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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20076/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 30219 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. -1-54 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-Maria P rrino estensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata in data 25 giugno 2018, n. 562/18; udita la relazione resa dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 18 maggio 2022, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 23-bis del dJ. n. 137/20, c:onv. con I. 176/20, e richiamato dall'art. 16, comma 2, del d.l. n. 228/21; lette le considerazioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatti di causa..

Emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli richiese il pagamento dei dazi e dell'iva a [OSCURATO:PERSONA], contestandogli di aver introdotto irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione un'autovettura nuova, esportata dalla Florida con destinazione Genova, dov'era sbarcata il 16 aprile 2010, e luogo di consegna Cagliari.

La contestazione era scaturita dall'affermata insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime di ammissione temporanea al quale aveva fatto ricorso [OSCURATO:PERSONA], utilizzatore del veicolo per fini turistici, il quale era risultato risiedere in Italia a decorrere dal 19 novembre 2010.

Il contribuente impugnò l'avviso, ottenendone il parziale annullamento, limitatamente alla determinazione del valore del bene, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che considerò l'autoveicolo usato, e non nuovo.

Quella regionale della Sardegna ha rigettato il gravame proposto dal contribuente, evidenziando che: a) l'autovettura risultava cointestata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in base al certificato rilasciato dallo Stato della Florida, sebbene il certificate of title riportasse come intestatario il solo Erc:ole Cellino; RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-Ma 'a Per (i, tensore b) era stato [OSCURATO:PERSONA] a occuparsi dell'introduzione in Italia dell'autoveicolo; c) egli ne era l'utilizzatore.

A tanto il giudice d'appello ha aggiunto che del tutto infondata è l'ulteriore contestazione concernente l'affermata ultrapetizione del giudice di primo grado in ordine al valore doganale dell'autoveicolo, posto che, a fronte della critica della valutazione svolta dall'Agenzia delle dogane, correttamente il giudice di primo grado non si è limitato ad affermarne l'inesattezza, ma ha rideterminato il valore, tenendo conto della documentazione prodotta dallo stesso contribuente.

Contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde con controricorso.

Ragioni della decisione. 1.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, dai esaminare congiuntamente, perché connessi, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: - la violazione e falsa applicazione degli artt. 202, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, e della combinazione degli artt. 201 della direttiva iva (dir. n. 2006/112/CE), 38 del d.P.R. n. 43/73, 115 e 116 c.p.c., e 2727 e 2729 c.c., perché il giudice d'appello avrebbe trascurato per un verso che egli non era né il proprietario, né il possessore o il compossessore dell'autovettura e, per altro verso, che l'autoveicolo in questione non sarebbe stato introdotto in Italia da lui, che si sarebbe limitato a pagare gli spedizionieri, ma per conto del figlio Ercole, a nome del quale la vettura sarebbe stata svincolata (primo motivo); - la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 del regolamento Ce n. 1186/09, della direttiva n. 2009/132/CE, dell'art. 558 del regolamento CEE n. 2545/93, nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. perché [OSCURATO:PERSONA] era munito di tutti i requisiti per l'applicabilità del regime della franchigia, posto che era proprietario del veicolo da oltre dodici mesi ed era stato RG n. 30219/2018 ininterrottamente residente negli USA per oltre diciotto mesi (secondo motivo).

La censura complessivamente proposta presenta profili d'inammissibilità e d'infondatezza. 1.1.- Essa è inammissibile là dove si afferma che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito per conto del figlio Ercole, unico proprietario del veicolo; e lo è perché questa circostanza contrasta con quella accertata dal giudice d'appello, secondo il quale «L'appellante signor [OSCURATO:PERSONA]/lino era quanto meno cointestatario dell'autovettura di cui si tratta, come risulta dal certificato rilasciato dallo stato della Florida ([OSCURATO:PERSONA], plate 55743N)».

Essa è parimenti inammissibile là dove si sostiene che la vettura sarebbe stata svincolata in dogana a nome di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in quanto il giudice d'appello ha accertato che fu [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di utilizzatore e cointestatario, a occuparsi «dello sdoganamento della vettura, all'arrivo di questa in Italia».

