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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01971/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Felice CIALDELLA per il reato di ricettazione.

2. Propone ricorso Felice CIALDELLA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per "insufficiente ed illogica motivazione" sull'affermazione di responsabilità e sul diniego dell'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata, per nulla illogica.

I giudici di merito hanno osservato che le prove assunte hanno dimostrato che l'imputato consegnò titoli di provenienza delittuosa per pagare una fornitura di olio, escludendo implicitamente anche la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che è «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

La tesi difensiva, fondata solo sulle spontanee dichiarazioni rese da Cialdella nel giudizio di appello, implica una rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede: secondo il diritto vivente, è preclusa a questa Corte «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v.

Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, ha correttamente applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643).

La sentenza impugnata, infine, ha escluso l'attenuante del fatto di particolare tenuità, osservando che i due assegni recavano l'importo di 7.000 euro ciascuno, evidenziando le modalità dell'azione e richiamando i precedenti penali specifici dell'imputato.

Anche in questo caso la Corte territoriale si è uniformata alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la circostanza prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve ed «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (così Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Felice CIALDELLA per il reato di ricettazione. 2. Propone ricorso Felice CIALDELLA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per "insufficiente ed illogica motivazione" sull'affermazione di responsabilità e sul diniego dell'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata, per nulla illogica. I giudici di merito hanno osservato che le prove assunte hanno dimostrato che l'imputato consegnò titoli di provenienza delittuosa per pagare una fornitura di olio, escludendo implicitamente anche la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che è «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). La tesi difensiva, fondata solo sulle spontanee dichiarazioni rese da Cialdella nel giudizio di appello, implica una rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede: secondo il diritto vivente, è preclusa a questa Corte «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, ha correttamente applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). La sentenza impugnata, infine, ha escluso l'attenuante del fatto di particolare tenuità, osservando che i due assegni recavano l'importo di 7.000 euro ciascuno, evidenziando le modalità dell'azione e richiamando i precedenti penali specifici dell'imputato. Anche in questo caso la Corte territoriale si è uniformata alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la circostanza prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve ed «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (così Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01971/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris