Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2016/2022
ECLI:EU:C:2022:13
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0260
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 gennaio 2022 (
1
)
Causa C‑260/20 P
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd
«Impugnazione – [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 – Importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del margine di dumping – Calcolo del margine di pregiudizio – Determinazione del pregiudizio»
I.
Introduzione
1.
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑383/17
, non pubblicata; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2020:139
), che ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») – un’impresa stabilita in Corea del Sud e operante nella produzione e nell’esportazione di carta termica leggera – contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (
2
) (in prosieguo: il «regolamento controverso»), annullando tale regolamento, nella parte in cui esso riguardava l’impresa di cui sopra.
2.
La presente impugnazione dà alla Corte l’occasione di fornire precisazioni nell’interpretazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (
3
) (in prosieguo: il «regolamento di base»), e in particolare delle disposizioni che autorizzano la [OSCURATO:PERSONA] a determinare l’esistenza di un dumping in grado di causare un pregiudizio all’industria dell’Unione europea. Le questioni giuridiche che la Corte deve decidere riguardano in concreto le diverse fasi dell’esame a cui la Corte deve procedere nell’applicazione di tale strumento di difesa commerciale, nonché i poteri di inchiesta di cui essa dispone nei confronti degli operatori economici sospettati di pratiche commerciali sleali che giustifichino, se del caso, misure antidumping.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’OMC
3.
Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (
4
), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di tale accordo, fra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in prosieguo: l’«accordo antidumping») (
5
).
4.
L’articolo 2 dell’accordo antidumping, dal titolo «Determinazione del dumping», dispone:
«2.1 Ai fini del presente accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione.
2.2 Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno (…), tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping è determinato in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo, sempreché tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili».
B.
Il regolamento di base
5.
L’articolo 2 del regolamento di base prevede, nelle parti rilevanti:
«1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.
Qualora l’esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori.
I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.
Per determinare se due parti sono associate, occorre tener conto della definizione di “parti collegate”, di cui all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
[
(
6
)
]
della [OSCURATO:PERSONA].
2. Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5% del volume delle vendite del prodotto all’Unione. Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, ad esempio quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato.
3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, a causa di una particolare situazione di mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi.
(...)
9. Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non è rivenduto a un acquirente indipendente o non è rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa».
(...)
11. Salve le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell’Unione oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all’esportazione nell’Unione per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nell’Unione, se vi sono sensibili differenze nell’andamento dei prezzi all’esportazione tra i differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all’utilizzazione delle tecniche di campionamento a norma dell’articolo 17.
12. Per margine di dumping si intende l’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione. Quando i margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata».
6.
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base dispone:
«3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante».
7.
L’articolo 6, paragrafi 7 e 8, del regolamento di base prevede:
«7. I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 19 e siano utilizzate nell’inchiesta.
Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.
8. Salvo nei casi di cui all’articolo 18, l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza».
8.
L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base stabilisce:
«3. Per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all’articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2%, espresso in percentuale del prezzo all’esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l’inchiesta quando il margine è inferiore al 2% per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un’ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese interessato a norma dell’articolo 11.
4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21, la [OSCURATO:PERSONA], deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la [OSCURATO:PERSONA] avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza».
9.
L’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base recita:
«1. Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.
(...)
3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza.
(...)».
III.
Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
A.
Fatti
10.
Il 18 febbraio 2016, in seguito a una denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Corea del Sud (
7
).
11.
Il prodotto oggetto dell’inchiesta era costituito da carta termica leggera di peso inferiore o pari a 65 g/m
2
, in rotoli di larghezza superiore o pari a 20 cm, di peso (compresa la carta) superiore o pari a 50 kg e diametro (compresa la carta) superiore o pari a 40 cm (in prosieguo: i «rotoli di grandi dimensioni»), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza termosensibile (miscela del colorante e del rivelatore che reagisce e forma un’immagine all’applicazione di calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originaria della Corea del Sud, classificata con i codici NC ex48099000, ex48119000, ex48169000 e ex48239085 (in prosieguo: il «prodotto considerato»).
12.
L’inchiesta sulle pratiche di dumping e sul pregiudizio verteva sul periodo compreso tra il 1
o
gennaio e il 31 dicembre 2015 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta.
13.
La ricorrente e convenuta in sede di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], stabilita in Corea del Sud, svolge la sua attività nella produzione e nell’esportazione del prodotto considerato, in particolare verso l’Unione. Le sue vendite di detto prodotto sono state effettuate, nell’Unione, durante il periodo dell’inchiesta, a clienti indipendenti nonché a un operatore commerciale collegato, la [OSCURATO:PERSONA] BV, e a quattro trasformatori collegati, e cioè la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] A/S, la Heipa technische Papiere GmbH (in prosieguo: la «Heipa») e la R+S Group GmbH (in prosieguo: la «R+S»). I trasformatori collegati svolgevano in particolare l’attivià di trasformazione di tale prodotto in nuovi prodotti, denominati «rotoli di piccole dimensioni», venduti nell’Unione a clienti indipendenti o collegati.
14.
Un altro produttore-esportatore coreano, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), che era collegato alla ricorrente, ha collaborato all’inchiesta antidumping. Esso si è fuso con la ricorrente il 3 marzo 2017.
15.
Il 18 febbraio 2016, la ricorrente riceveva il questionario antidumping destinato ai produttori-esportatori del prodotto considerato.
16.
Il 19 febbraio 2016, tenuto conto dell’assenza o del numero limitato di vendite del prodotto considerato da parte di talune delle società ad essa collegate, a clienti indipendenti nell’Unione, la ricorrente chiedeva che la [OSCURATO:PERSONA], la Heipa e la R+S fossero esentate dall’obbligo di compilare il questionario per le società collegate al produttore-esportatore, riportato come allegato I al questionario antidumping.
17.
Il 23 febbraio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva tale domanda, pur riservandosi il diritto di rivolgere altre richieste di ragguagli o di informazioni.
18.
Il 7 marzo 2016, previo esame di talune informazioni fornite dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] decideva che la [OSCURATO:PERSONA], la Heipa e la R+S avrebbero dovuto rispondere alle sezioni F e G, relative ai costi di produzione e alla redditività, e compilare l’allegato I del questionario antidumping.
19.
L’8 marzo 2016, la ricorrente chiedeva l’intervento del consigliere-auditore per le richieste della [OSCURATO:PERSONA] rivolte alla [OSCURATO:PERSONA], alla Heipa e alla R+S. In particolare, essa adduceva il carico di lavoro considerevole necessario per fornire dati relativi alle vendite e ai costi relativi ai rotoli di piccole dimensioni, non interessati dal procedimento, e il carattere inconferente di tale richiesta nei limiti in cui non sarebbe stato possibile determinare se i rotoli di piccole dimensioni fossero stati fabbricati a partire dai rotoli di grandi dimensioni o a partire da altre fonti.
20.
Il 10 marzo 2016, si teneva un’audizione con la [OSCURATO:PERSONA], presieduta dal consigliere-auditore.
21.
Il 16 e il 17 marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad una visita nei locali della [OSCURATO:PERSONA].
22.
Il 21 marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA] precisava alla ricorrente che le richieste di informazioni rivolte il 7 marzo 2016 erano ormai limitate alla [OSCURATO:PERSONA].
23.
Il 15 aprile 2016, la [OSCURATO:PERSONA] accusava ricevuta delle risposte della ricorrente e dell’[OSCURATO:PERSONA] ai questionari antidumping e delle risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all’allegato I del questionario antidumping.
24.
Tra il 15 giugno e il 26 agosto 2016, la [OSCURATO:PERSONA] effettuava visite di verifica nei locali della ricorrente, dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
25.
Il 16 novembre 2016, la [OSCURATO:PERSONA] adottava il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (
8
).
26.
Il 17 novembre 2016, un documento informativo riportante le conclusioni provvisorie della [OSCURATO:PERSONA] veniva inviato alla ricorrente. Quest’ultima presentava le sue osservazioni su dette conclusioni provvisorie l’8 dicembre 2016.
27.
Il 13 dicembre 2016, su domanda della ricorrente, si teneva con la [OSCURATO:PERSONA] un’audizione, presieduta dal consigliere-auditore.
28.
Il 17 febbraio 2017, un documento informativo finale riportante le conclusioni definitive della [OSCURATO:PERSONA] veniva inviato alla ricorrente. Quest’ultima presentava le sue osservazioni su tale documento il 27 febbraio 2017.
29.
Il 2 e il 22 marzo 2017, su domanda della ricorrente, si tenevano audizioni con la [OSCURATO:PERSONA], presiedute dal consigliere-auditore.
30.
Il 20 e il 23 marzo 2017, la [OSCURATO:PERSONA] presentava, rispettivamente, conclusioni definitive aggiuntive e conclusioni definitive riviste, che formavano oggetto di osservazioni da parte della ricorrente.
31.
Il 2 maggio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] adottava il regolamento controverso, in particolare sul fondamento dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
32.
L’articolo 1 del regolamento controverso prevede l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto considerato, sotto forma di un importo fisso netto di EUR 104,46 per tonnellata.
B.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
33.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2017, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso nella parte in cui esso la riguardava.
34.
Nel suo controricorso del 22 settembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso di annullamento e per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
35.
Con ordinanza del 27 novembre 2017, il Tribunale ammetteva l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ETPA») ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
36.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], in ragione degli illeciti accertati nell’ambito dell’esame dei motivi dedotti. Di conseguenza, il Tribunale annullava il regolamento controverso nella parte in cui riguardava la [OSCURATO:PERSONA].
37.
Gli elementi del ragionamento giuridico del Tribunale considerati rilevanti ai fini della presente impugnazione sono riassunti nei punti seguenti.
38.
Il primo motivo dedotto in primo grado era relativo a una violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base nonché all’illegittimità del calcolo del margine di dumping. Il Tribunale esamina la prima parte del primo motivo ai punti da 57 a 69 e la sua seconda parte ai punti da 70 a 93 della sentenza impugnata.
39.
La prima parte del primo motivo era relativa all’applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un campionamento e a una violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. Il Tribunale constata, ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata, che la premessa secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, quando ha deciso di utilizzare i dati della [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo del margine di dumping delle vendite del prodotto considerato effettuate nei confronti dei trasformatori collegati, è errata. In particolare, il Tribunale constata, al punto 68, che «risulta dal considerando 32 del regolamento [controverso] che la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente considerato l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base come fondamento giuridico della costruzione del prezzo all’esportazione per le vendite del prodotto considerato effettuate nei confronti dei trasformatori collegati». Il Tribunale respinge quindi tale parte del primo motivo.
40.
La seconda parte del primo motivo sollevato in primo grado riguarda i calcoli che la [OSCURATO:PERSONA] dedica al margine di dumping per le vendite del prodotto considerato destinate all’Unione. Essa si articola in due censure.
41.
Il Tribunale esamina la prima censura della seconda parte del primo motivo ai punti da 84 a 87 e 92 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale constata, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di dati provenienti dal trasformatore collegato alla [OSCURATO:PERSONA], benché la [OSCURATO:PERSONA] a sua volta non abbia risposto al questionario antidumping. Esso rileva altresì che «la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di utilizzare i dati della [OSCURATO:PERSONA] per calcolare il margine di dumping sulle vendite effettuate dalla ricorrente nei confronti degli altri tre trasformatori collegati». Per contro, il Tribunale constata che, «alla luce del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che parte delle vendite del prodotto considerato effettuate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era stata rivenduta senza trasformazione a clienti indipendenti, essa avrebbe dovuto riflettere tale situazione sul piano delle vendite del prodotto considerato agli altri trasformatori collegati. Omettendo di tener conto di tale circostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito un peso eccessivo alle vendite ai trasformatori collegati per trasformazione in rotoli di piccole dimensioni aumentando, di conseguenza, il dumping effettivo praticato dalla ricorrente».
42.
Di conseguenza, il Tribunale conclude, ai punti 87 e 92, che, «[p]oiché i calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] non riflettono l’entità effettiva del dumping praticato dalla ricorrente, si deve constatare una violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base».
43.
Per quanto riguarda la seconda censura, il Tribunale conclude, al punto 90, che «nessun elemento, segnatamente addotto dalla ricorrente, consente di ritenere che il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e gli adeguamenti operati per tener conto della situazione particolare del caso di specie siano in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base».