Né rileva il riferimento alla copia della bolletta doganale A22 n. 99/A del 23 aprile 2010, che non è trascritta, né prodotta, insufficiente essendo il mero richiamo al doc. 5 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio, che non emerge dal ricorso che sia stato allegato: il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa SLICCi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] o sore semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117/22; sez. un., n. 8950/22).

D'altronde, anche l'affermazione posta a sostegno del secondo motivo, che «...nello specifico non c'è mai stato alcun utilizzo o circolazione del veicolo e certamente da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]/lino...», contrasta, appunto, con l'accertamento contenuto in sentenza che «...l'utilizzatore della vettura era il signor Ce/lino Massimo...». 2.- A fronte di questi accertamenti', la censura è , mal posta giacché: - per un verso, la combinazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. riguarda la prova per presunzioni, laddove il giudice d'appello ha ricavato il proprio convincimento in ordine alla contitolarità dell'autovettura dall'esame di un documento, ossia dal [OSCURATO:PERSONA], soltanto suffragato, ad colorandum, dai ritagli di stampa prodotti (si legge in sentenza al riguardo: «...per tacere delle risultanze della stampa sarda...»); d'altronde, la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione delle norme in questione si può prospettare quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti oppure fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito (tra varie, Cass. n. 9054/22); RG n. 30219/2018 - per altro verso, si denuncia un preteso errore di valutazione del giudice di merito, che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, e che non è sindacabile dal giudice di legittimità, né per violazione dell'art. 115 c.p.c., il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. n. 7187/22), né, tantomeno, per violazione dell'art. 116 c.p.c., la quale implica che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il proprio prudente apprezzamento. 2.1.- Sicché quando, come nel caso in esame, si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., sez. un., n. 20867/20), che nel c:aso in questione non sono stati dedotti. 3.- Resta quindi fermo l'accertamento contenuto in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] ha agito in proprio, quale proprietario o comproprietario dell'autoveicolo, e non già come rappresentante indiretto del figlio Ercole.

Il che esclude la possibilità di fare applicazione, quanto all'iva, del principio di recente affermato dalla giurisprudenza unionale, secondo cui il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per le stesse merci (Corte giust. causa C-714/20).

RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] tsore 3.1.- Altresì fermo è l'accertamento che l'autovettura sia stata introdotta in Italia in regime di ammissione temporanea.

E pure resta fermo l'accertamento che fosse [OSCURATO:PERSONA] a utilizzarla.

In questo contesto, gli elementi sui quali il ricorrente punta a sostegno della doglianza, depurata dei profili d'inammissibilità, si rivelano irrilevanti ai fini del decidere, sia in relazione all'ammissione temporanea, sia con riguardo al regime della franchigia dai dazi e dall'iva. 4.- L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinata da una combinazione di norme del diritto unionale e di diritto convenzionale.

Rileva anzitutto la Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa ad Istanbul il 26 giugno 1990, sostitutiva della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 1954, cui fa rinvio il comma 1 dell'art. 216 del d.P.R. n. 43/73.

La CEE, con decisione 93/329/CEE del Consiglio, ha aderito alla Convenzione di Istanbul, che si riferisce anche ai mezzi di trasporto, nel novero dei quali rientrano (art. 1 dell'allegato C) i «veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di veicoli (...)».

Sicché le disposizioni dettate dal codice doganale comunitario e dal relativo regolamento di applicazione integrano le disposizioni della Convenzione, specificamente quelle dettate: - dall'art. 5 dell'allegato C), secondo cui «Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: b) i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]»; RG n. 30219/2018 - dal successivo art. 9 del medesimo allegato, secondo cui «...2.

I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o meno di sei mesi per periodo di dodici mesi». 4.1.- Coerentemente, l'art. 137 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario) stabilisce che il regime in questione «...permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto».

5. - In particolare, i mezzi di trasporto, «Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, sono considerati dichiarati per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233...» e con lo stesso atto sono considerati dichiarati «... per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea» (art. 232 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario n. 2454/93); quest'atto «...può essere effettuato nelle seguenti forme: a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice: —percorrendo la corsia verde— «niente da dichiarare» — negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo, —passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana— applicando un disco di dic:hiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali; b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-Maria P rrino eeioe le merci in dogana... in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2: — varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità» (art. 233). 5.1.- In questo contesto normativo, certo è che allo scadere del termine di sei mesi, ossia nell'ottobre del 2010, non è stato appurato il regime doganale, l'autovettura è rimasta in Italia e anche chi la utilizzava, ossia [OSCURATO:PERSONA], secondo l'accertamento della sentenza impugnata, da novembre 2010 non era più stabilito fuori dal territorio doganale dell'Unione, perché risiedeva in Italia; d'altronde non era stabilito fuori dal territorio dell'Unione, e sin dal 15 aprile 2010, ossia prima che la vettura arrivasse in Italia, neanche [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla sentenza impugnata, in cui si legge che egli è stato cancellato dall'AIRE in quella data, e dallo stesso ricorso, in cui a pag. 9, quintultimo rigo, si conferma la circostanza e a pag. 6 si riferisce che l'autoveicolo è stato svincolato dalla Dogana di Genova il 22 aprile 2010. 6.- Indubitabile è, allora, che vi sia stata un'introduzione irregolare dell'autovettura in Italia.

Un'introduzione di merci è considerata irregolare quando non è stata oggetto di presentazione in dogana conformemente alle disposizioni degli artt. da 37 a 41 del c:odice doganale: la merce non unionale può difatti acquisire la posizione di merce unionale soltanto in esito e per l'effetto dell'immissione in libera pratica, la quale implica l'espletamento delle formalità previste per l'importazione e l'applicazione dei dazi dovuti. 6.1.- L'onere della prova relativo spetta all'importatore, il quale deve dimostrare l'operatività della presunzione stabilita dall'art. 313 del reg. n. 2454/93 (secondo cui tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ore posizione comunitaria), ossia la posizione comunitaria delle merci; di modo che, in assenza di tale prova, si applica l'art. 202, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale (Corte giust. 7 marzo 2019, causa C-643/17, Suez 11 [OSCURATO:PERSONA] 8c [OSCURATO:PERSONA]). 7.- E l'art. 202, paragrafo 3, del codice doganale comunitario qualifica come debitori per l'obbligazione doganale, sorta in seguito all'irregolare introduzione di merce in ambito c:omunitario, l'importatore (cioè colui o coloro che hanno proceduto all'importazione irregolare) nonché chi ha acquisito o detenuto la merce e sapeva, o avrebbe dovuto secondo ragione sapere, allorquando l'ha acquisita o ricevuta, che si trattava di merce introdotta irregolarmente (Cass. n. 5159/13; n. 9433/17).

Coerentemente, l'art. 38 del d.P.R. n. 43/73 stabilisce che «...Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 56, e, soldalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata». 7.1.- Ad analoghe conclusioni si perviene in riferimento all'iva all'importazione, la quale, sebbene per la propria natura interna non sia assimilabile ai dazi, condivide con essi il presupposto impositivo, individuato nel fatto dell'importazione nell'Unione e nella susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri (cfr.

Corte giust. 11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]) e va versata dall'importatore al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, a norma dell'art. 70 del d.P.R. n. 633/72 (Cass. n. 23674/19). 8.- Né giova al contribuente la denuncia di violazione del regime di franchigia dai dazi e dall'iva, rispettivamente regolato, quanto ai dazi, dal regolamento (CE) n. 1186/09 del Consiglio del 16 novembre 2009, di rifusione del precedente regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 e, quanto all'iva, dalla RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] re direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009, che ha abrogato la direttiva 83/181.

Va al riguardo respinta l'eccezione d'inammissibilità di questo profilo della censura proposta dall'Agenzia, e ripresa dalla Procura generale per mancanza di attinenza, sebbene sia pacifico che sia stata «...seguita la diversa strada dell'importazione temporanea (art. 216 TULD) che prevede la possibilità di importare il bene per sei mesi nell'arco di un anno...», come si legge in sentenza.

8.1. - E ciò perché, a norma dell'art. 212 -bis del codice doganale comunitario, «Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest'ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell'esonero».

La versione iniziale de!l'art. 212-bis è stata inserita dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, il dodicesimo 'considerando' del quale stabilisce che «...se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione, questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un'obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata».

Sicché, ha chiarito la giurisprudenza unionale ((:orte giust. causa C-679/15, Ultra -Brag AG, punto 38), la nozione di «interessato», ai fini dell'art. 212-bis del codice doganale, deve essere intesa come facente riferimento a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che è considerata come debitrice di un'obbligazione doganale in forza di uno degli artt. da 202 a 205 di detto codice, in particolare per il motivo che tale persona è stata, con i suoi atti, all'origine dell'introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell'Unione. 9.- La censura è, peraltro, comunque inammissibile e infondata per aspetti concorrenti.

A norma dell'art. 3 del regolamento n. 1186/09, «sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità»; specifica l'art. 2, comma 1, lett. c), che beni personali (nel novero dei quali rientrano gli autoveicoli per uso privato: lett. ii) sono «i beni destinati all'uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia»; aggiunge l'art. 4 che «La franchigia è limitata ai beni personali che: a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell'interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza; b) sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale»; specifica poi il successivo art. 7 che, «Salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l'interessato RG n. 30219/2018 ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità».

Disposizioni speculari si trovano nella direttiva n. 2009/132/CE.

Evidenzia il considerando 3 del regolamento n. 1186/2009, il quale riproduce il secondo considerando del regolamento n. 918/83, che le franchigie doganali ivi previste sono giustificate dal fatto che è ammissibile non tassare merci importate nel territorio dell'Unione se «le condizioni particolari dell'importazione delle merci non richiedono l'applicazione delle misure abituali di protezione dell'economia».

Si è difatti considerato, come si evince dai lavori preparatori del regolamento n. 918/83, che «i beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni tali che non possono né competere effettivamente con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli Stati membri».

Sicché, interpellata sull'interpretazione di disposizioni del regolamento n. 918/83, la giurisprudenza unionale ha evidenziato che gli «obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione al momento dell'adozione [di tale] regolamento (...) consist[eva]no nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro e, dall'altro, il lavoro delle autorità doganali di tale Stato membro» (Corte giust. causa C-487/11, Treimanis, punto 24). 9.1.- Non solo: si è anche chiarito che la nozione di possesso dei beni personali, ai fini della fruizione della franchigia in questione, implica il controllo esercitato da una persona su un oggetto, indipendentemente dal fatto che questa persona ne sia o no il proprietario (Corte giust. causa C-170/03, Feron, punti 28- 29).

Il che implica che la censura si rivela infondata in relazione a [OSCURATO:PERSONA] (quanto ai "bisogni della famiglia"), in considerazione RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-Maria dell'accertamento di fatto contenuto in sentenza che l'utilizzatore del veicolo era il padre [OSCURATO:PERSONA]. 10.- La censura è poi inammissibile in relazione a [OSCURATO:PERSONA].

L'accertamento contenuto nella sentenza impugnata che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale comunque «...al momento dell'importazione dell'autovettura di cui si tratta non aveva la residenza in Italia», non sussistevano i presupposti di applicazione del regime in questione è stato difatti contrastato facendo leva, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c., su documentazione, della quale peraltro non è trascritto il contenuto, su altra sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, e su dichiarazioni rese nel parallelo procedimento penale, di modo che per quest'aspetto il motivo, per le considerazioni già svolte, maschera la deduzione di un vizio d'insufficiente motivazione, inibito dal nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La censura complessivamente proposta va dunque respinta. 11.- Al contempo inammissibile e infondato è poi il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 30 del codice doganale comunitario, perché il giudice d'appello avrebbe omesso di rilevare il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso quello di primo grado, che ha rideterminato il valore in dogana dell'autoveicolo senza che alcuna domanda fosse stata formulata, in violazione, peraltro, delle regole poste dall'art. 30 del codice.

Il motivo è infondato in relazione al vizio di ultrapetizione, poiché il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma a una pronuncia di merito, sostitutiva anche dell'accertamento dell'ufficio (Cass. n. 19750/14; n. 27560/18).

RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]- ària P rri estensore 11.1.- Esso è poi inammissibile quanto al resto sia per mancanza di specificità, perché non trascrive la decisione della Commissione tributaria provinciale, sia perché non è congruente col contenuto della decisione, posto che, là dove si sostiene che l'unica valutazione possibile era quella peritale, non ci si confronta con la statuizione della sentenza impugnata in cui si legge che «Il valore attribuito dal primo giudice appare a questa CTR congruo, in relazione anche a documentazione prodotta dallo stesso Ce/lino, tra cui una perizia redatta nel procedimento penale che lo ha visto imputato del reato di contrabbando». 12.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 2300

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 30219 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. -1-54 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-Maria P rrino estensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata in data 25 giugno 2018, n. 562/18; udita la relazione resa dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 18 maggio 2022, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 23-bis del dJ. n. 137/20, c:onv. con I. 176/20, e richiamato dall'art. 16, comma 2, del d.l. n. 228/21; lette le considerazioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatti di causa.. Emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli richiese il pagamento dei dazi e dell'iva a [OSCURATO:PERSONA], contestandogli di aver introdotto irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione un'autovettura nuova, esportata dalla Florida con destinazione Genova, dov'era sbarcata il 16 aprile 2010, e luogo di consegna Cagliari. La contestazione era scaturita dall'affermata insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime di ammissione temporanea al quale aveva fatto ricorso [OSCURATO:PERSONA], utilizzatore del veicolo per fini turistici, il quale era risultato risiedere in Italia a decorrere dal 19 novembre 2010. Il contribuente impugnò l'avviso, ottenendone il parziale annullamento, limitatamente alla determinazione del valore del bene, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che considerò l'autoveicolo usato, e non nuovo. Quella regionale della Sardegna ha rigettato il gravame proposto dal contribuente, evidenziando che: a) l'autovettura risultava cointestata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in base al certificato rilasciato dallo Stato della Florida, sebbene il certificate of title riportasse come intestatario il solo Erc:ole Cellino; RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-Ma 'a Per (i, tensore b) era stato [OSCURATO:PERSONA] a occuparsi dell'introduzione in Italia dell'autoveicolo; c) egli ne era l'utilizzatore. A tanto il giudice d'appello ha aggiunto che del tutto infondata è l'ulteriore contestazione concernente l'affermata ultrapetizione del giudice di primo grado in ordine al valore doganale dell'autoveicolo, posto che, a fronte della critica della valutazione svolta dall'Agenzia delle dogane, correttamente il giudice di primo grado non si è limitato ad affermarne l'inesattezza, ma ha rideterminato il valore, tenendo conto della documentazione prodotta dallo stesso contribuente. Contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde con controricorso. Ragioni della decisione. 1.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, dai esaminare congiuntamente, perché connessi, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: - la violazione e falsa applicazione degli artt. 202, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, e della combinazione degli artt. 201 della direttiva iva (dir. n. 2006/112/CE), 38 del d.P.R. n. 43/73, 115 e 116 c.p.c., e 2727 e 2729 c.c., perché il giudice d'appello avrebbe trascurato per un verso che egli non era né il proprietario, né il possessore o il compossessore dell'autovettura e, per altro verso, che l'autoveicolo in questione non sarebbe stato introdotto in Italia da lui, che si sarebbe limitato a pagare gli spedizionieri, ma per conto del figlio Ercole, a nome del quale la vettura sarebbe stata svincolata (primo motivo); - la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 del regolamento Ce n. 1186/09, della direttiva n. 2009/132/CE, dell'art. 558 del regolamento CEE n. 2545/93, nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. perché [OSCURATO:PERSONA] era munito di tutti i requisiti per l'applicabilità del regime della franchigia, posto che era proprietario del veicolo da oltre dodici mesi ed era stato RG n. 30219/2018 ininterrottamente residente negli USA per oltre diciotto mesi (secondo motivo). La censura complessivamente proposta presenta profili d'inammissibilità e d'infondatezza. 1.1.- Essa è inammissibile là dove si afferma che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito per conto del figlio Ercole, unico proprietario del veicolo; e lo è perché questa circostanza contrasta con quella accertata dal giudice d'appello, secondo il quale «L'appellante signor [OSCURATO:PERSONA]/lino era quanto meno cointestatario dell'autovettura di cui si tratta, come risulta dal certificato rilasciato dallo stato della Florida ([OSCURATO:PERSONA], plate 55743N)». Essa è parimenti inammissibile là dove si sostiene che la vettura sarebbe stata svincolata in dogana a nome di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto il giudice d'appello ha accertato che fu [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di utilizzatore e cointestatario, a occuparsi «dello sdoganamento della vettura, all'arrivo di questa in Italia». Né rileva il riferimento alla copia della bolletta doganale A22 n. 99/A del 23 aprile 2010, che non è trascritta, né prodotta, insufficiente essendo il mero richiamo al doc. 5 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio, che non emerge dal ricorso che sia stato allegato: il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa SLICCi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] o sore semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117/22; sez. un., n. 8950/22). D'altronde, anche l'affermazione posta a sostegno del secondo motivo, che «...nello specifico non c'è mai stato alcun utilizzo o circolazione del veicolo e certamente da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]/lino...», contrasta, appunto, con l'accertamento contenuto in sentenza che «...l'utilizzatore della vettura era il signor Ce/lino Massimo...». 2.- A fronte di questi accertamenti', la censura è , mal posta giacché: - per un verso, la combinazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. riguarda la prova per presunzioni, laddove il giudice d'appello ha ricavato il proprio convincimento in ordine alla contitolarità dell'autovettura dall'esame di un documento, ossia dal [OSCURATO:PERSONA], soltanto suffragato, ad colorandum, dai ritagli di stampa prodotti (si legge in sentenza al riguardo: «...per tacere delle risultanze della stampa sarda...»); d'altronde, la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione delle norme in questione si può prospettare quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti oppure fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito (tra varie, Cass. n. 9054/22); RG n. 30219/2018 - per altro verso, si denuncia un preteso errore di valutazione del giudice di merito, che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, e che non è sindacabile dal giudice di legittimità, né per violazione dell'art. 115 c.p.c., il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. n. 7187/22), né, tantomeno, per violazione dell'art. 116 c.p.c., la quale implica che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il proprio prudente apprezzamento. 2.1.- Sicché quando, come nel caso in esame, si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., sez. un., n. 20867/20), che nel c:aso in questione non sono stati dedotti. 3.- Resta quindi fermo l'accertamento contenuto in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] ha agito in proprio, quale proprietario o comproprietario dell'autoveicolo, e non già come rappresentante indiretto del figlio Ercole. Il che esclude la possibilità di fare applicazione, quanto all'iva, del principio di recente affermato dalla giurisprudenza unionale, secondo cui il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per le stesse merci (Corte giust. causa C-714/20). RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] tsore 3.1.- Altresì fermo è l'accertamento che l'autovettura sia stata introdotta in Italia in regime di ammissione temporanea. E pure resta fermo l'accertamento che fosse [OSCURATO:PERSONA] a utilizzarla. In questo contesto, gli elementi sui quali il ricorrente punta a sostegno della doglianza, depurata dei profili d'inammissibilità, si rivelano irrilevanti ai fini del decidere, sia in relazione all'ammissione temporanea, sia con riguardo al regime della franchigia dai dazi e dall'iva. 4.- L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinata da una combinazione di norme del diritto unionale e di diritto convenzionale. Rileva anzitutto la Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa ad Istanbul il 26 giugno 1990, sostitutiva della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 1954, cui fa rinvio il comma 1 dell'art. 216 del d.P.R. n. 43/73. La CEE, con decisione 93/329/CEE del Consiglio, ha aderito alla Convenzione di Istanbul, che si riferisce anche ai mezzi di trasporto, nel novero dei quali rientrano (art. 1 dell'allegato C) i «veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di veicoli (...)». Sicché le disposizioni dettate dal codice doganale comunitario e dal relativo regolamento di applicazione integrano le disposizioni della Convenzione, specificamente quelle dettate: - dall'art. 5 dell'allegato C), secondo cui «Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: b) i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]»; RG n. 30219/2018 - dal successivo art. 9 del medesimo allegato, secondo cui «...2. I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o meno di sei mesi per periodo di dodici mesi». 4.1.- Coerentemente, l'art. 137 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario) stabilisce che il regime in questione «...permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto». 5. - In particolare, i mezzi di trasporto, «Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, sono considerati dichiarati per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233...» e con lo stesso atto sono considerati dichiarati «... per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea» (art. 232 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario n. 2454/93); quest'atto «...può essere effettuato nelle seguenti forme: a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice: —percorrendo la corsia verde— «niente da dichiarare» — negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo, —passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana— applicando un disco di dic:hiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali; b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-Maria P rrino eeioe le merci in dogana... in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2: — varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità» (art. 233). 5.1.- In questo contesto normativo, certo è che allo scadere del termine di sei mesi, ossia nell'ottobre del 2010, non è stato appurato il regime doganale, l'autovettura è rimasta in Italia e anche chi la utilizzava, ossia [OSCURATO:PERSONA], secondo l'accertamento della sentenza impugnata, da novembre 2010 non era più stabilito fuori dal territorio doganale dell'Unione, perché risiedeva in Italia; d'altronde non era stabilito fuori dal territorio dell'Unione, e sin dal 15 aprile 2010, ossia prima che la vettura arrivasse in Italia, neanche [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla sentenza impugnata, in cui si legge che egli è stato cancellato dall'AIRE in quella data, e dallo stesso ricorso, in cui a pag. 9, quintultimo rigo, si conferma la circostanza e a pag. 6 si riferisce che l'autoveicolo è stato svincolato dalla Dogana di Genova il 22 aprile 2010. 6.- Indubitabile è, allora, che vi sia stata un'introduzione irregolare dell'autovettura in Italia. Un'introduzione di merci è considerata irregolare quando non è stata oggetto di presentazione in dogana conformemente alle disposizioni degli artt. da 37 a 41 del c:odice doganale: la merce non unionale può difatti acquisire la posizione di merce unionale soltanto in esito e per l'effetto dell'immissione in libera pratica, la quale implica l'espletamento delle formalità previste per l'importazione e l'applicazione dei dazi dovuti. 6.1.- L'onere della prova relativo spetta all'importatore, il quale deve dimostrare l'operatività della presunzione stabilita dall'art. 313 del reg. n. 2454/93 (secondo cui tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ore posizione comunitaria), ossia la posizione comunitaria delle merci; di modo che, in assenza di tale prova, si applica l'art. 202, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale (Corte giust. 7 marzo 2019, causa C-643/17, Suez 11 [OSCURATO:PERSONA] 8c [OSCURATO:PERSONA]). 7.- E l'art. 202, paragrafo 3, del codice doganale comunitario qualifica come debitori per l'obbligazione doganale, sorta in seguito all'irregolare introduzione di merce in ambito c:omunitario, l'importatore (cioè colui o coloro che hanno proceduto all'importazione irregolare) nonché chi ha acquisito o detenuto la merce e sapeva, o avrebbe dovuto secondo ragione sapere, allorquando l'ha acquisita o ricevuta, che si trattava di merce introdotta irregolarmente (Cass. n. 5159/13; n. 9433/17). Coerentemente, l'art. 38 del d.P.R. n. 43/73 stabilisce che «...Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 56, e, soldalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata». 7.1.- Ad analoghe conclusioni si perviene in riferimento all'iva all'importazione, la quale, sebbene per la propria natura interna non sia assimilabile ai dazi, condivide con essi il presupposto impositivo, individuato nel fatto dell'importazione nell'Unione e nella susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri (cfr. Corte giust. 11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]) e va versata dall'importatore al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, a norma dell'art. 70 del d.P.R. n. 633/72 (Cass. n. 23674/19). 8.- Né giova al contribuente la denuncia di violazione del regime di franchigia dai dazi e dall'iva, rispettivamente regolato, quanto ai dazi, dal regolamento (CE) n. 1186/09 del Consiglio del 16 novembre 2009, di rifusione del precedente regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 e, quanto all'iva, dalla RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] re direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009, che ha abrogato la direttiva 83/181. Va al riguardo respinta l'eccezione d'inammissibilità di questo profilo della censura proposta dall'Agenzia, e ripresa dalla Procura generale per mancanza di attinenza, sebbene sia pacifico che sia stata «...seguita la diversa strada dell'importazione temporanea (art. 216 TULD) che prevede la possibilità di importare il bene per sei mesi nell'arco di un anno...», come si legge in sentenza. 8.1. - E ciò perché, a norma dell'art. 212 -bis del codice doganale comunitario, «Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest'ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell'esonero». La versione iniziale de!l'art. 212-bis è stata inserita dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, il dodicesimo 'considerando' del quale stabilisce che «...se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione, questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un'obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata». Sicché, ha chiarito la giurisprudenza unionale ((:orte giust. causa C-679/15, Ultra -Brag AG, punto 38), la nozione di «interessato», ai fini dell'art. 212-bis del codice doganale, deve essere intesa come facente riferimento a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che è considerata come debitrice di un'obbligazione doganale in forza di uno degli artt. da 202 a 205 di detto codice, in particolare per il motivo che tale persona è stata, con i suoi atti, all'origine dell'introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell'Unione. 9.- La censura è, peraltro, comunque inammissibile e infondata per aspetti concorrenti. A norma dell'art. 3 del regolamento n. 1186/09, «sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità»; specifica l'art. 2, comma 1, lett. c), che beni personali (nel novero dei quali rientrano gli autoveicoli per uso privato: lett. ii) sono «i beni destinati all'uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia»; aggiunge l'art. 4 che «La franchigia è limitata ai beni personali che: a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell'interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza; b) sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale»; specifica poi il successivo art. 7 che, «Salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l'interessato RG n. 30219/2018 ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità». Disposizioni speculari si trovano nella direttiva n. 2009/132/CE. Evidenzia il considerando 3 del regolamento n. 1186/2009, il quale riproduce il secondo considerando del regolamento n. 918/83, che le franchigie doganali ivi previste sono giustificate dal fatto che è ammissibile non tassare merci importate nel territorio dell'Unione se «le condizioni particolari dell'importazione delle merci non richiedono l'applicazione delle misure abituali di protezione dell'economia». Si è difatti considerato, come si evince dai lavori preparatori del regolamento n. 918/83, che «i beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni tali che non possono né competere effettivamente con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli Stati membri». Sicché, interpellata sull'interpretazione di disposizioni del regolamento n. 918/83, la giurisprudenza unionale ha evidenziato che gli «obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione al momento dell'adozione [di tale] regolamento (...) consist[eva]no nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro e, dall'altro, il lavoro delle autorità doganali di tale Stato membro» (Corte giust. causa C-487/11, Treimanis, punto 24). 9.1.- Non solo: si è anche chiarito che la nozione di possesso dei beni personali, ai fini della fruizione della franchigia in questione, implica il controllo esercitato da una persona su un oggetto, indipendentemente dal fatto che questa persona ne sia o no il proprietario (Corte giust. causa C-170/03, Feron, punti 28- 29). Il che implica che la censura si rivela infondata in relazione a [OSCURATO:PERSONA] (quanto ai "bisogni della famiglia"), in considerazione RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]-Maria dell'accertamento di fatto contenuto in sentenza che l'utilizzatore del veicolo era il padre [OSCURATO:PERSONA]. 10.- La censura è poi inammissibile in relazione a [OSCURATO:PERSONA]. L'accertamento contenuto nella sentenza impugnata che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale comunque «...al momento dell'importazione dell'autovettura di cui si tratta non aveva la residenza in Italia», non sussistevano i presupposti di applicazione del regime in questione è stato difatti contrastato facendo leva, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c., su documentazione, della quale peraltro non è trascritto il contenuto, su altra sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, e su dichiarazioni rese nel parallelo procedimento penale, di modo che per quest'aspetto il motivo, per le considerazioni già svolte, maschera la deduzione di un vizio d'insufficiente motivazione, inibito dal nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La censura complessivamente proposta va dunque respinta. 11.- Al contempo inammissibile e infondato è poi il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 30 del codice doganale comunitario, perché il giudice d'appello avrebbe omesso di rilevare il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso quello di primo grado, che ha rideterminato il valore in dogana dell'autoveicolo senza che alcuna domanda fosse stata formulata, in violazione, peraltro, delle regole poste dall'art. 30 del codice. Il motivo è infondato in relazione al vizio di ultrapetizione, poiché il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma a una pronuncia di merito, sostitutiva anche dell'accertamento dell'ufficio (Cass. n. 19750/14; n. 27560/18). RG n. 30219/2018 [OSCURATO:PERSONA]- ària P rri estensore 11.1.- Esso è poi inammissibile quanto al resto sia per mancanza di specificità, perché non trascrive la decisione della Commissione tributaria provinciale, sia perché non è congruente col contenuto della decisione, posto che, là dove si sostiene che l'unica valutazione possibile era quella peritale, non ci si confronta con la statuizione della sentenza impugnata in cui si legge che «Il valore attribuito dal primo giudice appare a questa CTR congruo, in relazione anche a documentazione prodotta dallo stesso Ce/lino, tra cui una perizia redatta nel procedimento penale che lo ha visto imputato del reato di contrabbando». 12.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 2300
Sentenza Cassazione n. 20076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris