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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15679/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 3/4/2017 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di incendio colposo cagionato per imprudenza ed imperizia nell'area adiacente all'impresa IBC [OSCURATO:PERSONA], cui era stato concesso in uso il capannone della AD [OSCURATO:PERSONA] della quale l'imputato era dipendente con il compito di eseguire opere di riordino e di pulizia.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero del proprio difensore, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 350 cod. proc. pen. per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti contenute nel rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo evidenzia che la Corte d'Appello, pur avendo affermato che le dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza del fatto dal Cuberli e riportate sotto la casella "dichiarazione spontanea" non sono utilizzabili, ha tuttavia inteso valorizzare il fatto che il Cuberli alla domanda fatta dai Vigili del Fuoco in ordine alle possibili cause dell'incendio non abbia fornito alcuna indicazione idonea ad allontanare l'attenzione da sé.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, sub specie di manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per l'esistenza del ragionevole dubbio, in quanto la Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni rese dai testi operando una propria ricostruzione dei fatti per confermare la condanna dell'imputato.

In particolare, la Corte non ha tenuto conto che non era stata accertata la sola presenza del Cuberli sul luogo dell'intervento, che non era stato escluso che si trattasse di incendio dovuto a caso fortuito, che uno dei tre lati dell'area era privo di recinzione e che neanche si era accertato che l'incendio fosse penalmente rilevante rendendo sul punto una motivazione illogica e frutto di prova travisata.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 423 e 449 cod. pen., rilevando che la Corte d'Appello ha erroneamente qualificato il fatto come incendio penalmente rilevante, pur essendo emerso che si trattava di un fuoco di modeste dimensioni.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Deduce il ricorrente che il giudice di merito avrebbe fondato la propria decisione su dichiarazioni autoindizianti rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti, in violazione dell'art. 350 cod. proc. pen.

Ebbene,dalla lettura di entrambe le sentenze di merito che, in presenza di una c.d. doppia conforme, costituiscono un unico plesso motivatorio, si evince che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ben lungi dal fondarsi sulle dichiarazioni spontanee dal medesimo rese, ha invece valorizzato unicamente il contegno tenuto dal Cuberli che era presente sul luogo al momento dell'intervento, ovvero la circostanza che alla domanda dei Vigili del Fuoco in ordine alle possibili cause dell'incendio lo stesso non abbia fornito alcuna indicazione idonea ad allontanare l'attenzione da sé come avrebbe fatto se nulla avesse saputo dell'incendio e si fosse trovato lì per caso.

La Corte territoriale ha così conferito rilievo, nella ricostruzione dei fatti ed in particolare delle cause dell'incendio, unitamente ad altri elementi, a ciò che il medesimo non avrebbe detto ed a tutte le circostanze del caso che, come puntualmente evidenziato in particolare nella sentenza di primo grado, non hanno consentito una spiegazione alternativa circa la genesi del fuoco.

Ne deriva, pertanto, che la censura fondata sull'uso di dichiarazioni inutilizzabili non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata e non ne coglie quindi l'effettiva ratio decidendi risultando quindi inconferente e come tale inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero, la motivazione resa dalla Corte in ordine alla penale responsabilità dell'imputato non si palesa né manifestamente illogica né contraddittoria.

La sentenza si fonda sulle risultanze istruttorie da cui era emerso che il Cuberli stava effettuando lavori di pulizia nell'area interessata, che non vi erano altri operai e che era stato lui a chiamare i Vigili del Fuoco fermandosi anche ad attenderli; circostanze da cui era emerso che fosse solo lui ad essere presente sul luogo dell'incendio.

3. Il terzo motivo è infondato.

Secondo l'assunto di parte ricorrente la Corte d'appello erroneamente avrebbe ritenuto l'incendio penalmente rilevante laddove, invece, si sarebbe trattato di un incendio di modeste dimensioni.

Ebbene dalla lettura di entrambe le pronunce di merito, si evince come il fuoco che si era propagato nell'area esterna del capannone in uso all'azienda IBC aveva le caratteristiche dell'incendio e ciò in quanto si era diffuso su un'area piuttosto vasta ed aveva attinto materiali ammassati tra cui legname, residui di coperture e parti in vetroresina, rifiuti vari in plastica ed alluminio oltre a dei metri cubi di materiale inerte presumibilmente contenente amianto.

Peraltro, in assenza dell'intervento dei Vigili, il fuoco si sarebbe esteso alle sterpaglie presenti nell'area come evidenziato nelle foto prodotte nel giudizio di primo grado, essendo quindi suscettibile di espandersi ulteriormente ed in modo incontrollato.

Al riguardo va rilevato che ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Leonetti, Rv. 282701; Sez. 1, n. 14263 del 23/2/2017, Ajmi, Rv. 269842).

Il tratto differenziale decisivo, dunque, vertendosi in tema di reati contro la pubblica incolumità è il pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone è stato, e di ciò, nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto con una motivazione logica e congrua, che opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte, e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità.

4. Per i motivi sopra esposti il ricorso, prtanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 o 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 3/4/2017 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di incendio colposo cagionato per imprudenza ed imperizia nell'area adiacente all'impresa IBC [OSCURATO:PERSONA], cui era stato concesso in uso il capannone della AD [OSCURATO:PERSONA] della quale l'imputato era dipendente con il compito di eseguire opere di riordino e di pulizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero del proprio difensore, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 350 cod. proc. pen. per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti contenute nel rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco. Al riguardo evidenzia che la Corte d'Appello, pur avendo affermato che le dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza del fatto dal Cuberli e riportate sotto la casella "dichiarazione spontanea" non sono utilizzabili, ha tuttavia inteso valorizzare il fatto che il Cuberli alla domanda fatta dai Vigili del Fuoco in ordine alle possibili cause dell'incendio non abbia fornito alcuna indicazione idonea ad allontanare l'attenzione da sé. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, sub specie di manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per l'esistenza del ragionevole dubbio, in quanto la Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni rese dai testi operando una propria ricostruzione dei fatti per confermare la condanna dell'imputato. In particolare, la Corte non ha tenuto conto che non era stata accertata la sola presenza del Cuberli sul luogo dell'intervento, che non era stato escluso che si trattasse di incendio dovuto a caso fortuito, che uno dei tre lati dell'area era privo di recinzione e che neanche si era accertato che l'incendio fosse penalmente rilevante rendendo sul punto una motivazione illogica e frutto di prova travisata. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 423 e 449 cod. pen., rilevando che la Corte d'Appello ha erroneamente qualificato il fatto come incendio penalmente rilevante, pur essendo emerso che si trattava di un fuoco di modeste dimensioni. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Deduce il ricorrente che il giudice di merito avrebbe fondato la propria decisione su dichiarazioni autoindizianti rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti, in violazione dell'art. 350 cod. proc. pen. Ebbene,dalla lettura di entrambe le sentenze di merito che, in presenza di una c.d. doppia conforme, costituiscono un unico plesso motivatorio, si evince che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ben lungi dal fondarsi sulle dichiarazioni spontanee dal medesimo rese, ha invece valorizzato unicamente il contegno tenuto dal Cuberli che era presente sul luogo al momento dell'intervento, ovvero la circostanza che alla domanda dei Vigili del Fuoco in ordine alle possibili cause dell'incendio lo stesso non abbia fornito alcuna indicazione idonea ad allontanare l'attenzione da sé come avrebbe fatto se nulla avesse saputo dell'incendio e si fosse trovato lì per caso. La Corte territoriale ha così conferito rilievo, nella ricostruzione dei fatti ed in particolare delle cause dell'incendio, unitamente ad altri elementi, a ciò che il medesimo non avrebbe detto ed a tutte le circostanze del caso che, come puntualmente evidenziato in particolare nella sentenza di primo grado, non hanno consentito una spiegazione alternativa circa la genesi del fuoco. Ne deriva, pertanto, che la censura fondata sull'uso di dichiarazioni inutilizzabili non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata e non ne coglie quindi l'effettiva ratio decidendi risultando quindi inconferente e come tale inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Ed invero, la motivazione resa dalla Corte in ordine alla penale responsabilità dell'imputato non si palesa né manifestamente illogica né contraddittoria. La sentenza si fonda sulle risultanze istruttorie da cui era emerso che il Cuberli stava effettuando lavori di pulizia nell'area interessata, che non vi erano altri operai e che era stato lui a chiamare i Vigili del Fuoco fermandosi anche ad attenderli; circostanze da cui era emerso che fosse solo lui ad essere presente sul luogo dell'incendio. 3. Il terzo motivo è infondato. Secondo l'assunto di parte ricorrente la Corte d'appello erroneamente avrebbe ritenuto l'incendio penalmente rilevante laddove, invece, si sarebbe trattato di un incendio di modeste dimensioni. Ebbene dalla lettura di entrambe le pronunce di merito, si evince come il fuoco che si era propagato nell'area esterna del capannone in uso all'azienda IBC aveva le caratteristiche dell'incendio e ciò in quanto si era diffuso su un'area piuttosto vasta ed aveva attinto materiali ammassati tra cui legname, residui di coperture e parti in vetroresina, rifiuti vari in plastica ed alluminio oltre a dei metri cubi di materiale inerte presumibilmente contenente amianto. Peraltro, in assenza dell'intervento dei Vigili, il fuoco si sarebbe esteso alle sterpaglie presenti nell'area come evidenziato nelle foto prodotte nel giudizio di primo grado, essendo quindi suscettibile di espandersi ulteriormente ed in modo incontrollato. Al riguardo va rilevato che ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Leonetti, Rv. 282701; Sez. 1, n. 14263 del 23/2/2017, Ajmi, Rv. 269842). Il tratto differenziale decisivo, dunque, vertendosi in tema di reati contro la pubblica incolumità è il pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone è stato, e di ciò, nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto con una motivazione logica e congrua, che opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte, e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità. 4. Per i motivi sopra esposti il ricorso, prtanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 o 20
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