44.
Ai punti da 94 a 121, il Tribunale esamina il secondo motivo in primo grado, che è suddiviso in due parti.
45.
Il ragionamento principale del Tribunale in ordine alla prima parte del secondo motivo figura ai punti da 100 a 106 della sentenza impugnata.
46.
Il Tribunale respinge, in primo luogo, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esso considera, al punto 100 della sentenza impugnata, che, «anche se la ricorrente ha chiesto l’istituzione di un dazio antidumping fisso anziché di un dazio ad valorem, essa resta legittimata a contestare l’entità del dazio fisso imposto dalla [OSCURATO:PERSONA]».
47.
Al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale constata poi, innanzitutto, che «per le ragioni esposte nel contesto della prima censura della seconda parte del primo motivo (…), i calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] non rispecchiano l’entità effettiva del dumping praticato dalla ricorrente». Il Tribunale considera che «[t]ale errore, unito alla ponderazione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], inficia quindi anche l’istituzione del dazio antidumping definitivo». Senza alcun’altra spiegazione, il Tribunale constata che il dazio «eccede pertanto il dumping effettivamente praticato dalla ricorrente in violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base».
48.
La seconda parte del secondo motivo è trattata ai punti da 107 a 119 della sentenza impugnata. Vi si lamenta una violazione del principio di buona amministrazione. Il Tribunale respinge tale parte del secondo motivo.
49.
Ai punti da 122 a 143 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina il terzo motivo dedotto in primo grado, relativo all’errata applicazione dell’articolo 2, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha operato adeguamenti eccessivi per le vendite di rotoli di piccole dimensioni ottenuti a partire da rotoli di grandi dimensioni acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] presso produttori europei. Il Tribunale respinge tale motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
50.
Ai punti da 144 a 160 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina il quarto motivo dedotto in primo grado, relativo alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha costruito in maniera errata il valore normale previsto all’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento.
51.
Al punto 152 della sentenza impugnata, il Tribunale inizia la sua interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, constatando una differenza tra le situazioni considerate dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base (la prima situazione) e quelle considerate dall’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento (seconda situazione).
52.
Facendo riferimento al regolamento controverso, il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sulla seconda situazione per calcolare il valore normale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Esso conclude al punto 157 che «[l]e circostanze addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali la “struttura dei costi” o i “prezzi di vendita” erano sensibilmente diversi tra la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] (considerando 21 del regolamento [controverso]) non fanno parte delle deroghe al metodo di fissazione del valore normale in funzione di prezzi reali che (…) hanno carattere esaustivo». Esso rileva inoltre che, per quanto concerne il fatto che «per uno dei due tipi di prodotti interessati, venduti dalla ricorrente, i quantitavi di vendite interne sarebbero stati ritenuti non rappresentativi, nessun elemento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie permette di determinare se tale circostanza riguardasse il tipo di prodotto, di cui al considerando 20 di tale regolamento di esecuzione, che non sarebbe stato venduto dall’[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, e in ogni caso, tale constatazione è ininfluente sulla circostanza addotta dalla ricorrente secondo la quale i due tipi di prodotto in questione non erano stati venduti dall’[OSCURATO:PERSONA] sul suo mercato interno».
53.
Al punto 158 della sentenza impugnata, il Tribunale conclude che «la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base nell’ambito della determinazione del valore normale dell’[OSCURATO:PERSONA]».
54.
Ai punti da 161 a 213 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina il quinto motivo dedotto in primo grado, relativo alla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 8, del regolamento di base, della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione e delle decisioni dell’OMC, della prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] e dei principi dell’equo confronto e della parità di trattamento nel calcolo del margine di pregiudizio.
55.
Ai punti da 162 a 169, il Tribunale spiega perché ritiene che il quinto motivo sia ricevibile. In particolare, il Tribunale considera che, con tale motivo, la ricorrente ha contestato la determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità in quanto il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il prezzo all’esportazione non ha consentito una valutazione corretta del pregiudizio effettivo e, in particolare, degli effetti sui prezzi.
56.
Ai punti da 170 a 177 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina la prima parte del quinto motivo, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento di base includendo la rivendita dei rotoli di piccole dimensioni nel calcolo del margine di pregiudizio. Esso constata, al punto 174, che la premessa della ricorrente secondo la quale «l’analisi del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si fonda su un confronto errato tra, da un lato, i rotoli di piccole dimensioni venduti dai trasformatori collegati alla ricorrente e, dall’altro, i rotoli di grandi dimensioni venduti dall’industria dell’Unione» è errata in fatto. Esso respinge la prima parte del quinto motivo in quanto infondata.
57.
Ai punti da 178 a 205, il Tribunale esamina la seconda parte del quinto motivo, relativa ad una violazione dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 8, del regolamento di base, della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione e delle decisioni dell’OMC, della prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] e dei principi dell’equo confronto e della parità di trattamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, di detto regolamento per determinare il margine di pregiudizio. Il ragionamento del Tribunale inizia al punto 191, in cui esso precisa, in via preliminare, che «risulta chiaramente dal ricorso che la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare come prezzi in libera pratica per le rivendite da parte della [OSCURATO:PERSONA] del prodotto interessato i prezzi fatturati ai clienti indipendenti di tale società ricondotti a un livello franco fabbrica».
58.
L’analisi del Tribunale quanto al merito della seconda parte del quinto motivo inizia al punto 196. Al punto 197, riferendosi alla giurisprudenza esistente, esso rileva che la determinazione del pregiudizio comprende l’esame della questione «se vi sia, per le importazioni oggetto di dumping, una rilevante sottoquotazione del prezzo rispetto al prezzo di un prodotto analogo». Il Tribunale rileva inoltre, al punto 198, che «occorre esaminare la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione determinando il punto di riferimento rispetto al quale occorreva calcolare, nella fattispecie, i prezzi dei prodotti delle ricorrenti da confrontare con i prezzi dell’industria dell’Unione».
59.
Al riguardo, il Tribunale constata, al punto 200, che, «se la [OSCURATO:PERSONA] poteva ridurre a livello CIF [costo, assicurazione, trasporto] frontiera dell’Unione il prezzo all’esportazione del prodotto considerato quando esso è stato venduto e poi trasformato in rotoli di piccole dimensioni, la costruzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle vendite da parte della [OSCURATO:PERSONA] del prodotto considerato, e quindi non trasformato, a clienti indipendenti è erronea». Ai punti 201 e 202, il Tribunale spiega che, in primo luogo, «il “punto di riferimento” relativamente alle rivendite della [OSCURATO:PERSONA] (…) non si colloca al livello frontiera dell’Unione ma al livello dei clienti indipendenti della [OSCURATO:PERSONA]». In secondo luogo, benché «la concorrenza [avvenga] in “prevalenza” al livello dei trasformatori collegati, [la [OSCURATO:PERSONA]] non ha ritenuto che “tutta” la concorrenza avvenisse a tale livello. A questo proposito, si deve ritenere che, per quanto riguarda le vendite dirette e indirette del prodotto considerato, la concorrenza avvenisse al livello dei clienti indipendenti». Esso conclude da tali due constatazioni che «la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore decidendo di dedurre le spese [di vendita, spese amministrative e altre spese generali] e un margine di utile, per le rivendite del prodotto considerato effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] a clienti indipendenti, al fine di stabilire i prezzi all’esportazione di detto prodotto nel contesto della determinazione del pregiudizio».
60.
Al punto successivo, il Tribunale analizza l’incidenza di tale errore, affermando che «le rivendite del prodotto considerato da parte della [OSCURATO:PERSONA] a clienti indipendenti rappresentano solo una quota esigua delle vendite utilizzate per determinare il prezzo all’esportazione della ricorrente nel contesto dell’analisi del pregiudizio». Tuttavia, esso rileva che, «come risulta dall’esame della prima censura della seconda parte del primo motivo, le rivendite del prodotto considerato a clienti indipendenti avrebbero dovuto rappresentare una quota più rilevante di quella considerata dalla [OSCURATO:PERSONA]». Esso aggiunge che «nessun elemento permette di misurare con precisione l’incidenza di una modifica del punto di riferimento per le rivendite del prodotto considerato a clienti indipendenti sul livello di sottoquotazione dei prezzi preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] che ammontava, nella fattispecie, al 9,4% (considerando 67 del regolamento [controverso])». Il Tribunale conclude che la seconda parte del quinto motivo dev’essere accolta.
61.
Ai punti da 206 a 213, il Tribunale esamina la terza parte del quinto motivo, relativa a una violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento di base e alla sottoquotazione del margine del prodotto considerato. Facendo nuovamente riferimento alla giurisprudenza citata al punto 197 e rilevando che la sottoquotazione accertata era del 9,4%, il Tribunale respinge gli «argomenti della ricorrente formulati sul fondamento della prima parte del quinto motivo, (...) per gli stessi motivi esposti ai punti da 173 a 177 (...)».
62.
Al punto 211, il Tribunale esamina gli argomenti della ricorrente formulati sul fondamento della seconda parte del primo motivo, rilevando che, «nell’ambito di tale parte, è stato ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un errore nella ponderazione delle vendite ai trasformatori collegati per rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni a imprese indipendenti (tra il 75 e l’85%) (…). Dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato la stessa ponderazione per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, l’errore rilevato nella seconda parte del primo motivo inficia anche il suddetto calcolo». Il Tribunale accoglie anche la terza parte del quinto motivo in quanto «non può escludersi che tale errore, unitamente a quello rilevato nell’ambito della seconda parte del quinto motivo, infici la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’analisi della sottoquotazione dei prezzi e all’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sui prodotti simili dell’industria dell’Unione, di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base».
63.
Al punto 213 della sentenza impugnata, il Tribunale conclude che si deve annullare il regolamento controverso, nella parte in cui esso riguarda la ricorrente.
C.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
1.
Procedimento dinanzi alla Corte
64.
Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere alcuna udienza di discussione.
65.
Con misura di organizzazione del procedimento del 7 settembre 2021, la Corte ha rivolto quesiti per risposta scritta a tutte le parti. Le risposte ai quesiti sono state depositate entro il termine impartito.
2.
Conclusioni delle parti per l’impugnazione principale
66.
L’impugnazione è stata depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] l’11 giugno 2020 ed è stata iscritta nel registro della cancelleria della Corte il 15 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata, respingere il ricorso in primo grado e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
o, in subordine,
–
rinviare la causa dinanzi al Tribunale per riesame nonché riservare le spese del procedimento in primo grado e dell’impugnazione.
67.
Il 19 ottobre 2020 l’ETPA ha depositato una comparsa di risposta, iscritta nel registro della cancelleria della Corte il 20 ottobre 2020, a sostegno dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA].
68.
Il 27 agosto 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una comparsa di risposta, iscritta nel registro della cancelleria della Corte il 28 agosto 2020, nella quale essa conclude che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di impugnazione e a quelle del procedimento di primo grado;
–
condannare l’interveniente ammessa ad intervenire a sostegno dell’impugnazione alle spese del presente procedimento di impugnazione.
3.
Conclusioni delle parti per l’impugnazione incidentale
69.
Il 19 ottobre 2020, l’ETPA ha proposto un’impugnazione incidentale, iscritta nel registro della cancelleria della Corte il 20 ottobre 2020, in cui essa conclude che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata, respingere il ricorso in primo grado e condannare la convenuta in sede di impugnazione alle spese;
– o, in subordine,
–
rinviare la causa dinanzi al Tribunale per riesame nonché riservare le spese del procedimento in primo grado e dell’impugnazione.
70.
Il 5 novembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una comparsa di risposta all’impugnazione incidentale, iscritta in pari data nel registro della cancelleria della Corte, nella quale essa conclude che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione incidentale;
–
condannare l’ETPA alle spese.
IV.
Analisi giuridica
A.
Osservazioni preliminari
1.
L’Unione europea nel sistema commerciale multilaterale
71.
