valutato tale captazione non già come indizioda ricollegare al più generale compendio indiziario, bensì quale mancata provadiretta.Ulteriore riscontro oggettivo del narrato della persona offesa è il passaggiodella captazione relativo alla vendita dei camion del XXXXXXXX, cui quest’ultimoprestava il proprio accordo soltanto perché sospinto dalle incalzanti minacceprofferite dall’imputato.Con riferimento, infine, 3) alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sicontesta l’indebita parcellizzazione delle dichiarazioni del medesimo, che haportato a emersione un dato in realtà inesistente: ripercorrendo il verbaled’udienza, la difesa mostra come il XXXXXXXX affermò chiaramente di averappreso in carcere, dall’imputato stesso, che questi prestava denaro alla personaoffesa, prendendo tassi d’interesse di 1.300 euro mensili e che ancora 5.600euro erano dovuti dal XXXXXXXX a titolo di interessi residui sul prestito ricevuto.Inoltre, in entrambi i gradi di giudizio si è sottaciuto il brano della deposizionedel XXXXXXXX in cui questi affermava di aver saputo che l’imputato stavaadoperandosi per “sistemare” il XXXXXXXX, vale a dire per ucciderlo.4.3 Col terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione. Nell’escludere lasussistenza dei reati di usura e di estorsione consumata, la Corte territoriale haadoperato standard probatori incompatibili 1) col criterio di probabilità logicaenunciato da Sez. U Franzese, 2) con i canoni dettati dall’art. 192, comma 2, intema di prova indiziaria, 3) con i criteri dettati da Sez. U Mannino relativi allanecessità di una valutazione unitaria del compendio probatorio e 4) col canoneermeneutico dell’oltre ogni ragionevole dubbio, trascurando, di fatto, che peraddivenire a una sentenza di condanna non è richiesta la certezza assoluta dellacolpevolezza, ma la certezza processuale, che si raggiunge con l’esclusionelogica di percorsi alternativi e sulla scorta degli elementi probatori in atti, valutatinel loro insieme.5. All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso.Sono pervenute: 1) nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensoredell’imputato 2) conclusioni e nota spese nell’interesse della parte civile, a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato altresì memoria in cui sono statisottoposti ad analitica critica i primi nove motivi del ricorso nell’interessedell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso nell’interesse dell’imputato è fondato, limitatamente allecensure, di cui al sesto motivo, circa l’ascritto reato di tentata estorsione, di cuial capo 2) della rubrica, per le ragioni esposte nel prosieguo (v. par. 2 ss.)Restano assorbite, per le ragioni che si illustreranno, le restanti doglianze, adeccezione di quelle esposte nel motivo ottavo, relativo al delitto di lesioni, chedeve ritenersi, invece, inammissibile. Ne consegue l’annullamento della gravatasentenza, limitatamente al reato di tentata estorsione di cui al capo 2, con rinvioper un nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Il ricorso nell’interesse della parte civile è infondato, per le ragioni esposteinfra, sub par. 5 e ss.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Le ragioni della fondatezza del ricorso vanno individuate, soprattutto, nelsesto motivo, concernente l’ascritto reato di tentata estorsione, di cui al capo 2)della rubrica. La motivazione dell’impugnata sentenza è compromessa da unafrizione logica, colta dal ricorrente, tra la prima parte della motivazione ‒ in cuila corte fa proprie le ragioni che portavano i giudici di primo grado a escludere lanatura usuraria del prestito, sì da assolvere l’imputato dal reato di usura,contestato al capo 1) ‒ e la seconda parte, là dove la Corte, valorizzando “laspeciale veemenza” con cui il ricorrente estrinsecava la propria condotta violentae minacciosa nei confronti della persona offesa, valorizza tale profilo perargomentare, tout court, la sussistenza del dolo estorsivo.Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza “Filardo”, pur menzionatadalla Corte d’appello, hanno chiarito che «il reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione sidifferenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondole ordinarie regole probatorie» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027 - 02). Nella motivazione (v. par. 10.2) della citata pronuncia, le Sezioniunite hanno puntualizzato che «sia l'art. 393, comma terzo, cod. pen. che l'art.629, comma 2, cod. pen. (in quest'ultimo caso, mediante richiamo dell'art. 628,comma terzo, n. 1 cod. pen.) prevedono che la pena è aumentata «se la violenzao minaccia è commessa con armi»: è quindi normativamente prevista laqualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone, aggravato dall'uso di un'arma, anche di condotte poste inessere con armi tali da rendere la violenza o la minaccia di particolare gravità,ovvero "costrittiva", e comunque "sproporzionata", rispetto al fine perseguito».Orbene, alla luce di tali indicazioni ermeneutiche e venendo alle peculiaritàdel caso in esame, osserva il Collegio che, una volta esclusa dai giudici di meritola natura usuraria del prestito, ammessa l’esistenza di un rapporto debito-creditotra imputato e persona offesa e, segnatamente, una pretesa di credito vantata,almeno astrattamente, dall’imputato, occorreva dimostrare ‒ per il tramite delleordinarie regole probatorie evocate dalla Corte stessa ‒ la ricorrenzadell’elemento psicologico dell’estorsione. Si