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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 25745/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22485-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio legale VERRENGIA-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DANILO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N. 22485/2021 Cron.

Rep.

Ud. 11/07/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 503/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2021 R.G.N. 593/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. l a Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. un rapporto di agenzia da settembre 2008 a dicembre 2018, cessato per volontà della preponente, e condannato la società al pagamento della somma di € 12.663 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre accessori, confermando le restanti statuizioni di merito (di rigetto di altre domande nei confronti della società);

2. avverso la predetta sentenza la soci età propone ricorso per cassazione affidato a unico articolato motivo, concernente violazione dell'art. 1742 c.c. in combinato disposto con gli artt. 24 e 115 c.p.c., deducendo l’insussistenza di elementi di prova in grado di suffragare il rapporto di agenzia; resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA], eccependo improcedibilità del ricorso avversarioe nullità della procura speciale, e concludendo per l’ inammissibilità e infondatezza del ricorso stesso;[OSCURATO:PERSONA]

1. in via preliminare e assorbente rileva il Collegio che è fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione (notificain data 26/7/2021, deposito in data 14/9/2021);

2. le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sono escluse dallasospensione dei termini durante il periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge. n. 742 del 1969, e la relativa questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (Cass. n. 21003/2015; cfr. anche Cass. n. 25453/2017, n. 34916/2021);

3. a norma dell’art. 369 c.p.c. i l ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza;

4. all’improcedibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1 bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22485-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio legale VERRENGIA-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DANILO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N. 22485/2021 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 503/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2021 R.G.N. 593/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. l a Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. un rapporto di agenzia da settembre 2008 a dicembre 2018, cessato per volontà della preponente, e condannato la società al pagamento della somma di € 12.663 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre accessori, confermando le restanti statuizioni di merito (di rigetto di altre domande nei confronti della società); 2. avverso la predetta sentenza la soci età propone ricorso per cassazione affidato a unico articolato motivo, concernente violazione dell'art. 1742 c.c. in combinato disposto con gli artt. 24 e 115 c.p.c., deducendo l’insussistenza di elementi di prova in grado di suffragare il rapporto di agenzia; resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA], eccependo improcedibilità del ricorso avversarioe nullità della procura speciale, e concludendo per l’ inammissibilità e infondatezza del ricorso stesso;[OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare e assorbente rileva il Collegio che è fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione (notificain data 26/7/2021, deposito in data 14/9/2021); 2. le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sono escluse dallasospensione dei termini durante il periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge. n. 742 del 1969, e la relativa questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (Cass. n. 21003/2015; cfr. anche Cass. n. 25453/2017, n. 34916/2021); 3. a norma dell’art. 369 c.p.c. i l ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza; 4. all’improcedibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1 bis dello stesso art
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