CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di A ppello di Bari del 4dicembre 2024 con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani di condanna in ordine al reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e d è stata disposta la esecuzione di detta sentenza. Rilevato cheil motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la condanna pur in assenza di prove,è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche ed eccentriche a fronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui invoca la prescrizione del reato, posto che il termine di anni sette e mesi sei decorrente dalla data di consumazione del reato (9 febbraio 2017) non era ancora decorso alla data della sentenza di primo grado intervenuta in data 20 novembre 2023. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]