ritengono insufficienti, a tal fine, iprofili valorizzati dai giudici di appello, vale a dire la “speciale veemenza” (p. 13)con cui veniva rivendicata dall’imputato la pretesa creditoria, la violentaaggressione (del 9 luglio 2018), il sinistro riferimento a “quelli” cui la personaoffesa doveva interessi (p. 13).Aspetti siffatti sono, invero, compatibili con la qualificazione della condottain esame nei termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone. E non appare sufficiente, ai fini della tenuta logica dellamotivazione, assolutizzarli ‒ come, invero, fatto dalla Corte ‒ in assenza di unapiù persuasiva valutazione delle dichiarazioni testimoniali (v. infra, sub 2.1) ditutti i protagonisti della vicenda in esame, da cui avrebbe potuto megliocomprendersi se le richieste di denaro dell'imputato fossero di natura estorsivaovvero corrispondessero a quanto effettivamente prestato alla vittima.2.1 Le superiori argomentazioni assumono tanto più rilievo, ove si considerila significativa svalorizzazione (rimarcata dal ricorrente nei motivi primo equinto) delle dichiarazioni della persona offesa, operata dalla Corte distrettualenell’incipit della sentenza gravata (v. p. 4 e 5).Senza voler porre in dubbio la legittimità, evidenziata dalla Corte territoriale,di una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa (cfr., ad es.,Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160 – 01: «è legittima unavalutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio diinattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta perintero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità dellealtre parti del racconto»), deve, però, osservarsi come molteplici siano gli aspettidi fragilità del narrato della vittima rimarcati in motivazione, peraltro conargomentazioni persuasive. Aspetti che, d’altro canto, neppure possono ritenersicompiutamente controbilanciati da una speculare svalorizzazione del narratodell’imputato: a tal riguardo, la Corte si è limitata ad affermare che la versionedell’imputato, pur se confortata da propalazioni di testi, in astratto, plausibili,risultava compromessa dalla vicinanza dei testi stessi all’imputato per ragioni divincolo familiare ovvero lavorativo (come notato dalla difesa del ricorrente nelmotivo secondo di ricorso). Anche a tal proposito, non può non convenirsi colricorrente circa la natura asseverativa di taluni passaggi motivazionali.Ne consegue che, anche a voler dissentire dal ricorrente circa l’assolutaesigenza della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (v. motivo secondo delricorso in esame), sarebbe stato necessaria, quantomeno, una motivazione piùapprofondita, soprattutto con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni deitesti a difesa dell’imputato.In particolare, non possono ritenersi infondate le censure difensive, là doveevidenziano (sub motivo quattro del ricorso, v. p. 23 del ricorso), per un verso,la diversa e netta valutazione, fornita dal giudice di primo grado, diinattendibilità della persona offesa (v. sentenza di primo grado, p. 18), nonché diinsufficienza delle dichiarazioni dei testi di pubblica accusa (p. 17 sentenza diprimo grado), e per l’altro, la valutazione in ordine alle testimonianze ‒ definite,come già ricordato, astrattamente plausibili anche dalla Corte territoriale – deitesti di difesa. Sicché risulta, da un lato, indebolita la perentoria affermazionedella Corte d’appello circa la natura non controversa delle circostanze di fatto,sulla cui base è stata disattesa la richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc.pen. e, d’altro lato, appaiono non deprivate di fondamento le doglianze difensivecirca l’assenza di una motivazione rafforzata (di cui ai motivi 2, 3 e 5).In tale contesto, neppure può ritenersi deprivata di ogni fondamento ladoglianza, di cui al settimo motivo, relativa all’omissione valutativa in ordineall’episodio del 14 giugno 2018, rispetto al quale, con motivo di appello, si erarivolta alla Corte territoriale una specifica richiesta di nuovo vaglio dell’episodioe, segnatamente, delle testimonianze dei testi [OSCURATO:PERSONA].3. L’ottavo motivo è aspecifico, per mancato confronto con la motivazione. Igiudici di merito, con pronunce conformi quanto al giudizio di responsabilità inordine al reato di lesioni, hanno affermato la sussistenza di tale delitto,valorizzando adeguatamente il compendio probatorio e, segnatamente, il refertodi Pronto soccorso (cfr. Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, dep. 2022, Imbo', Rv.282975 – 01: «in tema di valutazione della prova, è congruamente motivata lasentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delledichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di unaccertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della personaoffesa»), nonché le dichiarazioni testimoniali dei testi di p.g.L’asserito vizio di travisamento di prova è radicalmente infondato, versato infatto, oltre che reiterativo di censure compiutamente disattese dalla Corteterritoriale. Le frammentarie indicazioni contenute nel motivo aspirano ad unaricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto nella sentenzaimpugnata, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, ignorando lapreclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sulpunto, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).4. Come fin qui precisato, i motivi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 devono ritenersiassorbiti dalle superiori argomentazioni.5. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso,infondato.5.1 I motivi primo e terzo sono inammissibili, perché generici. In primoluogo, le censure difensive esprimono considerazioni non decisive (come nondecisivo è l’asserito mancato vaglio dell’ipotesi che il ricorrente, proprio perchéindebitato nei confronti dell’Erario, si rivolgesse all’imputato per un prestito) aifini di un efficace contrasto della valutazione in tema di dichiarazioni dellapersona offesa resa dalla Corte territoriale.È, inoltre, manifestamente infondata la censura di i l logicità econtraddittorietà della motivazione riferita alla mancata esplicazione, da partedei giudici dell’appello, delle ragioni per cui la persona offesa avrebbe dovutomentire circa l’esistenza di patto usurario e di una estorsione consumata. A talriguardo, la circostanza, evidenziata nel motivo primo, secondo cui l’imputatosarebbe persona contraddistinta da notoria caratura criminale, è deprivata diforza argomentativa sufficiente per contraddire efficacemente la motivazione.Soprattutto, i giudici di merito, con pronunce conformi (v., ad es., Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), hanno escluso tanto la sussistenzadel delitto di usura, tanto la forma consumata del delitto di estorsione, proprio inconformità coi principi ‒ in tema di prova logica, di valutazione unitaria delcompendio probatorio e alla luce del canone ermeneutico dell’oltre ogniragionevole dubbio ‒ che, in tesi difensiva, sarebbero stati violati dalla sentenzaimpugnata.In particolare, la tesi della natura usuraria del prestito, sostenuta dalla partecivile, è stata destituita di fondamento, con motivazioni razionali e sottratte allededotte censure. A tal proposito, mette conto ricordare che una componente delcompendio probatorio, ritenuta da entrambi i giudici di merito dirimente ai finidell’esclusione del reato di usura, è quello relativo alla captazione del 9 luglio2018 (v. p. 10 della sentenza impugnata). Anche rispetto a tale decisivo episodio(su cui si tornerà infra, sub 5.2.1) e alla relativa, conforme valutazione fornitadalle due sentenze di merito, il ricorrente oppone frammentarie indicazioni, che,aspirando a una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quantoproposto dai giudici di merito, ignorano la preclusione per la Corte di cassazionedi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola,Rv. 238215).5.2 Il secondo motivo è infondato. Le censure relative alla violazione dell’art.192, comma 2, cod. proc. pen., e al travisamento degli elementi probatori ariscontro del narrato della persona offesa, insistono su profili su cui la Corteterritoriale ha fornito sufficiente motivazione. Soprattutto, non può fondatamenterimproverarsi alla Corte territoriale di aver problematizzato taluni passaggi,particolarmente critici, del narrato della persona offesa, ponendoli a raffronto conelementi di riscontro, ove si consideri il consolidato principio, posto dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorché la persona offesa si siacostituita ‒ come nel caso di specie ‒ parte civile, può essere opportunoprocedere al riscontro delle dichiarazioni della stessa con elementi di riscontro(Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 – 01). Procedendo asiffatto tipo di verifica, i giudici di merito hanno ritenuto di non poter valorizzare,alla stregua di sufficienti elementi di riscontro, le dichiarazioni di XXXXXXXXX(dipendente della persona offesa), alla luce della natura indiretta (in quanto derelato) delle medesime. E, anche con riguardo alla testimonianza diXXXXXXXXXXXXXX, la replica fornita dalla Corte territoriale è sufficiente aillustrarne la mancata decisività. Per quel che concerne, infine, l’episodio dellasvendita dei tre camion, si è rimarcata, anche in tal caso, la mancanza diadeguati riscontri circa i pagamenti di 6000 euro, che la parte civile dichiarava diaver effettuato dopo il prestito. Con riferimento a tali aspetti, il motivo devequindi ritenersi infondato, avendo la Corte d'appello fornito ragioni sufficienti aevidenziare la mancata decisività delle censure.5.2.1 Si osserva, infine, che il motivo lambisce l’inammissibilità, là doveelude il confronto con la motivazione, con riferimento all’episodio oggetto dicaptazione, occorso il 9 luglio 2018. A tal proposito, entrambe le sentenze dimerito hanno efficacemente evidenziato come, in quell’occasione, l'imputato ‒ ilquale, diversamente dal ricorrente, non era consapevole di essere ascoltato ‒non abbia fatto alcun riferimento a una pattuizione usuraria del tasso di interessenella misura denunciata dalla parte civile, nonostante quest’ultima lo provocassead ammettere l’esistenza di un accordo di natura usuraria.6. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di tentata estorsione dicui al capo 2, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia;dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso del XXXXXXX. Spese della parte civileal definitivo. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna, ex art. exart. 616 cod. proc. pen, al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamenteal reato di tentata estorsione di cui al capo 2, con rinvio per nuovo giudizio allaCorte di appello di Perugia; dichiara inammissibile nel resto il ricorso delXXXXXXX. Spese della parte civile al definitivo. Rigetta il ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 25774/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris