CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come in atti- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7328/2023 pubblicata il14.11.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G. Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. - depositato in data 13.12.2019dinanzi al Tribunale di Civitavecchia nella procedura esecutiva immobiliareR.G.E. n. 287/2018 promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito anchesolo “Fino 2”), per il tramite della mandataria doValue s.p.a., relativa apignoramento della quota di 1/3 indiviso del bene sito in [OSCURATO:PERSONA] in dannodi [OSCURATO:PERSONA], allo stesso pervenuta per successione del padreAntonio Toscano - [OSCURATO:PERSONA] chiese al giudice dell’esecuzione diestinguere la procedura stessa “in ragione della rinuncia all’eredità effettuata dalsig. [OSCURATO:PERSONA] ed in quanto la prova della continuità delletrascrizioni sull’immobile subastato è stata fornita sulla base di una denuncia disuccessione e ciò in palese spregio dell’orientamento del supremo Collegio”. Inparticolare, dedusse l’opponente che [OSCURATO:PERSONA],effettivamente chiamato all’eredità del padre, vi aveva rinunciato con attonotarile il 20.07.2016.Costituitosi il contraddittorio con il creditore procedente, il giudicedell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione della procedura, ma il Collegio,accogliendo il reclamo proposto dall’opponente, la dispose. Fino 2 introdusse cosìil giudizio di merito.dell’esecuzione - avviò procedimento ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], iscritto al N. 1019/2020 R.G. “al fine di accertare e dichiarareai sensi e per gli effetti dell’art. 485 c.c. l’avvenuta accettazione ope legis, ovveroNumero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G. Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026in subordine tacita ex art. 476 c.c, da parte del [OSCURATO:PERSONA] AlessandroTOSCANO dell’eredità relitta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] TOSCANO”.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dichiarò la contumacia di GennaroAlessandro Toscano, fissando, previa ammissione della relativa prova richiestadalla Fino 2, l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’interrogatorio formale del convenuto.Successivamente, disposta la riunione dei suddetti giudizi, ed istruita la causa,il Tribunale di Civitavecchia accolse la domanda spiegata dalla procedente consentenza n. 670/2022, dichiarando l’avvenuta accettazione tacita da parteGennaro [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità relitta dal padre [OSCURATO:PERSONA], nellamisura di 1/3, e ordinando la relativa trascrizione sul cespite pignorato; rigettòl’opposizione ex art. 619 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA]; infine, regolò le spese.[OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace nel giudizio di primo grado,propose appello, deducendo l’erroneità della sentenza: (i) per non aver il giudicedi primo grado - in violazione degli artt. artt. 143, 160 e 354 c.p.c. - rilevato lanullità della notifica dell’atto di citazione introduttiva della fase di meritodell’opposizione ex art. 619 c.p.c. nonché la nullità della detta citazione per laconcessione di un termine a comparire inferiore a quello di legge; (ii) per aver ilTribunale, in violazione degli artt. 100, 223, 476 e 519 c.p.c. e dell’art. 2697c.c., erroneamente ritenuta accettata l’eredità sulla scorta di meri elementipresuntivi.Si costituì [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale in relazioneall’opposizione ex art. 619 c.p.c. Si costituì anche Fino 2, chiedendo dichiararsil’inammissibilità degli appelli.Numero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G. Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con sentenza del 14.11.2023, la Corte d’appello di Roma dichiarò l’appelloprincipale inammissibile perché tardivamente proposto, con conseguenteinammissibilità dell’incidentale. Rilevò in particolare il giudice d’appello che ilgravame principale era stato proposto (con atto notificato il 7.12.2022) oltre iltermine previsto dall’art. 327 c.p.c. rispetto alla pubblicazione della sentenza diprimo grado avvenuta in data 1.6.2022; che risultava infondata l’eccezione delToscano circa la propria incolpevole mancata partecipazione al processo, stantela regolarità dell’iter notificatorio degli atti introduttivi.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Gennaro AlessandroToscano, sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso doValues.p.a. n.q. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Le parti costituite hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 112, 115, 116, 143,164 e 327 cpc; art. 2697 cc”. Il ricorrente sostiene, anzitutto, che, poiché lasentenza di primo grado è stata pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.ed egli non era presente, all’appello da lui proposto non poteva applicarsi iltermine lungo per impugnare, donde l’erroneità della statuizione circa la tardivaproposizione dell’appello stesso. Inoltre, risulta errato anche il suo presupposto,ossia la ritenuta ritualità della notifica della citazione di primo grado, atteso chela Corte d’appello ha ritenuto esaustiva l’indicazione dele “vane ricerche”effettuate ai sensi dell’art. 143 c.p.c. dall’ufficiale giudiziario, così di fattoNumero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G. Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026omettendo di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame circa l’assenza dellaconcreta indicazione delle ricerche effettivamente disposte in loco.2.1 - Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.In tema di notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., è noto che la valutazione circal’adeguatezza o meno delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario costituiscequestione fattuale, rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito,occorrendo però pur sempre che dette ricerche siano effettive (si veda, alriguardo, la recente Cass. n. 17649/2025).Nella specie, il ricorrente assume che la dicitura della relata in questione (“vanele ricerche ed informazioni”) sia talmente generica da non attestare alcunché.Tuttavia, il ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto dei documentipresupposti dall’istanza di notifica ex art. 143 c.p.c. che precede la relata(riprodotta a p. 18 del ricorso), in special modo il certificato anagrafico rilasciatodal Comune di [OSCURATO:PERSONA], così non consentendo a questa Corte di valutarela decisività delle censure complessivamente spiegate, donde l’inammissibilitàdel ricorso.3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza nei rapporti con doValue s.p.a. n.q., mentre nulla va disposto neirapporti con [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G. Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 1.900,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali inmisura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data13.2.2026.Il Presidente