L’OMC ha cura di garantire un sistema commerciale multilaterale fondato su norme. L’Unione europea, in quanto organizzazione regionale dotata di personalità giuridica propria, gode di uno status particolare in seno all’OMC, poiché essa ne fa parte a pieno titolo, accanto ai suoi [OSCURATO:PERSONA] membri. A seguito della competenza esclusiva che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE conferisce all’Unione nella politica commerciale comune, quest’ultima ha dovuto prendere a carico gli impegni dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri derivanti dagli accordi dell’OMC. L’accordo antidumping, che ne fa parte, disciplina l’applicazione delle misure antidumping da parte dei membri dell’OMC. Tale accordo enuncia talune norme sostanziali che devono essere rispettate ai fini dell’applicazione di una misura antidumping, nonché norme procedurali dettagliate che disciplinano la conduzione delle inchieste antidumping e l’imposizione e il mantenimento in vigore di tali misure. L’inosservanza di tali norme può comportare il ricorso al meccanismo di composizione delle controversie dell’OMC e dar luogo all’invalidazione della misura.
72.
Il legislatore ha adottato il regolamento di base già menzionato nell’introduzione alle presenti conclusioni (
9
), conformemente all’articolo 207, paragrafo 2, TFUE, al fine di garantire l’attuazione dell’accordo antidumping nell’ordinamento giuridico interno dell’Unione (
10
). Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] applicare gli strumenti di difesa commerciale ivi previsti nei confronti delle imprese aventi sede in paesi terzi e che esportano i loro prodotti nell’Unione contravvenendo alle norme antidumping, a danno delle industrie dell’Unione. In quanto, in primo luogo, lo Stato di diritto costituisce uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico dell’Unione e, in secondo luogo, quest’ultima è risoluta a rispettare pienamente i propri obblighi nei confronti degli altri membri dell’OMC (
11
), appare logico che i Trattati prevedano che l’applicazione di tali meccanismi da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia soggetta ad un sindacato di legittimità da parte dei giudici dell’Unione, in particolare da parte del Tribunale, in primo grado, e nell’ambito del procedimento di impugnazione, da parte della Corte. Nella presente causa, che include un’impugnazione principale nonché un’impugnazione incidentale, la Corte è chiamata ad esercitare le sue competenze in materia.
2.
Il sindacato giurisdizionale nell’ambito del procedimento d’impugnazione
73.
Prima di esaminare i vari motivi, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Infatti, come confermato da una giurisprudenza costante, solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti e, dall’altro, a valutare questi ultimi. Per contro, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha assunto a sostegno di tali fatti. Di conseguenza, la valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale non costituisce una questione di diritto sottoposta, in quanto tale, al controllo della Corte (
12
).
74.
Tuttavia, quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad esercitare, in forza dell’articolo 256 TFUE, un sindacato sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze giuridiche che ne sono state tratte dal Tribunale. Eccezionalmente, la Corte può esercitare un sindacato sulla valutazione dei fatti da parte del Tribunale qualora un ricorrente adduca uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale (
13
). In tal caso, il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi di prova che sarebbero stati snaturati e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato a tale snaturamento. Come confermato dalla giurisprudenza, sussisterà uno snaturamento qualora, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione degli elementi di prova esistenti risulti manifestamente errata (
14
).
75.
Queste osservazioni preliminari si rivelano particolarmente pertinenti nel presente contesto, dato che il Tribunale rimette in discussione la valutazione di vari elementi di fatto nonché di talune conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del regolamento controverso. Nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’ETPA contestano la motivazione della sentenza impugnata per opporsi all’annullamento di detto regolamento da parte del Tribunale, occorre ricordare che il procedimento di impugnazione non può essere utilizzato come strumento per costringere la Corte a valutare di nuovo direttamente i fatti. Pertanto, alla luce della ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e i giudici dell’Unione, dall’altro, è necessario limitare l’esame dell’impugnazione ad un’
analisi rigorosa
delle questioni giuridiche sottoposte alla Corte. È su questo sfondo che vanno esaminati qui di seguito, innanzitutto, i motivi dell’impugnazione principale (
15
) e, successivamente, quelli dell’impugnazione incidentale (
16
) nell’ordine in cui sono stati presentati.
B.
Sull’impugnazione principale
1.
Sul primo motivo
a)
Argomenti delle parti
76.
Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova dichiarando, al punto 85 della sentenza impugnata, che essa aveva ottenuto durante il procedimento amministrativo elementi di prova da cui risultava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rivenduto il prodotto interessato ai clienti indipendenti dell’Unione nel corso del periodo dell’inchiesta malgrado il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse risposto all’allegato I del questionario. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] considera che il Tribunale ha commesso un errore di diritto costringendo la [OSCURATO:PERSONA] a fondare le sue conclusioni su dati non verificati riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] (ma non forniti in quanto tali dalla [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia violato le regole relative alla portata degli elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a fondarsi quando formula conclusioni nell’ambito di inchieste antidumping ai sensi del regolamento di base, in particolare dell’articolo 6, paragrafo 8, di detto regolamento.
77.
In risposta al primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha giustamente rilevato che elementi di prova sarebbero stati prodotti nel corso del procedimento amministrativo. A sostegno di tale tesi, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ai vari scambi intervenuti con la [OSCURATO:PERSONA] in passato, più concretamente, alla domanda di esenzione presentata il 19 febbraio 2016, nonché all’audizione presieduta dal consigliere-auditore il 10 marzo 2016, grazie ai quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’informazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva rivenduto un certo quantitativo del prodotto interessato a clienti indipendenti dell’Unione nel corso del periodo dell’inchiesta. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha snaturato gli elementi di prova di cui trattasi. Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non l’ha costretta a fondare le sue conclusioni su dati non verificati. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], si tratta di un’informazione che è stata verificata dalla [OSCURATO:PERSONA] e che non è contestata.
b)
Valutazione
78.
Occorre innanzitutto precisare che la questione giuridica che si trova al centro del primo motivo di impugnazione riguarda, in sostanza, l’obbligo gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto degli elementi di informazione ottenuti nell’ambito di un’inchiesta che conduce all’adozione di misure antidumping. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver ricevuto gli elementi di informazione di cui trattasi in maniera non prevista dal quadro normativo che disciplina le inchieste, il che, a suo parere, le avrebbe impedito di prenderli in considerazione. Tale punto di vista è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] che considera che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto includere gli elementi di informazione di cui trattasi nella sua analisi, dato che essa ne aveva preso conoscenza nel corso del procedimento amministrativo.
79.
Si deve necessariamente constatare che il Tribunale parte dalla premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione gli elementi di informazione controversi, in particolare a causa dell’importanza che essi presentano per l’analisi da effettuare in conformità del regolamento di base. Infatti, al punto 85 della sentenza impugnata – come si è detto – il Tribunale ha rilevato che almeno un altro trasformatore collegato, e cioè la [OSCURATO:PERSONA], aveva rivenduto un certo quantitativo del prodotto considerato acquistato presso la ricorrente. Al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce dell’informazione ottenuta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto di tale situazione a livello delle vendite del prodotto considerato agli altri trasformatori collegati. Il Tribunale ha concluso che, omettendo di tener conto di tale circostanza, la [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito una ponderazione eccessiva alle vendite ai trasformatori collegati per trasformazione in rotoli di piccole dimensioni amplificando, di conseguenza, il dumping effettivo praticato dalla ricorrente. Al punto 87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato una violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per il fatto che i calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] non riflettevano l’entità del dumping praticato dalla ricorrente. Come risulta dal punto 105 della sentenza impugnata, tale errore connesso alla ponderazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti inficiato la determinazione del dazio antidumping definitivo fisso di EUR 104,46 per tonnellata, netto, che, secondo il Tribunale, eccedeva quindi il dumping effettivamente praticato dalla ricorrente, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base.
80.
A questo proposito, tengo innanzitutto a precisare che, come il Tribunale ha già dichiarato al punto 85 della sentenza impugnata,
la [OSCURATO:PERSONA] non contesta né il contenuto né il fatto di aver ricevuto tale informazione
. Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] non rettifica in nessun modo i fatti su questo punto. Di conseguenza, nessun elemento agli atti lascia pensare che si tratti di un’informazione inesatta che possa rendere viziata da errore la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.
81.
[OSCURATO:PERSONA] si limita invece a spiegare, nelle sue memorie, che è in contrasto con il quadro normativo di base, riguardante inchieste antidumping, il fatto di costringere la [OSCURATO:PERSONA] a fondare le sue conclusioni su dati presentati da una parte interessata che non siano stati sottoposti al processo di verifica predisposto dal regolamento di base e dal diritto dell’OMC. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si sarebbe sostituito all’autorità incaricata dall’inchiesta antidumping nei limiti in cui esso avrebbe incluso nel suo ragionamento gli elementi di informazione in questione.
82.
Una tesi del genere mi sembra non soltanto eccessivamente formalista ma anche difficilmente conciliabile con gli obblighi che incombono alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di ogni inchiesta antidumping. A giudicare dalle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento di base, si tratta di una fase del procedimento amministrativo caratterizzata da un fine di efficacia e di celerità nell’acquisizione di informazioni (
17
). Di conseguenza, il fatto di non aver preso in considerazione gli elementi di prova necessari al fine di prendere una decisione giuridicamente conforme sull’adozione di una misura antidumping può essere giustificato solo da motivi imperativi. Spiegherò qui di seguito le ragioni principali che mi inducono a pensare che legittimamente il Tribunale abbia ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione l’informazione ricevuta nel corso del procedimento amministrativo.
83.
Per cominciare, è pacifico che tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti parecchi scambi, diretti a produrre elementi di prova, da cui risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rivenduto un certo quantitativo del prodotto interessato a clienti indipendenti dell’Unione nel corso del periodo dell’inchiesta (
18
). [OSCURATO:PERSONA] cita la comunicazione del 19 febbraio 2016, nella quale essa aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di esentare integralmente tre dei quattro trasformatori collegati dall’obbligo di rispondere al questionario. Essa fa altresì riferimento all’audizione del 10 marzo 2016, presieduta dal consigliere-auditore, nel corso della quale gli elementi informativi sulle rivendite del prodotto interessato effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano stati presentati e spiegati più estesamente. In seguito a tale audizione, e dopo una visita nei locali della [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 16 e il 17 marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato, in un messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2016, la sua decisione di esentare la [OSCURATO:PERSONA] e altre due imprese dall’obbligo di rispondere all’allegato I del questionario. Nello stesso messaggio di posta elettronica, la [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto che essa si riservava il diritto di chiedere altresì informazioni integrative alla [OSCURATO:PERSONA] e alle altre imprese nel corso del procedimento.
84.
Ne consegue che
la [OSCURATO:PERSONA] era pienamente a conoscenza dei fatti sui quali il Tribunale si è fondato per articolare il suo ragionamento
. [OSCURATO:PERSONA] sostiene però che essa non aveva avuto la possibilità di verificare tale informazione. Orbene, a mio parere, essa non fornisce alcuna spiegazione sul fatto di non essere stata in grado di assolvere al suo obbligo di procedere al più presto possibile a tale verifica. Vero è che essa aveva deciso di esentare la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di rispondere al questionario su domanda della [OSCURATO:PERSONA], nondimeno essa si è riservata esplicitamente il diritto di chiedere informazioni integrative a tale impresa (
19
). Per questo motivo, contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ripetutamente affermato, la decisione di esenzione non può essere considerata come un impedimento legale assoluto all’acquisizione di informazioni essenziali ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un dumping.
85.
In questo contesto, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] sembra contestare alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver persistito a chiedere tale esenzione (
20
), mentre è essa stessa, in ultima analisi, che ha preso la decisione finale. Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sembrerebbe ritenere che tale esenzione le avesse impedito di effettuare le verifiche necessarie, si deve sottolineare che è invece essa che va considerata responsabile di tale circostanza. Inoltre, è difficile comprendere perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accettato di concedere una siffatta esenzione con il rischio di non poter ottenere tutte le informazioni necessarie da parte delle imprese in questione. L’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] mi sembra invece che serva da pretesto per giustificare la mancata prosecuzione dell’inchiesta con la diligenza necessaria e la mancata presa in considerazione dell’informazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’esame dell’esistenza del dumping.
86.
Le norme dell’OMC alle quali la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento nelle sue memorie non mi sembrano tali da offrire un fondamento giuridico idoneo a suffragare la sua tesi. Infatti, risulta chiaramente dalla relazione del Gruppo speciale dell’OMC nel caso Cina – Prodotti a base di pollo da carne (
21
), che, anche se l’espressione «elementi di prova» in procedimenti antidumping non è definita nell’accordo antidumping, essa ricomprende, quanto meno, «
le informazioni fornite all’autorità incaricata dell’inchiesta da una parte interessata
, siano esse o meno positive, esatte o appropriate» (
22
). In quanto tale, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto gli elementi di prova da cui risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rivenduto il prodotto interessato.
87.
Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che gli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] non soddisfano le sue esigenze in quanto non sono stati forniti in maniera appropriata, vale a dire in risposta ad un questionario inviato alle imprese, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di base, è sufficiente osservare che la relazione del gruppo speciale dell’OMC menzionata al punto precedente precisa espressamente che «
[n]essun elemento, nell’accordo antidumping, o nell’accordo sull’OMC nel suo complesso, porta a ritenere che delle informazioni perdano il loro carattere di
“
elementi di prova
” perché non soddisfano taluni criteri». La relazione stabilisce che «[l]a questione di determinare se gli elementi di prova soddisfino tali criteri è una
questione distinta
che l’autorità incaricata dall’inchiesta deve esaminare» (
23
). Di conseguenza, è possibile concludere da quanto precede che
la [OSCURATO:PERSONA] non può negare di essere in possesso degli elementi di prova forniti
dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del procedimento amministrativo.
88.
L’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale le informazioni ottenute in una domanda di non divulgazione dei dati non fanno parte del fascicolo d’inchiesta accessibile alle parti interessate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, non è convincente. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non spiega in che misura i diritti degli interessati avrebbero potuto essere violati. In ogni caso, come asserisce la [OSCURATO:PERSONA], la relazione predisposta dal consigliere-auditore sull’audizione del 10 marzo 2016 è un documento ufficiale, versato al fascicolo d’inchiesta accessibile alle parti e sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata per decidere di istituire misure. Per giunta, le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul documento informativo finale sono state anch’esse versate al fascicolo dell’inchiesta accessibile alle parti. Pertanto,
la [OSCURATO:PERSONA] non può fondarsi validamente su un presunto interesse a tutelare i diritti delle parti interessate al fine di ignorare gli elementi di prova forniti
dalla [OSCURATO:PERSONA].
89.
Anche se la [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, ha il diritto di esprimere riserve quanto alla coerenza e alla validità dell’informazione ottenuta, non vedo in che misura ciò potrebbe modificare tale conclusione. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a dichiarare che essa non aveva avuto l’occasione di verificare l’informazione ottenuta senza peraltro pronunciarsi sul contenuto dell’informazione stessa. Nulla consente di supporre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto l’intenzione di procedere ad una siffatta verifica, mentre l’accordo antidumping, quale interpretato dai giudici dell’Unione (
24
), e come essa stessa riconosce nella sua risposta scritta ai quesiti posti dalla Corte, le impone di accertarsi, nel corso dell’inchiesta, dell’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate. Al contrario, le circostanze della presente causa mostrano che essa ha adottato il regolamento controverso trascurando una tappa importante del procedimento. Dato che trascurare completamente il fatto che elementi di prova essenziali sono stati effettivamente acquisiti nell’ambito dell’inchiesta equivarrebbe in fine a «ricompensare» una grave omissione amministrativa, esito a seguire l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale gli elementi di prova non soddisferebbero le sue esigenze (
25
). Se si ammettesse che la [OSCURATO:PERSONA] possa condurre un’inchiesta trascurando un’informazione rilevante disponibile e senza che la stessa sia sottoposta ad un controllo giurisdizionale, tale inchiesta rischierebbe di essere arbitraria, inefficace e inesatta. Una siffatta situazione non mi pare assolutamente auspicabile.
90.
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere formulate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Orbene, le condizioni di applicazione di tale disposizione non ricorrono nel caso di specie. In primo luogo, non vi è alcun indizio di mancanza di collaborazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, come ho già detto, gli elementi di prova controversi si trovavano in possesso della [OSCURATO:PERSONA], proprio grazie a tale collaborazione nell’ambito dell’inchiesta.
91.
Pertanto, giustamente il Tribunale ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver agito con la necessaria diligenza. Mi sembra che, lungi dal volersi sostituire alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale abbia invece voluto attirare l’attenzione su un’informazione essenziale che avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] a rischio di falsare gli elementi di fatto su cui si fondano le conclusioni del regolamento controverso. Il Tribunale ha quindi perfettamente esercitato le sue competenze, rilevando un errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione del regolamento di base. Di conseguenza, si deve constatare che nel caso di specie non si è verificato alcuno snaturamento dei fatti né si è verificata alcuna interpretazione errata del diritto applicabile da parte del Tribunale.
92.
Lo stesso vale per l’esame da parte del Tribunale della prima parte del secondo motivo relativo ad una violazione dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo antidumping e dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. Al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che i calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] non riflettessero l’entità effettiva del dumping praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni esposte ai punti da 83 a 87 di tale sentenza, ivi compresa la mancata presa in considerazione del fatto che una quota delle vendite del prodotto considerato alla [OSCURATO:PERSONA] era stata rivenduta senza trasformazione a clienti indipendenti. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, omettendo di tener conto di tale circostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito una ponderazione eccessiva alle vendite ai trasformatori collegati per trasformazione in rotoli di piccole dimensioni amplificando, di conseguenza, il dumping effettivo praticato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nei limiti in cui le conclusioni al punto 85 della sentenza impugnata incidono sul ragionamento esposto dal Tribunale al punto 105 di tale sentenza, ritengo che si debba respingere anche il motivo della [OSCURATO:PERSONA] riguardante tale punto.
93.
Con queste considerazioni, occorre concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nella sua valutazione della prima censura della seconda parte del primo motivo dedotto in primo grado e della prima parte del secondo motivo dedotto in primo grado. Di conseguenza, propongo di respingere il primo motivo di impugnazione in quanto manifestamente infondato.
2.
Sul secondo motivo
a)
Argomenti delle parti
94.
Nel suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto dichiarando che il valore normale del prodotto simile può essere determinato conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, e cioè sulla base dei prezzi di altri venditori o produttori nei casi in cui l’esportatore interessato (ossia l’[OSCURATO:PERSONA]) non produca o non venda il prodotto simile sul suo mercato interno. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa poteva legittimamente costruire il valore normale dei due tipi di prodotto non venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato coreano sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
95.
A sostegno della sua posizione, la [OSCURATO:PERSONA] adduce una serie di argomenti relativi in particolare all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, nonché dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC, che suggerisce l’assenza di qualsiasi obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di privilegiare un metodo specifico al fine di determinare il valore normale, tappa essenziale nell’accertamento dell’esistenza di un dumping. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, che prevede la costruzione del valore normale sulla base del costo di produzione. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe optato per un’interpretazione restrittiva che non avrebbe alcun fondamento nel regolamento di base. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale faccia invano riferimento alla sentenza Consiglio/Alumina (
26
).
96.
L’ETPA sostiene l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nel suo secondo motivo, facendo valere, in sostanza, gli stessi argomenti fondati sull’interpretazione delle disposizioni pertinenti del regolamento di base, nonché dell’accordo antidumping dell’OMC.
97.
[OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto. Essa considera che il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] non è fondato e contrasta con la stessa prassi di quest’ultima. Più in concreto, essa dubita dell’interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto esisterebbe un ordine gerarchico nei metodi di determinazione del valore normale all’articolo 2 del regolamento di base e il valore normale dovrebbe essere principalmente fondato sui prezzi interni. Inoltre, essa ritiene che le norme dell’OMC siano irrilevanti per l’interpretazione delle disposizioni del regolamento di base che differiscono da quelle dell’accordo antidumping, come avverrebbe nel caso di specie. Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il fatto che il Tribunale si sia fondato sulla sentenza Consiglio/Alumina (
27
) sia pertinente ai fini dell’esame del quarto motivo dedotto in primo grado, che forma oggetto del secondo motivo di impugnazione.
b)
Valutazione
98.
Il secondo motivo di impugnazione riguarda, in sostanza, la questione se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base, ai punti da 152 a 157 della sentenza impugnata, e concludendo che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 2, paragrafo 1, del detto regolamento, nell’ambito del calcolo del valore normale dell’[OSCURATO:PERSONA] al punto 158 della sentenza impugnata.
99.
Al riguardo, occorre rilevare che, su questo punto, il Tribunale ha esposto la sua motivazione iniziando col ricordare, al punto 148 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte, secondo la quale «la determinazione del valore normale [di un prodotto] costituisce una delle tappe fondamentali che devono consentire di accertare l’esistenza di un eventuale dumping» (
28
).
100.
Il Tribunale ha poi esaminato le disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base, concludendo che esiste un certo
ordine gerarchico tra tali disposizioni
, più concretamente tra quelle di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 3, e che è necessario prenderlo in considerazione quando si tratta di determinare il valore normale di un prodotto. Per suffragare tale tesi, il Tribunale ha citato la sentenza pronunciata nella causa Consiglio/Alumina, nella quale la Corte ha stabilito che «tanto dalla formulazione quanto dall’economia d[ell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base] risulta che,
in linea di principio
, per stabilire il valore normale occorre
prendere in considerazione in via prioritaria
il prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali» (
29
).
101.
Al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha nuovamente citato la sentenza Consiglio/Alumina, spiegando che, ai sensi del paragrafo 3, primo comma, dello stesso articolo, «
è possibile discostarsi
[
dal principio
dell’utilizzazione dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore], solo se nessuna vendita di un prodotto simile è stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, se tali vendite sono insufficienti o se vendite del genere non consentono un valido confronto» (
30
). Il Tribunale ha concluso, sempre facendo riferimento alla sentenza Consiglio/Alumina, sottolineando che «tali
deroghe
al metodo di calcolo del valore normale in funzione di prezzi effettivi hanno un
carattere esaustivo
» (
31
).
102.
Tale lettura della motivazione della sentenza impugnata mostra che il Tribunale si è limitato a citare la giurisprudenza della Corte in materia al fine di suffragare la tesi dell’ordine gerarchico tra le varie disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base. Esso ha riconosciuto, senza commettere errori di diritto, che
esiste un principio di priorità tra i vari metodi di calcolo, al quale può essere derogato in via eccezionale qualora ne ricorrano la condizioni
(
32
). È evidente che esso non può aver violato al riguardo il diritto dell’Unione poiché la Corte è già pervenuta ad una conclusione analoga nella propria giurisprudenza. Pertanto, mi sembra che a buon diritto il Tribunale abbia censurato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia immediatamente fatto ricorso all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, senza aver preliminarmente verificato la possibilità di applicare l’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento al caso di specie.
103.
In linea di principio, l’esame di questo motivo potrebbe limitarsi ad un mero riferimento a tale giurisprudenza che mi sembra perfettamente pertinente nel presente contesto del procedimento di impugnazione. Tuttavia, per scrupolo di completezza, e al fine di dissipare ogni dubbio quanto alla validità di tale interpretazione delle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base, propugnata dal Tribunale nella sentenza impugnata, passo ad esaminare brevemente gli altri argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua tesi.
104.
[OSCURATO:PERSONA] e l’ETPA sono del parere che l’interpretazione adottata dal Tribunale trascuri il fatto che la disposizione in questione, e cioè l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, è espressa in forma «permissiva» e non in forma «prescrittiva». A loro parere, tale interpretazione è corroborata da un esame comparativo delle varie versioni linguistiche. [OSCURATO:PERSONA] e l’ETPA sembrano così lasciare intendere che la [OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà di ricorrere al metodo di calcolo da essa considerato più opportuno senza dover tener conto del principio di priorità che disciplina i vari metodi di calcolo previsti all’articolo 2 del regolamento di base.
105.
Tale lettura mi pare inesatta in quanto confonde due aspetti fondamentali del tutto diversi facenti parte del diritto amministrativo dell’Unione, e cioè le
competenze attribuite
dal legislatore alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di assolvere a taluni compiti amministrativi, da un lato, e il
potere discrezionale
eventualmente conferito a quest’ultima in determinati casi, dall’altro. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di base devono essere intese come rientranti nella prima e non nella seconda categoria. Ciò discende, in primo luogo, dal
principio di attribuzione di competenze
, sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, secondo il quale «ciascuna istituzione agisce nei limiti delle
attribuzioni
che le sono
conferite
dai trattati,
secondo le procedure, condizioni e finalità
da essi
previste
» (il corsivo è mio). Infatti, si deve constatare in tale contesto che le disposizioni dell’articolo 2 non si distinguono sostanzialmente da altre disposizioni simili del regolamento di base che conferiscono anch’esse poteri decisionali alla [OSCURATO:PERSONA], purché ricorrano talune condizioni stabilite dal legislatore. Pertanto, è possibile dedurre sia dalla formulazione sia dall’economia di dette disposizioni che il legislatore dell’Unione ha avuto come obiettivo quello di precisare in che modo la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a procedere per determinare in ciascun caso il valore normale di un prodotto, stabilendo a tal fine un ordine di precedenza tra i vari metodi comunemente riconosciuti nel settore dell’antidumping.
106.
Il tenore letterale delle disposizioni in questione, in particolare l’impiego del verbo «potere» in talune versioni linguistiche (
33
) può prestarsi a confusione, dato che può essere inteso, in linea di principio, nei due sensi, almeno se si ignora un principio così importante nel diritto dell’Unione come quello menzionato al paragrafo precedente. Tuttavia, come la stessa [OSCURATO:PERSONA] riconosce nei suoi atti scritti, la versione in lingua francese dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento di base («la valeur normale
est
établie»; il corsivo è mio) non permette di leggervi con assoluta certezza il riconoscimento di un potere discrezionale (
34
), mentre per altre versioni linguistiche sussiste una notevole ambiguità interpretativa. Pertanto, l’esame comparativo delle varie versioni linguistiche
non apporta alcun elemento decisivo
all’interpretazione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA].
107.
Per quanto riguarda l’argomento relativo alla necessità di pervenire a un’interpretazione conforme al diritto dell’OMC, sopra menzionato, è necessario ricordare innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le norme di diritto dell’Unione devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme mirino specificamente ad eseguire un accordo internazionale concluso dall’Unione (
35
). Tuttavia, risulta pure da una giurisprudenza costante della Corte che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi dell’OMC non figurano, in linea di principio, tra le norme alla luce delle quali i giudici dell’Unione debbono verificare la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione (
36
). Solo nell’ipotesi in cui l’Unione
abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC
o in quella in cui
l’atto dell’Unione rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC
spetta ai giudici dell’Unione verificare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC. I principi testè menzionati valgono, in linea di massima, anche per l’obbligo di interpretare il regolamento di base alla luce dell’accordo antidumping dell’OMC (
37
), tenuto conto del fatto che l’Unione ha adottato tale regolamento proprio per adempiere agli obblighi internazionali da essa assunti nell’ambito dell’OMC (
38
).
108.
L’analisi delle disposizioni del regolamento di base rivela che
la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, differisce da quella dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC
. Mentre l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping corrisponde al tenore dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base,
l’accordo antidumping non contiene alcuna disposizione analoga all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base
. Alla luce della formulazione manifestamente diversa utilizzata rispettivamente nel regolamento di base e nell’accordo antidumping,
il diritto dell’OMC non può essere invocato per scostarsi dalla formulazione chiara dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base
(
39
). Di conseguenza, si deve respingere l’argomento che la [OSCURATO:PERSONA] ricava dalla pretesa rilevanza dell’accordo antidumping, almeno per quanto riguarda l’interpretazione del paragrafo 1, nonché il suo rapporto con il paragrafo 3. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non può fondarsi sulle disposizioni dell’accordo antidumping per privilegiare il metodo di calcolo previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
109.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la natura individuale del dazio antidumping, salvo quando il regolamento di base dispone diversamente, per esempio in caso di campionamento, mostra che, nel determinare il valore normale e il margine di dumping in generale, occorre privilegiare i dati specifici dell’esportatore anziché quelli degli altri produttori.
110.
A questo proposito, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non fa che confermare quanto prevede l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, e cioè che, per determinare il valore normale, dev’essere accordata la preferenza ai prezzi interni del produttore-esportatore anziché ai prezzi interni di altri venditori o produttori. Detto ciò, è evidente che tale argomento non può essere validamente fatto valere per privilegiare l’applicazione del metodo previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, consistente nel costruire un valore normale. Infatti, tale interpretazione sarebbe in contrasto con quanto la Corte ha deciso nella causa Consiglio/Alumina, e cioè che
la determinazione del valore normale sulla base dei prezzi costituisce la regola
mentre
la costruzione del valore normale è l’eccezione
, così come ho già spiegato sopra (
40
) esponendo il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti da 148 a 152 della decisione impugnata. Pertanto, occorre respingere tale argomento in quanto infondato.
111.
[OSCURATO:PERSONA] è del parere che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che le situazioni considerate dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base (e cioè, «assenza di vendite» e «assenza di vendite nel corso di normali operazioni commerciali») non possono essere separate e di fatto coincidono parzialmente. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di vendite ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base sarebbe, per definizione, una situazione in cui «nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la separazione reale tra le due disposizioni interverrebbe solo qualora il produttore-esportatore «non produca (...) il prodotto simile» nel suo paese di stabilimento: in tale situazione eccezionale, non esisterebbe materialmente alcun costo di produzione sul quale l’autorità incaricata dell’inchiesta possa fondarsi per costruire il valore normale e la sola opzione possibile sarebbe quella di utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno di altri produttori.
112.
Questo argomento, basato su una
lettura imprecisa delle disposizioni summenzionate
e diretto, con ogni evidenza, a
rimettere in discussione il loro ambito di applicazione rispettivo
non può risultare convincente in quanto contrasterebbe con le conclusioni tratte dalla Corte nella sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina (
C‑393/13 P
,
EU:C:2014:2245
). Come la Corte ha spiegato chiaramente in tale sentenza, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, si applica alle situazioni in cui vi siano vendite (da parte di altri venditori o produttori) del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore, mentre l’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, si applica alle situazioni in cui non vi siano vendite o vi siano vendite insufficienti del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore. Contrariamente, a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA]
non esiste quindi alcuna ambiguità per quanto riguarda l’ambito di applicazione
rispettivo di dette disposizioni. Pertanto, anche questo argomento dev’essere respinto in quanto infondato.
113.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la rilevanza di tale sentenza Consiglio/Alumina citata dal Tribunale nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], tale causa verterebbe sulla definizione della nozione di «vendite» (...) «nel corso di normali operazioni commerciali» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In tale occasione, la Corte non avrebbe affrontato una questione che non le era posta, e cioè quella dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, né quella della pretesa esistenza di una separazione assoluta tra le situazioni di assenza di vendite di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base.
114.
Tale argomento richiede qualche commento da parte mia in quanto si basa su una
lettura errata della sentenza
Consiglio/Alumina. In sintesi, la Corte ha dichiarato in tale sentenza che è «il prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali» (
41
) che, in linea di principio, va preso in considerazione prioritariamente per determinare il valore normale e che le «deroghe al metodo di calcolo del valore normale in funzione di prezzi effettivi hanno un carattere esaustivo e si riferiscono alle caratteristiche delle vendite e non al prezzo del prodotto» (
42
). Dato che, come correttamente precisato al punto 149 della sentenza impugnata, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base «permette (...), utilizzando i prezzi di altri venditori o produttori, una determinazione del valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore»,
il Tribunale ha rispettato la regola stabilita dalla Corte nella causa Consiglio/Alumina
, e cioè che è il prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali che deve, prioritariamente, essere preso in considerazione per determinare il valore normale. Ne consegue che tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere considerato inconferente.
115.
Per scrupolo di completezza, si deve aggiungere che
la prassi amministrativa dell’Unione in materia di antidumping non rispecchia l’interpretazione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella presente causa. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha citato svariati esempi da cui emerge che il valore normale si fonda in generale sui prezzi interni, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Solo in assenza di vendite interne rappresentative effettuate da altri produttori o se i prezzi di tali vendite non sono adeguati, il valore normale è costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base (
43
). Di conseguenza, sorprende che la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, abbia cercato di scostarsi da tale prassi amministrativa senza tuttavia fornire una giustificazione oggettiva.
116.
In conclusione, tenuto conto di quanto precede, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nella sua valutazione del quarto motivo dedotto in primo grado. Pertanto, propongo di respingere il secondo motivo d’impugnazione in quanto manifestamente infondato.
3.
Sul terzo motivo
a)
Argomenti delle parti
117.
Con il suo terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale ha interpretato in maniera errata le regole stabilite all’articolo 3 del regolamento di base definendo il margine di sottoquotazione nel caso delle esportazioni verso l’Unione per il tramite di organismi collegati. Tale motivo di impugnazione riguarda le conclusioni relative al margine di pregiudizio a cui il Tribunale è pervenuto nell’ambito dell’esame della seconda parte del quinto motivo e della terza parte del quinto motivo in primo grado.
118.
[OSCURATO:PERSONA] adduce una serie di argomenti a sostegno della sua posizione. In primo luogo, essa ricorda l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone nel contesto di situazioni economiche complesse. In mancanza di una definizione della nozione di sottoquotazione dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’utilizzazione di un prezzo all’esportazione costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base nell’ambito dei calcoli della sottoquotazione non fosse né ingiustificata né inappropriata. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base a sostegno della sua tesi, secondo la quale l’esistenza di una sottoquotazione rilevante dei prezzi dovrebbe essere esaminata al livello delle «importazioni oggetto di dumping», e non, di conseguenza, al livello del loro prezzo di rivendita successivo sul mercato dell’Unione. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sarebbe assurdo utilizzare un prezzo all’esportazione costruito per accertare l’esistenza e l’ammontare del dumping, poi utilizzare un altro prezzo all’esportazione per esaminare gli effetti sui prezzi delle stesse importazioni che sono già risultate oggetto di dumping nel contesto dell’accertamento del pregiudizio. È quindi unicamente a tale livello (e cioè il prezzo CIF (
44
) all’esportazione, reale o accertato come tale, alla frontiera dell’Unione) che il dumping può essere osservato e che gli effetti associati sui prezzi possono essere causati, vuoi che il produttore-esportatore venda per il tramite di organismi collegati ovvero direttamente poi nell’Unione. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’utilizzazione di un prezzo all’esportazione costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base nei casi in cui il produttore-esportatore (come la [OSCURATO:PERSONA]) venda per il tramite di organismi collegati garantisce anche la coerenza e la non discriminazione.
119.
L’ETPA sostiene l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nel suo terzo motivo, facendo valere, in sostanza, gli stessi argomenti, fondati sul preteso margine discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] nonché sull’interpretazione delle menzionate disposizioni del regolamento di base.
120.
[OSCURATO:PERSONA] confuta tale argomentazione contestando la legittimità dell’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo del margine di sottoquotazione, che è uno degli aspetti della determinazione del pregiudizio. Essa contesta altresì l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] affermando che il requisito che l’esistenza di una sottoquotazione rilevante del prezzo sia esaminato sul piano delle importazioni oggetto di dumping non si riscontra per nulla in tale disposizione. Inoltre, l’esame dell’esistenza di una sottoquotazione rilevante dei prezzi richiederebbe che la [OSCURATO:PERSONA] metta a confronto prezzi comparabili. Orbene, il metodo della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’applicare l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del margine di sottoquotazione equivarrebbe a confrontare prezzi non comparabili, poiché essi non conterrebbero le stesse componenti di prezzo. [OSCURATO:PERSONA] presenta una serie di cause, da cui risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] prende normalmente in considerazione i prezzi di vendita al primo cliente indipendente al fine di stabilire se vi sia una sottoquotazione. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la metodologia seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] violerebbe il principio di parità di trattamento nel calcolo del margine di sottoquotazione poiché tratterebbe allo stesso modo situazioni diverse, e cioè, produttori-esportatori che abbiano impiantato organismi di vendita collegati nell’Unione e produttori esportatori che vendano direttamente a clienti indipendenti dell’Unione.
b)
Valutazione
121.
La questione giuridica specifica sollevata nel terzo motivo di impugnazione e che occorre ora esaminare riguarda sostanzialmente la determinazione del «punto di riferimento» da utilizzare per il calcolo del margine di sottoquotazione nel caso delle esportazioni del prodotto considerato verso l’Unione tramite parti collegate. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale il fatto di aver interpretato in maniera errata le regole fissate all’articolo 3 del regolamento di base definendo il margine di sottoquotazione nel caso delle esportazioni verso l’Unione tramite organismi collegati.
122.
Per scrupolo di chiarezza, è utile ricapitolare brevemente le motivazioni della sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] contesta, prima di esaminare la questione giuridica sollevata. Il Tribunale ha imputato alla [OSCURATO:PERSONA] un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per analogia alle rivendite di rotoli di grandi dimensioni da parte di società collegate. Infatti, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece dovuto calcolare il margine di sottoquotazione sulla base dei prezzi di vendita convenuti tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi clienti indipendenti.
123.
Per corroborare il proprio ragionamento, il Tribunale ha dichiarato, al punto 199 della sentenza impugnata, che erano
i prezzi convenuti tra un’impresa e i clienti
e non i prezzi ad uno stadio intermedio che avevano potuto determinare la decisione di tali clienti di acquistare il prodotto di tale impresa anziché quello dell’industria dell’Unione. Il Tribunale ha spiegato, al punto 201 della sentenza impugnata, che, essendo il prodotto considerato in concorrenza con il prodotto simile dell’industria dell’Unione ed arrecando esso un pregiudizio a tale industria, il «punto di riferimento», relativamente alle rivendite del prodotto considerato da parte della [OSCURATO:PERSONA] per determinare il pregiudizio,
non si collocava a livello di frontiera dell’Unione, ma a livello delle vendite ai clienti indipendenti
. Tale interpretazione corrobora la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare i prezzi di vendita realmente fatturati e dedurre unicamente le spese sostenute per la vendita.
124.
Innanzitutto, occorre rilevare che la sottoquotazione è comunemente definita come la differenza tra il prezzo all’esportazione praticato dai produttori-esportatori e il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione (
45
). Tale nozione non è tuttavia definita, ed ancor meno disciplinata, dal regolamento di base o dall’accordo antidumping dell’OMC. Di conseguenza, è necessario elaborare un metodo praticabile e sufficientemente preciso per calcolare in maniera affidabile il margine di sottoquotazione, il che richiede altresì che il «punto di riferimento» possa essere determinato nei casi delle rivendite del prodotto rispettivo tramite parti collegate. Ritengo che il metodo suggerito dal Tribunale risponda a tali esigenze, come spiegherò in appresso.
125.
A mio parere, a giusto titolo il Tribunale ha ricordato, al punto 197 della sentenza impugnata, che, conformemente alla regola di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base, per l’imposizione dei dazi antidumping non bastava che le merci importate formassero oggetto di dumping: occorreva altresì che la loro
immissione in libera pratica
causasse un pregiudizio. Tale constatazione è cruciale nel ragionamento esposto dal Tribunale. Infatti, quest’ultimo ha correttamente affermato che ai fini della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio doveva essere effettuato un esame obiettivo dell’
effetto delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione
. Pertanto, è senza commettere alcun errore di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 201 della sentenza impugnata, in primo luogo, qual era
il prodotto in concorrenza con il prodotto simile dell’industria dell’Unione e che le causava pregiudizio
e, in secondo luogo, a quale livello della catena di distribuzione si produceva tale effetto, e cioè
a livello dei clienti indipendenti
(e non a livello frontiera dell’Unione).
126.
Gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’ETPA a sostegno del terzo motivo di impugnazione non infirmano le conclusioni a cui è giunto il Tribunale.
127.
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] goda di un certo margine di manovra nelle richieste in materia di difesa commerciale non la esonera in nessun modo dall’obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento di base. Ciò premesso, tengo a rilevare che
in tale regolamento nulla lascia ritenere che l’articolo 2, paragrafo 9, possa essere applicato per analogia
ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione, che è uno degli aspetti da prendere in considerazione nella determinazione del pregiudizio. Inoltre, nel metodo di interpretazione giuridica, il ricorso all’analogia è generalmente soggetto a talune condizioni, e cioè la necessità di colmare una lacuna giuridica attraverso l’applicazione di una norma di diritto ad un’ipotesi diversa, ma con la quale il caso non considerato mantiene una somiglianza sul piano della «
ratio
» o «dell’identità sostanziale». Ciò vale evidentemente solo a condizione che il legislatore non vi si sia formalmente opposto (
46
). Orbene, si deve necessariamente constatare che
la [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato se, ed eventualmente in che misura, tali condizioni ricorressero nel caso di specie
. Tale assenza di motivazione del ricorso all’analogia nell’applicazione del regolamento di base fa dubitare della legittimità dell’impostazione seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare alla luce del principio di attribuzione di competenza già menzionato nelle presenti conclusioni (
47
) e della necessità di garantire un controllo giurisdizionale effettivo (
48
). Si deve ricordare in tale contesto che l’obbligo di motivare qualsiasi decisione arrecante pregiudizio ha il duplice obiettivo di permettere, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione interessata (
49
). Pertanto, mi sembra che
giustamente il Tribunale si sia astenuto dal confermare la legittimità di tale impostazione
.
128.
Contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] afferma nelle sue memorie, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base non prevede che l’esistenza di una sensibile sottoquotazione del prezzo debba essere esaminata «a livello delle “importazioni oggetto di dumping”».
Nulla in tale disposizione
rende necessario verificare l’esistenza di una sensibile sottoquotazione del prezzo a livello delle importazioni oggetto di dumping.
129.
Per giunta, come giustamente mette in evidenza la [OSCURATO:PERSONA], l’esame dell’esistenza di una sensibile sottoquotazione dei prezzi richiede che la [OSCURATO:PERSONA] metta a confronto prezzi (
50
) che siano
comparabili
(
51
). Ciò significa che i prezzi siano confrontati
allo stesso livello commerciale
(
52
). Tale livello commerciale dev’essere definito in funzione del tipo di clienti, di modo che le operazioni confrontate comprendano tutte le componenti del prezzo per vendere allo stesso tipo di clienti, come grossisti, dettaglianti o
consumatori finali
. Ciò premesso, si deve constatare che, come spiega la [OSCURATO:PERSONA], mettendo a confronto, da un lato, un prezzo costruito artificialmente tra quest’ultima e l’organismo ad essa collegato conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, e, dall’altro, i prezzi dei produttori dell’Unione nei confronti dei loro primi clienti indipendenti,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha confrontato i prezzi allo stesso livello commerciale
, in quanto i prezzi della [OSCURATO:PERSONA] sono ad un livello superiore a monte della catena delle vendite.
130.
Ciò è tanto più sorprendente in quanto la [OSCURATO:PERSONA] sembra basarsi anch’essa sulla premessa secondo la quale il confronto dei prezzi dovrebbe essere effettuato «
al livello in cui si svolge la concorrenza
nell’UE» (il corsivo è mio), come risulta espressamente dal considerando 122 del regolamento controverso. In tale contesto, è opportuno menzionare la sentenza Kazchrome (
53
), divenuta definitiva, nella quale il Tribunale ha dichiarato che la concorrenza si esercita al livello dei prezzi «che hanno potuto
determinare la decisione dei clienti di acquistare i prodotti
delle ricorrenti piuttosto che quelli dell’industria comunitaria» (
54
). Ciò deve necessariamente avvenire quando la struttura di vendita stabilita nell’Unione, collegata al produttore esportatore,
vende al suo cliente finale
e non in uno stadio intermedio (
55
). Si deve rilevare in tale contesto che tale orientamento ha trovato applicazione più recentemente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
56
) e deve, pertanto, essere considerato sufficientemente consolidato nella giurisprudenza.
131.
Al riguardo, tengo a sottolineare che si tratta proprio di quanto il Tribunale ha dichiarato al punto 202 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale ha affermato senza commettere errori di diritto che, «per quanto riguarda le vendite dirette e indirette del prodotto considerato,
la concorrenza avveniva a livello dei clienti indipendenti
» (il corsivo è mio). Pertanto, il Tribunale ha finito per accogliere, in sostanza, l’argomento, addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, secondo il quale, per le vendite del prodotto interessato effettuate tramite la [OSCURATO:PERSONA], la concorrenza si collocava al livello franco fabbrica praticato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il prezzo finale doveva quindi essere il prezzo franco fabbrica praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi clienti indipendenti nell’Unione per il prodotto considerato. In conclusione, si deve ritenere che il
prezzo finale non potesse essere un «prezzo in libera pratica» teorico costruito
dalla [OSCURATO:PERSONA].
132.
In questo contesto, si deve rilevare che la prassi amministrativa dell’Unione in materia di dumping sembra indicare che anch’essa utilizza come «punto di riferimento» per determinare se esista una sottoquotazione «
i prezzi praticati al primo acquirente indipendente
a livello di organismi di vendita» (
57
) (il corsivo è mio). Di conseguenza, sorprende che la [OSCURATO:PERSONA] abbia cercato nella fattispecie di scostarsi da tale prassi amministrativa senza tuttavia fornire alcuna giustificazione oggettiva.
133.
Ne consegue che il metodo della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’applicare l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del margine di sottoquotazione equivale a
confrontare prezzi non comparabili
, in quanto
non includono le stesse componenti di prezzo
.
134.
Neppure l’argomento secondo il quale il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] garantirebbe la coerenza e la non discriminazione può risultare convincente. Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata e che situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (
58
). Orbene, in primo luogo, mi pare che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito
alcuna prova a sostegno del suo argomento
. Per giunta, sembrerebbe che il metodo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]
tratti allo stesso modo situazioni diverse nel calcolo del margine di sottoquotazione
, e cioè i produttori-esportatori che hanno impiantato organismi di vendita collegati nell’Unione e i produttori-esportatori che vendono direttamente a clienti indipendenti dell’Unione. Di conseguenza, dato che
non esiste alcuna giustificazione oggettiva
, il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] può violare il principio della parità di trattamento.
135.
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto stabilendo che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del margine di sottoquotazione.
136.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di respingere anche il terzo motivo di impugnazione nei limiti in cui riguarda i punti da 196 a 205 della sentenza impugnata, rientranti nell’esame della seconda parte del quinto motivo in primo grado. A causa del legame tematico, lo stesso vale per i punti da 208 a 213 della sentenza impugnata, rientranti nell’esame della terza parte del quinto motivo in primo grado.
4.
Conclusioni riguardanti l’impugnazione principale
137.
Risulta da quanto precede che l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere integralmente respinta.
C.
Sull’impugnazione incidentale
138.
Nell’ impugnazione incidentale, oltre ai motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, l’ETPA sostiene che la valutazione del Tribunale contiene ulteriori errori di diritto.
1.
Sul primo motivo
a)
Argomenti delle parti
139.
Con il suo primo motivo, l’ETPA sostiene che la valutazione del Tribunale ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata è incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Più in concreto, l’ETPA sostiene, sostanzialmente, che l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base non prevede alcuna prescrizione né alcun orientamento quanto al metodo di calcolo di una media ponderata e non contiene quindi alcun obbligo di determinare i volumi di vendita dei tre trasformatori esentati in relazione ai volumi di vendita della [OSCURATO:PERSONA]. In subordine, l’ETPA sostiene che l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base non impone alla [OSCURATO:PERSONA] di applicare al calcolo del valore normale il metodo utilizzato per la costruzione del prezzo all’esportazione. A sostegno dei suoi argomenti, l’ETPA fa riferimento alle norme dell’OMC.
140.
[OSCURATO:PERSONA] considera tali affermazioni prive di fondamento e sottolinea che il Tribunale ha espressamente precisato in che modo la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, ossia che essa aveva contravvenuto all’obiettivo perseguito da tale disposizione, consistente nel far sì che il metodo impiegato rifletta l’entità effettiva del dumping praticato. [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla giurisprudenza della Corte che avrebbe riconosciuto detto obiettivo nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Il Tribunale avrebbe semplicemente applicato tale giurisprudenza nella sentenza impugnata.
b)
Valutazione
141.
In via preliminare, occorre rilevare che, contrariamente alle affermazioni dell’ETPA, esistono effettivamente dei principi elaborati nella giurisprudenza della Corte e che disciplinano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Come spiegherò in appresso, tali principi sono stati correttamente applicati dal Tribunale nella sentenza impugnata. È necessario ricapitolare brevemente i motivi che hanno indotto il Tribunale, al punto 87 della sentenza impugnata, a concludere che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva alle prescrizioni stabilite dalla giurisprudenza, e per questo tale istituzione aveva violato la summenzionata disposizione.
142.
Il Tribunale ha dichiarato, ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata, che l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base «prevede due metodi di confronto del valore normale e del prezzo all’esportazione: un metodo detto “simmetrico”, basato sul confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell’Unione, ovvero sul confronto transazione per transazione, e un metodo detto “asimmetrico”, basato sul confronto tra il valore normale determinato in base alla media ponderata e i prezzi delle singole operazioni di esportazione nell’Unione».
143.
Ciò premesso, dal considerando 47 del regolamento di esecuzione 2016/2005 discende che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo «simmetrico» ai fini del calcolo del margine di dumping della convenuta all’impugnazione incidentale.
144.
La ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto che la determinazione del margine di dumping costituisse una violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, era la sua incompatibilità con il principio esposto dalla Corte nella sentenza pronunciata nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
59
), e cioè che «i metodi tanto simmetrico quanto asimmetrico di calcolo del margine antidumping
devono consentire di riflettere l’effettiva entità del dumping praticato
» (
60
).
145.
Pertanto, è evidente che, contrariamente a quanto sostiene l’ETPA, l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base non accorda alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale assoluto quanto alla scelta del metodo di confronto ai fini dell’accertamento del dumping. Pur se la [OSCURATO:PERSONA] può optare sia per il metodo di confronto simmetrico sia per il metodo asimmetrico, essa deve sempre tener conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, vale a dire quello secondo cui il metodo adottato deve riflettere l’effettiva entità del dumping praticato, come ha dichiarato la Corte.
146.
Per tornare all’esame dell’impugnazione incidentale, si rileverà che, ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la ponderazione dei margini di dumping, per quanto riguarda rispettivamente le vendite della [OSCURATO:PERSONA] di rotoli di grandi dimensioni per trasformazione in rotoli di piccole dimensioni ai fini di una rivendita in rotoli di piccole dimensioni alle parti indipendenti nell’Unione e le vendite della [OSCURATO:PERSONA] di rotoli di grandi dimensioni in quanto tali, senza trasformazione, a clienti indipendenti nell’Unione, direttamente o indirettamente tramite la [OSCURATO:PERSONA], «non riflette[sse] l’entità effettiva del dumping praticato dalla [[OSCURATO:PERSONA]]». In altri termini,
la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] non era precisa e, di conseguenza, non costituiva una base sufficiente per giustificare l’adozione delle misure antidumping
, quali previste nel regolamento controverso.
147.
Più concretamente, al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che ai fini del calcolo del margine di dumping della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i rotoli di grandi dimensioni trasformati in rotoli di piccoli dimensioni, «la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di utilizzare i dati della [OSCURATO:PERSONA] per calcolare il margine di dumping sulle vendite effettuate dalla ricorrente nei confronti degli altri tre trasformatori collegati. Pertanto, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che una parte delle vendite del prodotto considerato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era stata rivenduta senza trasformazione a clienti indipendenti, essa avrebbe dovuto riflettere tale situazione sul piano delle vendite del prodotto considerato agli altri trasformatori collegati [la [OSCURATO:PERSONA], la Heipa e la R+S]. Omettendo di tener conto di tale circostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito una ponderazione eccessiva alle vendite nei confronti dei trasformatori collegati per trasformazione in rotoli di piccole dimensioni amplificando, di conseguenza, il dumping effettivo praticato dalla ricorrente».
148.
Questa è la ragione per la quale il Tribunale ha giustamente concluso, al punto 87 della sentenza impugnata, che «[p]oiché i calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] non riflettono l’entità effettiva del dumping praticato dalla ricorrente, si deve constatare una violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base».
Tale conclusione giuridica mi pare inoppugnabile tenuto conto dell’errore di valutazione debitamente accertato dal Tribunale
nell’esercizio delle sue competenze.
149.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene l’ETPA, è evidente che il Tribunale ha
enunciato in maniera sufficientemente chiara e precisa
la prescrizione contenuta all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base che la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato nella sua valutazione dei fatti, ossia la necessità che il metodo utilizzato rifletta l’entità effettiva del dumping praticato.
150.
L’argomento dell’ETPA, fondato su un’interpretazione delle norme dell’OMC, non può infirmare le conclusioni del Tribunale. L’ETPA sostiene, in sostanza, che l’asserita assenza di ulteriori obblighi quanto al metodo di calcolo di una media ponderata sarebbe confermata dal gruppo speciale dell’OMC nel caso Comunità europee – Lenzuola (articolo 21.5) (
61
), che avrebbe dichiarato che, poiché le disposizioni che richiedono una media ponderata nulla prevederebbero quanto ai metodi di calcolo, spetterebbe all’autorità incaricata dell’inchiesta determinare un metodo adeguato.
151.
Basta osservare, al riguardo, che, nel caso cui fa riferimento l’ETPA, la questione sottoposta al gruppo speciale dell’OMC era quella di stabilire se l’articolo 2.2.2, sub ii), dell’accordo antidumping dell’OMC imponesse obblighi quanto alla base sulla quale le medie degli importi dei costi e dei profitti utilizzati nell’ambito della costruzione del valore normale devono essere ponderate (
62
). Orbene, occorre rilevare che la disposizione dell’accordo antidumping dell’OMC corrispondente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base è l’articolo 2.4.2, e non l’articolo 2.2.2, sub ii). Pertanto, l’ETPA si fonda sulla relazione di un gruppo speciale dell’OMC
relativa ad una questione che, con ogni evidenza, non riguarda il caso di specie
. Ne consegue che
nessuna conclusione utile può essere ricavata
ai fini dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Ritengo quindi che si debba respingere questo argomento.
152.
Per concludere, l’argomento presentato dall’ETPA in via subordinata, e cioè che l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base non impone alla [OSCURATO:PERSONA] di applicare al calcolo del valore normale il metodo utilizzato per la costruzione del prezzo all’esportazione, è parimenti infondato.
153.
Si rileverà che il metodo di costruzione del prezzo all’esportazione è indicato all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Detto ciò,
il Tribunale non ha in alcun modo inteso dire che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fondarsi sull’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, per calcolare la ponderazione dei margini di dumping
. Il Tribunale si è invece limitato ad affermare, ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, che la ponderazione dei margini di dumping applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] non rifletteva l’entità effettiva del dumping praticato dalla [OSCURATO:PERSONA], in violazione quindi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. L’argomento esposto dall’ETPA in subordine è pertanto anch’esso privo di fondamento.
154.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’argomento dell’ETPA secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta ad osservare alcuna prescrizione né alcun orientamento quanto al metodo di calcolo di una media ponderata.
2.
Sul secondo motivo
a)
Argomenti delle parti
155.
Nel suo secondo motivo di impugnazione incidentale, l’ETPA asserisce che la ponderazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] del margine di dumping basato su un confronto rispetto alle vendite totali del prodotto considerato nell’Unione tra, da un lato, le vendite dirette e indirette a clienti indipendenti e, dall’altro, le vendite ai trasformatori collegati per trasformazione in rotoli di piccole dimensioni era legittima, dato che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a calcolare la ponderazione dei vari canali di vendita della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei migliori dati disponibili, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di base. L’ETPA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il calcolo del margine di dumping effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non rifletteva l’entità effettiva del dumping praticato dalla convenuta nell’impugnazione incidentale.
156.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto ricorso all’articolo 18 del regolamento di base nel caso di specie. Di conseguenza, non si può criticare il Tribunale per non aver tenuto conto nella sua sentenza di una disposizione che solo la [OSCURATO:PERSONA] era competente ad applicare, e che non ha di fatto applicato nell’ambito del procedimento amministrativo.
b)
Valutazione
157.
Nel secondo motivo dell’impugnazione incidentale, l’ETPA sostiene che la sentenza impugnata è viziata da errore di diritto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a calcolare la ponderazione dei vari canali di vendita della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei migliori dati disponibili, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di base.
158.
A tale proposito, la chiarezza impone di ricordare innanzitutto che l’articolo 18 del regolamento di base offre una soluzione alle situazioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha accesso alle informazioni necessarie a causa di parti che non collaborano. L’articolo 18 del regolamento di base precisa che, in questo caso, la [OSCURATO:PERSONA] può operare i suoi accertamenti sulla base dei migliori dati disponibili, purché le parti interessate siano informate delle conseguenze della mancata collaborazione.
159.
Tuttavia, occorre sottolineare che, in primo luogo,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto ricorso a tale disposizione nel caso di specie
ai fini dell’adozione del regolamento controverso, come essa stessa precisa nelle sue memorie presentate nell’ambito del procedimento dell’impugnazione principale, e, che, in secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene l’ETPA nelle sue memorie,
vi è stata una collaborazione effettiva tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] durante l’inchiesta antidumping
. L’affermazione dell’ETPA, che implica una presunta mancanza di collaborazione che si sarebbe manifestata con il fatto che i tre trasformatori non avrebbero risposto al questionario, è chiaramente errata.
160.
In realtà, le tre imprese di cui trattasi sono state esentate dall’obbligo di rispondere al questionario con decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA], come si è detto (
63
). Pertanto, le tre imprese non erano obbligate a fornire informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto autorità di inchiesta. Vero è che la [OSCURATO:PERSONA] si era esplicitamente riservata il diritto di chiedere informazioni integrative a tali imprese, nondimeno essa non ha mai formulato una richiesta del genere. Di conseguenza,
neppure le condizioni di applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base ricorrevano nel caso di specie
(
64
).
161.
Si deve pertanto respingere l’argomento dell’ETPA, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata autorizzata a fondarsi sui migliori dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Poiché il Tribunale si è astenuto dal prendere in considerazione tale disposizione nel suo ragionamento, se ne deve concludere che la sentenza non è viziata da errore di diritto.
162.
Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre respingere anche il secondo motivo dell’impugnazione incidentale.
3.
Conclusioni riguardanti l’impugnazione incidentale
163.
In tali circostanze, ritengo che l’impugnazione incidentale dell’ETPA debba essere integralmente respinta.
D.
Sulle spese
164.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
165.
A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Qualora la Corte condivida la mia valutazione delle impugnazioni, la [OSCURATO:PERSONA] e l’ETPA risulteranno soccombenti. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in questo senso, propongo alla Corte di condannare la [OSCURATO:PERSONA] e l’ETPA a sopportare non soltanto le proprie spese nell’ambito delle rispettive impugnazioni, ma anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
166.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, di detto regolamento, quando una parte interveniente in primo grado partecipa al procedimento di impugnazione, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico. Poiché l’ETPA ha partecipato al procedimento di impugnazione principale a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], propongo di condannarla a sopportare le proprie spese.
E.
Conclusione
167.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
–
L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.
–
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd nell’ambito dell’impugnazione principale.
–
L’[OSCURATO:PERSONA] (ETPA) è condannata a sopportare le proprie spese relative all’impugnazione principale.
–
L’ETPA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’impugnazione incidentale.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
GU 2017, L 114, pag. 3
.
(
3
)
GU 2016, L 176, pag. 21
.
(
4
)
GU 1994, L 336, pag. 1
.
(
5
)
GU 1994, L 336, pag. 103
.
(
6
) Regolamento di esecuzione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU 2015, L 343, pag. 558
).
(
7
)
GU 2016, C 62, pag. 7
(
8
)
GU 2016, L 310, pag. 1
(
9
) V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
(
10
) V., a tal fine, sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
da C‑401/12 P a C‑403/12 P
,
EU:C:2015:4
, punto
59
).
(
11
) Vale il principio secondo cui, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, TUE, l’Unione «contribuisce (…) al commercio libero e equo», nonché «alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale», il che include le norme del sistema commerciale multilaterale adottate in seno all’OMC. Quando l’Unione adotta un atto, essa è quindi tenuta a rispettare il diritto internazionale nel suo complesso. Dall’articolo 216, paragrafo 2, TFUE risulta che «gli accordi [internazionali] conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni» di quest’ultima e prevalgono, di conseguenza, sugli atti da esse emanati.
(
12
) V. sentenze del 25 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑403/04 P e C‑405/04 P
,
EU:C:2007:52
, punto
38
); del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a. (
C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P
,
EU:C:2020:1028
, punto
128
), e del 17 dicembre 2020, BP/FRA (
C‑601/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:1048
, punto
71
).
(
13
) V. sentenze del 25 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑403/04 P e C‑405/04 P
,
EU:C:2007:52
, punto
39
) e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑431/19 P e C‑432/19 P
,
EU:C:2020:1051
, punto
51
).
(
14
) V. sentenze del 26 gennaio 2017, Duravit e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑609/13 P
,
EU:C:2017:46
, punto
86
) e del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑591/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:1026
, punto
63
).
(
15
) V. paragrafi 76 e segg. delle presenti conclusioni.
(
16
) V. paragrafi 138 e segg. delle presenti conclusioni.
(
17
) V., in questo senso, Czako, J., Miranda, J., Human, J.,
A Handbook on Anti-[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 2008, pag. 43, che spiegano che la natura complessa di un’inchiesta antidumping, le sue numerose fasi, il numero di tappe che devono essere percorse, il calendario delle azioni e la destinazione di risorse adeguate ai vari compiti, tutti espletati in un lasso di tempo limitato, richiedono un’adeguata pianificazione dell’inchiesta.
(
18
) V. considerando 26 del regolamento controverso.
(
19
) V. considerando 26 del regolamento controverso.
(
20
) V. considerando 26 e 32 del regolamento controverso.
(
21
) Relazione del gruppo speciale, Cina – Misure antidumping e compensative riguardanti i prodotti a base di pollo da carne in provenienza dagli [OSCURATO:PERSONA], WT/DS427/RW, punto 7.33.
(
22
) V., supra, punto 7.33 (il corsivo è mio).
(
23
) V., supra, punto 7.33 (il corsivo è mio).
(
24
) V. sentenza del 22 settembre 2021, NLMK/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑752/16
, non pubblicata,
EU:T:2021:611
, punto
39
).
(
25
) Occorre attirare l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, «[l]e informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste
non devono essere disattese
» (il corsivo è mio); (v., al riguardo, sentenza del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑413/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:164
, punto
120
).
(
26
) Sentenza del 1
o
ottobre 2014 (
C‑393/13 P
,
EU:C:2014:2245
).
(
27
) Sentenza del 1
o
ottobre 2014 (
C‑393/13 P
,
EU:C:2014:2245
)
(
28
) Sentenza del 22 marzo 2012, GLS (
C‑338/10
,
EU:C:2012:158
, punto
19
).
(
29
) Sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina (
C‑393/13 P
,
EU:C:2014:2245
, punto
20
) Il corsivo è mio.
(
30
) Sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina (
C‑393/13 P
,
EU:C:2014:2245
, punto
20
). Il corsivo è mio.
(
31
) Sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina (
C‑393/13 P
,
EU:C:2014:2245
, punto
21
). Il corsivo è mio.
(
32
) Discende chiaramente dal tenore letterale e dall’economia delle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base che esiste una sorta di ordine di precedenza tra i vari metodi. Inoltre, tengo a sottolineare che, da un punto di vista metodologico, sembra ragionevole privilegiare un metodo di calcolo basato su dati reali (ossia il prezzo di vendita del prodotto considerato) anziché un metodo fondato, in particolare, su presunzioni, come quello del valore costruito. Pertanto, tale ordine di precedenza è anche giustificato da ragioni di precisione e di efficacia.
(
33
) V., tra le altre, le versioni nelle lingue spagnola («el valor normal
podrá
ser calculado»), danese («
kan
den normale værdi (...) fastsættes»), tedesca («
kann
der Normalwert (...) ermittelt werden»), estone («
võib
normaalväärtuse kehtestada»), italiana («il valore normale
può
(...) essere stabilito), neerlandese («
kan
de normale waarde (...) worden vastgesteld») o polacca («wartość normalna
może
zostać ustalona»). Il corsivo è mio.
(
34
) La versione in lingua inglese dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base precisa «
may
be established» (
può
essere stabilito) mentre la versione francese adotta la formulazione «
est
établie». Il corsivo è mio.
(
35
) V., a tal fine, sentenze del 14 luglio 1998, [OSCURATO:PERSONA]Tech (
C‑284/95
,
EU:C:1998:352
, punto
22
) e del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C
263/18
,
EU:C:2019:1111
, punto
38
).
(
36
) V., in particolare, sentenze del 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio (
C‑149/96
,
EU:C:1999:574
, punto
47
); del 1o marzo 2005, [OSCURATO:PERSONA] (
C 377/02
,
EU:C:2005:121
, punto
39
); del 4 febbraio 2016, C & J [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C 659/13 e C34/14
,
EU:C:2016:74
, punto
85
), nonché del 18 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑207/17
,
EU:C:2018:840
, punto
44
).
(
37
) V., a tal fine, sentenze del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑21/14 P
,
EU:C:2015:494
, punti
40
e
41
); dell’8 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑511/13 P
,
EU:C:2015:553
, punti
60
e
61
), nonché del 18 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑207/17
,
EU:C:2018:840
, punti
47
e
48
).
(
38
) V. paragrafo 72 delle presenti conclusioni.
(
39
) Occorre ricordare in questo contesto che, come la Corte ha fatto osservare nella sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑21/14 P
,
EU:C:2015:494
, punto
48
), talune disposizioni del regolamento di base rivelano «l’intenzione del legislatore dell’Unione di adottare, [nell’]ambito [degli strumenti di difesa commerciale],
un approccio specifico
dell’ordinamento giuridico dell’Unione» (il corsivo è mio).
(
40
) V. paragrafi da 99 a 103 delle presenti conclusioni.
(
41
) Sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina (
C‑393/13 P
,
EU:C:2014:2245
, punto
20
).
(
42
) Sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina (
C‑393/13 P
,
EU:C:2014:2245
, punti
21
).
(
43
) V., ad esempio, considerando 36 del regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari dell’Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia (
GU 2008, L 343, pag. 1
); considerando 30 del regolamento (CE) n. 685/2008 del Consiglio del 17 luglio 2008 che abroga i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (
GU 2008, L 192, pag. 5
); considerando da 8 a 10 del regolamento (CE) n. 63/2008 del Consiglio del 21 gennaio 2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di diidromircenolo originario dell’India (
GU 2008, L 23, pag. 1
)
(
44
) Il «prezzo CIF» è il prezzo di un bene alla frontiera del paese importatore, ivi comprese le spese di assicurazione e di trasporto sostenute sino a tale punto o il prezzo di un servizio fornito ad un residente, prima del pagamento degli eventuali dazi o di altre imposte sulle importazioni e sui margini commerciali e di trasporto all’interno del paese.
(
45
) V., a tal fine, Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo,
Programma di formazione relativo all’Accordo dell’OMC sulle pratiche antidumping
, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2006, pag. 88, da cui risulta che la determinazione della sottoquotazione richiede un confronto di prezzi. Infatti, per calcolare i margini di pregiudizio attraverso il metodo dei prezzi sottoquotati, le autorità confrontano normalmente i prezzi medi ponderati alla rivendita adeguati praticati dai produttori esteri con i prezzi di modelli o di prodotti simili di produttori europei. La differenza tra i due corrisponde all’ammontare del pregiudizio, poiché il confronto dei prezzi adeguati dei produttori esteri ed europei viene effettuato sulla base di modelli o di prodotti identici. [OSCURATO:PERSONA], D.,
Action antidumping et droit de la concurrence dans l’Union européenne
, Parigi 2014, pag. 383, la sottoquotazione viene misurata confrontando la media dei prezzi di vendita dei produttori esportatori del paese considerato con la media dei prezzi di vendita nell’Unione del prodotto simile dell’industria dell’Unione, al netto di sconti e imposte, presi allo stesso stadio commerciale e adeguati quanto alle differenze di condizioni di pagamento. Tale confronto, per essere equo, comporta adeguamenti, in particolare per differenze di qualità o di caratteristiche fisiche tra i prodotti importati e i prodotti europei.
(
46
) V., a tal fine, Falcón y Tella, M.J., «Quelques remarques à propos de l’analogie en droit»,
Revue interdisciplinaire d’études juridiques
, 1998/2, volume 41, pag. 67; Riesenhuber, K.,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 2006, pag. 305; Murray, J.R., «[OSCURATO:PERSONA] of Analogy in [OSCURATO:PERSONA]»,
UCLA [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 29, n. 4, aprile 1982, pag. 833.
(
47
) V. paragrafo 105 delle presenti conclusioni.
(
48
) V. paragrafi da 72 a 74 delle presenti conclusioni.
(
49
) Sentenze del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑194/99 P
,
EU:C:2003:527
, punto
144
), del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punto
462
), e del 28 giugno 2018, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑564/16 P
,
EU:C:2018:509
, punto
64
).
(
50
) Benché l’articolo 3 dell’accordo antidumping dell’OMC («Determinazione dell’esistenza di un pregiudizio») non contenga alcuna disposizione simile a quella dell’articolo 2.4., gli organi di risoluzione delle controversie in seno all’OMC sembrano essere inclini ad esigere altresì che i prezzi siano «comparabili», vale a dire che siano confrontati «allo stesso livello commerciale», come mostrano le decisioni citate in appresso.
(
51
) Relazione dell’Organo d’appello, Cina – Dazi compensativi e dazi antidumping sui laminati a freddo d’acciaio elettrico a grani orientati, originari degli [OSCURATO:PERSONA], WT/DS414/AB/R, punto 200.
(
52
) Relazione del Gruppo speciale, Cina – Misure antidumping e compensative sui prodotti a base di pollo da carne originari degli [OSCURATO:PERSONA], WT/DS427/RW, punti 7.480 e 7.481. V., altresì, sentenze del 17 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑122/09
, non pubblicata,
EU:T:2011:46
, punto
79
) e del 10 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑301/16
,
EU:T:2019:234
, punto
189
).
(
53
) Sentenza del 30 novembre 2011, Transnational CompanyKazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
T‑107/08
,
EU:T:2011:704
).
(
54
) Sentenza del 30 novembre 2011, Transnational CompanyKazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
T‑107/08
,
EU:T:2011:704
, punto
63
). Il corsivo è mio.
(
55
) Al punto 63 della sentenza del 30 novembre 2011, Transnational CompanyKazchrome, ENRC Marketing/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
T‑107/08
,
EU:T:2011:704
), il Tribunale ha dichiarato che «
sono i prezzi negoziati
tra le ricorrenti e i clienti e non i prezzi in uno stadio intermedio
(…), sia pur esso avvenuto sul territorio comunitario, quelli che hanno potuto determinare la decisione dei clienti di acquistare i prodotti delle ricorrenti piuttosto che quelli dell’industria comunitaria» (il corsivo è mio).
(
56
) Sentenza del 10 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑301/16
,
EU:T:2019:234
, pounto 187) che fa a sua volta riferimento all’orientamento adottato dal Tribunale nella sentenza del 30 novembre 2011, Transnational CompanyKazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
T‑107/08
,
EU:T:2011:704
).
(
57
) V. considerando 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della [OSCURATO:PERSONA] del 15 aprile 2020 che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T‑300/16 (
GU 2020, L 118, pag. 1
).
(
58
) Sentenze del 10 aprile 2008, Marks & Spencer (
C‑309/06
,
EU:C:2008:211
, punto
51
) e dell’11 luglio 2013, Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑439/11 P
,
EU:C:2013:513
, punto
132
).
(
59
) Sentenza del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑376/15P e C‑377/15P
,
EU:C:2017:269
).
(
60
) Sentenza del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑376/15P e C‑377/15P
,
EU:C:2017:269
, punto
54
). Il corsivo è mio.
(
61
) Relazione del gruppo speciale, Comunità europee – Dazi antidumping sulle importazioni di lenzuola di cotone originarie dell’India – Ricorso dell’India all’articolo 21.5 del Memorandum di accordo sulla composizione delle controversie, WT/DS141/RW.
(
62
) V., supra, punto 6.78. (citazione: «La questione che dobbiamo risolvere è pertanto quella di stabilire se l’articolo 2.2.2, sub ii), imponga un qualsiasi obbligo per quanto riguarda la base sulla quale la media degli importi corrispondenti ai costi e ai profitti, che devono essere utilizzati per la costruzione del valore normale, deve essere ponderata e, in caso affermativo, se le CE abbiano agito, nella fattispecie, in maniera incompatibile con tale obbligo»).
(
63
) V. paragrafo 83 delle presenti conclusioni.
(
64
) V. paragrafo 90 delle presenti conclusioni.