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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2019

Cassazione n. 05031/2024

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ORDINANZA sul ricorso n.28166/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], p.i. 01407680535, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., p.i. 00774430151, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Ludovisi n. 35 controricorrente avverso la sentenza n. 2390/2019 della Corte d’appello di Milano pubblicata il 3-6-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-2- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: agenzia -recesso per giusta causa R.G.28166/2019 C.C. 9-2-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza parziale n. 8765/2017 del Tribunale di Milano che ha dichiarato l’inesistenza di giusta causa di recesso invocata dalla stessa in data 11-1-2012 e quindi l’inesistenza del diritto della stessa di cessare senza preavviso il rapporto di agenzia di assicurazioni con Assiconsult s.r.l. e per l’effetto ha dichiarato il diritto di Assiconsult s.r.l. di percepire dalla Compagnia Italiana ai sensi dell’Accordo N azionale A genti 2003 l’indennità sostitutiva del preavviso, le indennità terminali, la somma aggiuntiva, le provvigioni.

La Corte d’appello di Miliano con sentenza n. 2390/2019 depositata il 3-6-2019 ha accolto l’appello, ha accertato l’esistenza della giusta causa di recesso di cui alla comunicazione in data 11-1- 2012 e per l’effetto la legittimità del recesso, ha dichiarato dovute ad Assiconsult s.r.l. solo le indennità di cui agli artt. da 27 a 33 dell’ANA 2003, nonché le provvigioni, che ha determinato rispettivamente in Euro 42.304,80 ed Euro 7.975,31, con gli interessi; ha condannato Assiconsult s.r.l. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.

Posto che il recesso per giusta causa era stato esercitato con la comunicazione di data 11-1-2012 sulla base della scoperta che l’agente Assiconsult avrebbe eseguito su tre polizze numerose operazioni di storno della polizza per “disdetta per non accettazione premio”, con conseguente riaccredito sul monte sconti in dotazione dell’agente della complessiva somma di Euro 161.315,24, la Corte d’appello ha dichiarato che dalle deposizioni risultava che Compagnia Italiana poteva accedere al sistema Sigea solo per la consultazione e la [OSCURATO:PERSONA], poteva subentrare solo per autorizzare deroghe a determinate condizioni e sempre su richiesta delle agenzie; ha dichiarato essere indubbio che la gestione operativa delle polizze era riconducibile all’Agenzia, così come l’operazione di “disdetta per non accettazione premio” era di competenza della stessa Agenzia ed era seguita dalla restituzione dello sconto per il suo riutilizzo mediante riaccredito eseguito direttamente dal programma.

Ha aggiunto che era evidente che la disdetta delle polizze era appannaggio esclusivo dell’Agenzia, a ess a era collegato il riaccredito dello sconto ed era altrettanto pacifico che la reiterazione dell’operazione, come avvenuta nella specie, era ascrivibile all’Agenzia che aveva la gestione operativa in via esclusiva della polizza.

Ha dichiarato che a nulla rilevava che ciò potesse essere imputato a un anomalo funzionamento del sistema Agea, in quanto l’agente era in grado di avvedersi dell’indebito riaccredito e ha rilevato che la valutazione dei documenti estratti dal sistema Agea eseguita dal giudice di primo grado non era condivisibile, in quanto i documenti rilevavano le reiterate operazioni eseguite e l’ammontare dello sconto procurato e riaccreditato automaticamente e i testimoni Milano e Corradini avevano precisato che i documenti erano estrazioni dal sistema.

Ha altresì considerato la risposta di Assiconsult alla richiesta di chiarimenti inviata in data 23-11-2011 da Compagnia Italiana, la politica di riduzione degli sconti attuata da Compagnia Italiana dal 2011, il dato che le altre supposte ragioni indicate da Assiconsult per giustificare il complotto ordito nei suoi confronti erano indimostrate e ha concluso che era stata data prova della sussistenza della giusta causa di recesso. 2.Avverso la sentenza Assiconsult s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a unicomotivo.

Compagnia Italiana di [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il consigliere delegato ha depositato in data 11 - 9 - 2023 proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. di definizione anticipata del ricorso nel senso di dichiararne l’inammissibilità e in data 18-10-2023 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con istanza de l difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso e il suo accoglimento.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le partihanno depositato memorie illustrative.

All’esito della camera di consiglio del 9 - 2 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso rubricato “ art. 350 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto controverso che è stato oggetto di discussione tra le parti” Assiconsult s.r.l. lamenta che la sentenza impugnata abbia totalmente omesso l’esame del tema della tracciatura sul sistema Sigea dell’operatore che aveva eseguito le operazioni.

Evidenzia che il sistema Sigea, attraverso pin e password, consentiva a Compagnia Italiana di risalire agli autori delle operazioni inserite e quindi anche delle operazioni contestate e rileva che ciò indica che mediante quel tipo di indagine era possibile risalire al dato determinante dell’intera controversia; valorizza che la sentenza di primo grado aveva considerato che Compagnia Italiana avrebbe potuto identificare gli operatori che avevano compiuto le operazionie quindi li avrebbe potuti indicare nominativamente e lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto di questa circostanza, svolgendo il ragionamento su un piano deduttivo.

Sostiene che Compagnia Italiana fosse a conoscenza delle modalità con le quali le operazioni erano state eseguite e quindi del nominativo del suo autore e cioè di un dato inequivocabile al fine di dimostrare la giusta causa del suo recesso, per cui avrebbe dovuto spiegare la ragione della mancata produzione della prova cardine.

Dichiarache tale mancata produzione si giustificava in quanto il documento avrebbe dimostrato la totale estraneità di Assiconsult s.r.l. agli addebiti e a ggiunge che i documenti r iferiti alle ‘videate’ relative alle operazioni non erano probanti, in quanto nulla dicevano sulla genuinità del percorso digitale. 2.Il ricorso è infondato e neppure gli argomenti svolti dalla ricorrente per chiedere la decisione della causa dopo la proposta di definizione anticipataadducono argomenti a sostegno della sua tesi.

E’ acquisito il principio secondo il quale l’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. come riformulato dall’art. 54 d.l. 83/2012 conv. in legge 134/2012 ha introdotto vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia; quindi, per quanto qui interessa, laricorrente deve indicare la decisività del fatto,fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione del giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01).

Il fatto controverso e decisivo per il giudizio deve consistere in un preciso accadimento o in un a precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass. Sez. 5 8- 10-2014 n. 21152 Rv. 632989-01, Cass. Sez. 6-1 26-1-2022 n. 2268 Rv. 663758-01); ugualmente, risulta irrilevante la mancata valutazione degli elementi meramente indiziari, in quanto il difetto relativo alla loro mancata valutazione non può costituire punto decisivo, implicando non un giudizio di certezza ma di mera probabilità rispetto all’astratta possibilità di una diversa soluzione (Cass. Sez. 1 19-2-2018 n. 3960 Rv. 647419-01).Nella fattispecie le deduzioni della ricorrente, nonostante lo sforzo profuso anche nella richiesta di decisione dopo il deposito della proposta di definizione anticipata, non sono utili a individuare un fatto avente le caratteristiche richieste dall’art. 360 co. 1n.5 cod. proc. civ.

Nella parte in cuile deduzioni sono volte a lamenta re l’omesso esame della mancata individuazione dei soggetti che avevano compiuto le operazioni irregolari in forza delle quali Assiconsult s.r.l. aveva ottenuto un riaccredito indebito di Euro 161.315,24, non si configura omesso esamedi fatto decisivo; ciò in quanto la sentenza impugnata sulla base delle dichiarazioni testimoniali ha accertato che le operazioni erano ascrivibili all’agenzia Assiconsult, la quale aveva la gestione esclusiva delle polizze sulle quali erano state eseguite le operazioni indebite.

La sentenza ha anche espressamente dichiarato, svolgendo l’accertamento in fatto ad essa spettante e insindacabile in questa sede in quanto immune da vizilogici e giuridici, che, se anche le operazioni fossero state da imputare a un anomalo funzionamento del sistema Sigea, comunque l’Agenzia era in grado di avvedersi dell’indebito riaccredito e alla stessa spettava di svolgere il necessario controllo sull’operato dei suoi collaboratori.

In questo modo, la sentenza ha imputato all’agenzia Assiconsult la responsabilità per omissione del controllo che prescindeva dall’individuazione dei soggetti che avevano eseguito le operazioni.

N on ha pregio l’affermazione della ricorrente nella memoria, secondo la quale in tal modo la sentenza ha presupposto il fatto non provato che le operazioni anomale fossero state eseguite dai collaboratori di Assiconsult: il controllo che Assiconsult doveva eseguire secondo la sentenza impugnata era in primo luogo sui riaccrediti -e non su chi li aveva eseguiti-, sulla base del dato di fatto -rimesso all’apprezzamento del giudice di merito- che un numero di accrediti così numeroso e di ammontare complessivo così elevato non potesse passare inosservato all’agente operante secondo diligenza.

Inoltre, neppure nella parte in cui le deduzioni del la ricorrente sono volte a lamentare l’omesso esame del fatto che la mandante Compagnia Italiana non abbia fornito-né in giudizio né in risposta alle richieste dell’agente nell’immediatezza del fatto- il nome dei soggetti che avevano eseguito le operazioni, nonostante essa fosse in grado di individuarli attraverso la tracciatura delle operazioni eseguite ne l sistema operativo, si riesce a individua re un fatto avente i requisiti richiesti dall’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.

L ’affermazione della ricorrente, in quantopresuppone che i nomi degli operatori non siano stati dichiarati perchéavrebbero dimostrato l’estraneità di Assiconsult s.r.l. ai fatti, in primo luogosi concreta in una petizione di principio o in un argomento difensivo, che in sé non incide sulla valutazione delle prove eseguite svolta dalla Corte d’appello sulla base del suo potere di accertamento del fatto.

Inoltre,l’affermazione non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata, secondo la quale Assiconsult avrebbe dovuto svolgere il necessario controllo che avrebbe fatto emergere l’abusivo riaccredito; infatti, è evidente che tale deduzione esclude la decisività del fatto del quale si lamenta l’omesso esame, in quanto era l’Agenzia che avrebbe dovuto dedurre per quale ragione non avesse svolto i controlli o per quale ragione le operazioni anomale non fossero emerse dai controlli.

Del resto, le ulteriori affermazion i della ricorrente -nella parte in cui sottintende che le operazioni fossero da ascrivere all’iniziativa di Compagnia Italiana che intendeva sbarazzarsi dell’agente Assiconsult o comunque di altro soggetto che la voleva estromettere dal mercatoe perciò fossero espressione di un complotto ordito ai suoi danni-ulteriormente escludono l’esistenza del vizio ex art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ., in quanto non ricorre omesso esame:la sentenza ha preso espressamente in considerazione la tesi dell’esistenza di un asserito complotto (pagg. 7 e 8) e lo ha escluso sullabase degli elementi probatori a disposizione. 3.Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.

Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento a favore della controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.

Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez.

U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi, iva e cpa ex lege; condanna altresì la ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. di Euro 3.000,00 a favore della controricorrente e di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n.28166/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], p.i. 01407680535, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., p.i. 00774430151, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Ludovisi n. 35 controricorrente avverso la sentenza n. 2390/2019 della Corte d’appello di Milano pubblicata il 3-6-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-2- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: agenzia -recesso per giusta causa R.G.28166/2019 C.C. 9-2-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza parziale n. 8765/2017 del Tribunale di Milano che ha dichiarato l’inesistenza di giusta causa di recesso invocata dalla stessa in data 11-1-2012 e quindi l’inesistenza del diritto della stessa di cessare senza preavviso il rapporto di agenzia di assicurazioni con Assiconsult s.r.l. e per l’effetto ha dichiarato il diritto di Assiconsult s.r.l. di percepire dalla Compagnia Italiana ai sensi dell’Accordo N azionale A genti 2003 l’indennità sostitutiva del preavviso, le indennità terminali, la somma aggiuntiva, le provvigioni. La Corte d’appello di Miliano con sentenza n. 2390/2019 depositata il 3-6-2019 ha accolto l’appello, ha accertato l’esistenza della giusta causa di recesso di cui alla comunicazione in data 11-1- 2012 e per l’effetto la legittimità del recesso, ha dichiarato dovute ad Assiconsult s.r.l. solo le indennità di cui agli artt. da 27 a 33 dell’ANA 2003, nonché le provvigioni, che ha determinato rispettivamente in Euro 42.304,80 ed Euro 7.975,31, con gli interessi; ha condannato Assiconsult s.r.l. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. Posto che il recesso per giusta causa era stato esercitato con la comunicazione di data 11-1-2012 sulla base della scoperta che l’agente Assiconsult avrebbe eseguito su tre polizze numerose operazioni di storno della polizza per “disdetta per non accettazione premio”, con conseguente riaccredito sul monte sconti in dotazione dell’agente della complessiva somma di Euro 161.315,24, la Corte d’appello ha dichiarato che dalle deposizioni risultava che Compagnia Italiana poteva accedere al sistema Sigea solo per la consultazione e la [OSCURATO:PERSONA], poteva subentrare solo per autorizzare deroghe a determinate condizioni e sempre su richiesta delle agenzie; ha dichiarato essere indubbio che la gestione operativa delle polizze era riconducibile all’Agenzia, così come l’operazione di “disdetta per non accettazione premio” era di competenza della stessa Agenzia ed era seguita dalla restituzione dello sconto per il suo riutilizzo mediante riaccredito eseguito direttamente dal programma. Ha aggiunto che era evidente che la disdetta delle polizze era appannaggio esclusivo dell’Agenzia, a ess a era collegato il riaccredito dello sconto ed era altrettanto pacifico che la reiterazione dell’operazione, come avvenuta nella specie, era ascrivibile all’Agenzia che aveva la gestione operativa in via esclusiva della polizza. Ha dichiarato che a nulla rilevava che ciò potesse essere imputato a un anomalo funzionamento del sistema Agea, in quanto l’agente era in grado di avvedersi dell’indebito riaccredito e ha rilevato che la valutazione dei documenti estratti dal sistema Agea eseguita dal giudice di primo grado non era condivisibile, in quanto i documenti rilevavano le reiterate operazioni eseguite e l’ammontare dello sconto procurato e riaccreditato automaticamente e i testimoni Milano e Corradini avevano precisato che i documenti erano estrazioni dal sistema. Ha altresì considerato la risposta di Assiconsult alla richiesta di chiarimenti inviata in data 23-11-2011 da Compagnia Italiana, la politica di riduzione degli sconti attuata da Compagnia Italiana dal 2011, il dato che le altre supposte ragioni indicate da Assiconsult per giustificare il complotto ordito nei suoi confronti erano indimostrate e ha concluso che era stata data prova della sussistenza della giusta causa di recesso. 2.Avverso la sentenza Assiconsult s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a unicomotivo. Compagnia Italiana di [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso. Il consigliere delegato ha depositato in data 11 - 9 - 2023 proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. di definizione anticipata del ricorso nel senso di dichiararne l’inammissibilità e in data 18-10-2023 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con istanza de l difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso e il suo accoglimento. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le partihanno depositato memorie illustrative. All’esito della camera di consiglio del 9 - 2 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso rubricato “ art. 350 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto controverso che è stato oggetto di discussione tra le parti” Assiconsult s.r.l. lamenta che la sentenza impugnata abbia totalmente omesso l’esame del tema della tracciatura sul sistema Sigea dell’operatore che aveva eseguito le operazioni. Evidenzia che il sistema Sigea, attraverso pin e password, consentiva a Compagnia Italiana di risalire agli autori delle operazioni inserite e quindi anche delle operazioni contestate e rileva che ciò indica che mediante quel tipo di indagine era possibile risalire al dato determinante dell’intera controversia; valorizza che la sentenza di primo grado aveva considerato che Compagnia Italiana avrebbe potuto identificare gli operatori che avevano compiuto le operazionie quindi li avrebbe potuti indicare nominativamente e lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto di questa circostanza, svolgendo il ragionamento su un piano deduttivo. Sostiene che Compagnia Italiana fosse a conoscenza delle modalità con le quali le operazioni erano state eseguite e quindi del nominativo del suo autore e cioè di un dato inequivocabile al fine di dimostrare la giusta causa del suo recesso, per cui avrebbe dovuto spiegare la ragione della mancata produzione della prova cardine. Dichiarache tale mancata produzione si giustificava in quanto il documento avrebbe dimostrato la totale estraneità di Assiconsult s.r.l. agli addebiti e a ggiunge che i documenti r iferiti alle ‘videate’ relative alle operazioni non erano probanti, in quanto nulla dicevano sulla genuinità del percorso digitale. 2.Il ricorso è infondato e neppure gli argomenti svolti dalla ricorrente per chiedere la decisione della causa dopo la proposta di definizione anticipataadducono argomenti a sostegno della sua tesi. E’ acquisito il principio secondo il quale l’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. come riformulato dall’art. 54 d.l. 83/2012 conv. in legge 134/2012 ha introdotto vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia; quindi, per quanto qui interessa, laricorrente deve indicare la decisività del fatto,fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione del giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01). Il fatto controverso e decisivo per il giudizio deve consistere in un preciso accadimento o in un a precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass. Sez. 5 8- 10-2014 n. 21152 Rv. 632989-01, Cass. Sez. 6-1 26-1-2022 n. 2268 Rv. 663758-01); ugualmente, risulta irrilevante la mancata valutazione degli elementi meramente indiziari, in quanto il difetto relativo alla loro mancata valutazione non può costituire punto decisivo, implicando non un giudizio di certezza ma di mera probabilità rispetto all’astratta possibilità di una diversa soluzione (Cass. Sez. 1 19-2-2018 n. 3960 Rv. 647419-01).Nella fattispecie le deduzioni della ricorrente, nonostante lo sforzo profuso anche nella richiesta di decisione dopo il deposito della proposta di definizione anticipata, non sono utili a individuare un fatto avente le caratteristiche richieste dall’art. 360 co. 1n.5 cod. proc. civ. Nella parte in cuile deduzioni sono volte a lamenta re l’omesso esame della mancata individuazione dei soggetti che avevano compiuto le operazioni irregolari in forza delle quali Assiconsult s.r.l. aveva ottenuto un riaccredito indebito di Euro 161.315,24, non si configura omesso esamedi fatto decisivo; ciò in quanto la sentenza impugnata sulla base delle dichiarazioni testimoniali ha accertato che le operazioni erano ascrivibili all’agenzia Assiconsult, la quale aveva la gestione esclusiva delle polizze sulle quali erano state eseguite le operazioni indebite. La sentenza ha anche espressamente dichiarato, svolgendo l’accertamento in fatto ad essa spettante e insindacabile in questa sede in quanto immune da vizilogici e giuridici, che, se anche le operazioni fossero state da imputare a un anomalo funzionamento del sistema Sigea, comunque l’Agenzia era in grado di avvedersi dell’indebito riaccredito e alla stessa spettava di svolgere il necessario controllo sull’operato dei suoi collaboratori. In questo modo, la sentenza ha imputato all’agenzia Assiconsult la responsabilità per omissione del controllo che prescindeva dall’individuazione dei soggetti che avevano eseguito le operazioni. N on ha pregio l’affermazione della ricorrente nella memoria, secondo la quale in tal modo la sentenza ha presupposto il fatto non provato che le operazioni anomale fossero state eseguite dai collaboratori di Assiconsult: il controllo che Assiconsult doveva eseguire secondo la sentenza impugnata era in primo luogo sui riaccrediti -e non su chi li aveva eseguiti-, sulla base del dato di fatto -rimesso all’apprezzamento del giudice di merito- che un numero di accrediti così numeroso e di ammontare complessivo così elevato non potesse passare inosservato all’agente operante secondo diligenza. Inoltre, neppure nella parte in cui le deduzioni del la ricorrente sono volte a lamentare l’omesso esame del fatto che la mandante Compagnia Italiana non abbia fornito-né in giudizio né in risposta alle richieste dell’agente nell’immediatezza del fatto- il nome dei soggetti che avevano eseguito le operazioni, nonostante essa fosse in grado di individuarli attraverso la tracciatura delle operazioni eseguite ne l sistema operativo, si riesce a individua re un fatto avente i requisiti richiesti dall’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. L ’affermazione della ricorrente, in quantopresuppone che i nomi degli operatori non siano stati dichiarati perchéavrebbero dimostrato l’estraneità di Assiconsult s.r.l. ai fatti, in primo luogosi concreta in una petizione di principio o in un argomento difensivo, che in sé non incide sulla valutazione delle prove eseguite svolta dalla Corte d’appello sulla base del suo potere di accertamento del fatto. Inoltre,l’affermazione non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata, secondo la quale Assiconsult avrebbe dovuto svolgere il necessario controllo che avrebbe fatto emergere l’abusivo riaccredito; infatti, è evidente che tale deduzione esclude la decisività del fatto del quale si lamenta l’omesso esame, in quanto era l’Agenzia che avrebbe dovuto dedurre per quale ragione non avesse svolto i controlli o per quale ragione le operazioni anomale non fossero emerse dai controlli. Del resto, le ulteriori affermazion i della ricorrente -nella parte in cui sottintende che le operazioni fossero da ascrivere all’iniziativa di Compagnia Italiana che intendeva sbarazzarsi dell’agente Assiconsult o comunque di altro soggetto che la voleva estromettere dal mercatoe perciò fossero espressione di un complotto ordito ai suoi danni-ulteriormente escludono l’esistenza del vizio ex art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ., in quanto non ricorre omesso esame:la sentenza ha preso espressamente in considerazione la tesi dell’esistenza di un asserito complotto (pagg. 7 e 8) e lo ha escluso sullabase degli elementi probatori a disposizione. 3.Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento a favore della controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi, iva e cpa ex lege; condanna altresì la ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. di Euro 3.000,00 a favore della controricorrente e di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unifica
Sentenza Cassazione n. 05031/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris