Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34988/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

bunale di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Milano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli,ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento riguardantel’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da Francescoal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2025, ha sollevato conflittonegativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Milano ilquale, in precedenza, si era dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti aquesta Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.2.

L'originaria declinatoria di competenza da parte del Tribunale disorveglianza di Milano muoveva dalla constatazione che, con riferimento aimedesimi titoli esecutivi successivamente confluiti nel cumulo SIEP 2021/420, ilcondannato aveva già presentato istanze di misure alternative alla detenzionequando si trovava in stato di libertà al Tribunale di sorveglianza di Napoli, pressocui erano stati instaurati i relativi procedimenti SIUS 2019/7588 e SIUS2022/3538.Tali istanze non erano state, tuttavia, decise nel merito perché il Tribunale disorveglianza di Napoli, con due decreti in data 5 marzo 2025, aveva dichiarato ilnon luogo a provvedere sulla scorta della considerazione che, nelle more eprecisamente il 16 gennaio 2025, era stato emesso un nuovo ordine diesecuzione da parte della Procura della repubblica presso il Tribunale di TorreAnnunziata, in esito al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto il 20 febbraio2025 e ristretto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale di Milano tale sopravvenienza non era idonea incideresulla competenza, già radicatasi presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli nelmomento in cui erano proposte le originarie istanze di misura alternativa e chetale radicamento conservava efficacia anche dopo il sopravvenuto cumulo dellepene e l’inizio dello stato detentivo, per il principio della perpetuatiojurisdictionis.3.

La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente, sul rilievo che leoriginarie istanze di misure alternative erano state presentate quando ilcondannato si trovava in stato di libertà, in relazione a due ordini di esecuzioneemessi rispettivamente nel 2019 e nel 2022.

Su tali istanze il Tribunale aveva,nel marzo 2025, dichiarato il non luogo a provvedere in seguito all’avvenutaarchiviazione dei relativi procedimenti esecutivi, siccome confluiti in un nuovoprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti che aveva determinato lacarcerazione del condannato.Secondo il Tribunale di sorveglianza di Napoli non doveva trovareapplicazione la regola speciale dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., bensì ladisciplina generale dettata dall'art. 677 cod. proc. pen., secondo la quale, per isoggetti detenuti, è competente il tribunale di sorveglianza che esercita lagiurisdizione sul luogo di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] era ristretto presso laCasa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], la competenza avrebbe dovuto appartenere alTribunale di sorveglianza di Milano.

Non verrebbe qui, dunque, in rilievo ilprincipio della perpetuatio iurisdictionis, che opera quando permane la situazioneche giustifica la regola speciale di competenza prevista dall'art. 656, comma 6,c.p.p., ossia quando l'esecuzione è sospesa e vi è il relativo procedimentoinstaurato sulla relativa istanza.

Ciò in quanto la ratio di tale principio è quella diassicurare continuità e rapidità nella decisione sulla richiesta presentata duranteil periodo di sospensione dell'esecuzione.

Non sarebbe, invece, applicabile dettoprincipio all’ipotesi in esame nella quale – a causa dell’assorbimento deiprecedenti titoli nel provvedimento di cumulo e la conseguente carcerazione – sisarebbe realizzata una modifica della posizione giuridica del condannato, conconseguente venir meno della ragione della competenza speciale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 23 luglio 2026, ha chiesto dichiararsi lacompetenza del Tribunale di sorveglianza di Milano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dalrifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue lastasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questaCorte.2.

Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione dellacompetenza al Tribunale di sorveglianza di Napoli.La tesi del Tribunale di sorveglianza di Napoli – pur suggestiva e fondatasulla diversa situazione in cui si è trovato il condannato, dapprima liberosospeso, poi detenuto per l’archiviazione dei procedimenti esecutivi originari eper l’emissione di un nuovo ordine di carcerazione – non può essere condivisapoiché si pone in contrasto con l’ampia formulazione che questa Corte ha svoltorispetto al principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la competenzadel magistrato o del tribunale di sorveglianza deve essere individuata conriferimento alla situazione esistente al momento della prima richiesta di misuraalternativa e resta insensibile ai successivi mutamenti della posizione esecutivadel condannato, quali nuovi titoli esecutivi, provvedimenti di cumulo, modifichedello stato detentivo o altri eventi sopravvenuti.Quando il condannato è libero e presenta un'istanza di misura alternativadopo la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., lacompetenza appartiene al Tribunale di sorveglianza individuato dall'art. 656,comma 6, c.p.p., cioè quello collegato all'ufficio del pubblico ministero che haemesso il provvedimento.

Tale regola è speciale rispetto a quella dell'art. 677cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 53177 del 08/01/2014, confl. comp. in proc.[OSCURATO:PERSONA]. 261606; (Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, 2019, Bellassai, Rv.276398 – 01; Sez. 1, n. 24106 del 26/05/2009, Omoregbee, Rv. 243971 - 01).Su tale regola speciale opera il principio della perpetuatio, la cui ratio non èquella indicata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli – ossia quella di assicurarecontinuità e rapidità nella decisione sulla richiesta presentata durante il periododi sospensione dell'esecuzione – bensì quella di garantire certezza e oggettivitànell’individuazione del giudice, stabilità della competenza rispetto allesopravvenienze esecutive, infine continuità del procedimento relativo allamedesima domanda, così da evitare successivi trasferimenti determinati dainuovi titoli o dai provvedimenti di cumulo.In forza di tale principio, infatti, la competenza per territorio del Tribunale disorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'attodella richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile aglieventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successiviprovvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo lapresentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (Sez. 1, n.22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631- 01; Sez. 1, n. 57954 del 2018, Iorio,Rv. 275317; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, confl. comp. in proc.,Savino, Rv. 245948 – 01; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, confl.comp. in proc.

Iannuzzi, Rv. 230544-01).Il Tribunale di sorveglianza di Napoli – per contro – per sostenere lacompetenza del Tribunale di sorveglianza di Milano ha fatto erroneamenteriferimento all’avvenuta “archiviazione” delle originarie procedure, ai decreti dinon luogo a provvedere e al successivo provvedimento di cumulo.

E, tuttavia,per quanto sin qui detto, le e vicende posteriori alla presentazione della domandada parte del condannato non hanno influenza alcuna rispetto alla identificazionedell'autorità competente che deve essere, come più volte ribadito, determinata almomento di presentazione della istanza medesima.Il punto qualificante – osserva il Collegio - è il riferimento alla «stessadomanda», posto che la conservazione della competenza non è collegata allapermanenza della sospensione dell’esecuzione, ma all’identità della domandasulla quale decisione il giudice è stato investito; finché quella domandadev’essere decisa nel merito, l’aggiornamento della posizione esecutiva nondetermina lo spostamento della competenza.D’altro canto, questa Corte, in vicende analoghe – sebbene non del tuttosovrapponibili - si è espressa nel senso sin qui ricostruito.Sez. 1, n. 31529 del 17 /07/2025, confl. comp. in procedimento Musumeci,n. m. – a fronte dell’ipotesi di istanza di misure alternative presentata nel 2021,dopo che il pubblico ministero aveva emesso e contestualmente sospeso l’ordinedi esecuzione e di successiva emissione, nel 2022, in pendenza della istanzasenza che fosse intervenuta alcuna decisione, di un nuovo provvedimento dicumulo da parte di altro ufficio del pubblico ministero - ha dichiarato lacompetenza del tribunale individuabile al momento della presentazionedell’istanza originaria, perché il successivo provvedimento di cumulo non avevamodificato la competenza ormai radicata.Sez.

I, n. 1137 del 24 novembre 2009, dep. 2010, confl. comp. inprocedimento Savino – nel caso di istanza di affidamento in prova da parte delcondannato libero per effetto della sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensidell’art. 656, comma 5, c.p.p., cui erano seguiti vari provvedimenti diunificazione di pene concorrenti emessi da uffici del pubblico ministeroterritorialmente diversi e l’assorbimento dei precedenti titoli in successiviprovvedimenti di cumulo, con istanza originaria non ancora decisa nel merito - ilconflitto è stato deciso affermandosi che la competenza radicatasi al momentodella presentazione dell’istanza rimane insensibile ai successivi mutamenti dellaposizione esecutiva del condannato.3.

In conclusione, deve ribadirsi che all'atto della richiesta di misurealternative da parte di [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico ministero procedente erala Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], sicché in capo al Tribunale disorveglianza di Napoli deve rimanere ancorata la relativa competenza.Per tali ragioni, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunaledi sorveglianza di Napoli cui vanno, pertanto, trasmessi gli atti.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza diNapoli, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Milano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli,ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento riguardantel’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da Francescoal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2025, ha sollevato conflittonegativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Milano ilquale, in precedenza, si era dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti aquesta Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.2. L'originaria declinatoria di competenza da parte del Tribunale disorveglianza di Milano muoveva dalla constatazione che, con riferimento aimedesimi titoli esecutivi successivamente confluiti nel cumulo SIEP 2021/420, ilcondannato aveva già presentato istanze di misure alternative alla detenzionequando si trovava in stato di libertà al Tribunale di sorveglianza di Napoli, pressocui erano stati instaurati i relativi procedimenti SIUS 2019/7588 e SIUS2022/3538.Tali istanze non erano state, tuttavia, decise nel merito perché il Tribunale disorveglianza di Napoli, con due decreti in data 5 marzo 2025, aveva dichiarato ilnon luogo a provvedere sulla scorta della considerazione che, nelle more eprecisamente il 16 gennaio 2025, era stato emesso un nuovo ordine diesecuzione da parte della Procura della repubblica presso il Tribunale di TorreAnnunziata, in esito al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto il 20 febbraio2025 e ristretto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale di Milano tale sopravvenienza non era idonea incideresulla competenza, già radicatasi presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli nelmomento in cui erano proposte le originarie istanze di misura alternativa e chetale radicamento conservava efficacia anche dopo il sopravvenuto cumulo dellepene e l’inizio dello stato detentivo, per il principio della perpetuatiojurisdictionis.3. La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente, sul rilievo che leoriginarie istanze di misure alternative erano state presentate quando ilcondannato si trovava in stato di libertà, in relazione a due ordini di esecuzioneemessi rispettivamente nel 2019 e nel 2022. Su tali istanze il Tribunale aveva,nel marzo 2025, dichiarato il non luogo a provvedere in seguito all’avvenutaarchiviazione dei relativi procedimenti esecutivi, siccome confluiti in un nuovoprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti che aveva determinato lacarcerazione del condannato.Secondo il Tribunale di sorveglianza di Napoli non doveva trovareapplicazione la regola speciale dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., bensì ladisciplina generale dettata dall'art. 677 cod. proc. pen., secondo la quale, per isoggetti detenuti, è competente il tribunale di sorveglianza che esercita lagiurisdizione sul luogo di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] era ristretto presso laCasa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], la competenza avrebbe dovuto appartenere alTribunale di sorveglianza di Milano. Non verrebbe qui, dunque, in rilievo ilprincipio della perpetuatio iurisdictionis, che opera quando permane la situazioneche giustifica la regola speciale di competenza prevista dall'art. 656, comma 6,c.p.p., ossia quando l'esecuzione è sospesa e vi è il relativo procedimentoinstaurato sulla relativa istanza. Ciò in quanto la ratio di tale principio è quella diassicurare continuità e rapidità nella decisione sulla richiesta presentata duranteil periodo di sospensione dell'esecuzione. Non sarebbe, invece, applicabile dettoprincipio all’ipotesi in esame nella quale – a causa dell’assorbimento deiprecedenti titoli nel provvedimento di cumulo e la conseguente carcerazione – sisarebbe realizzata una modifica della posizione giuridica del condannato, conconseguente venir meno della ragione della competenza speciale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 23 luglio 2026, ha chiesto dichiararsi lacompetenza del Tribunale di sorveglianza di Milano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dalrifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue lastasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questaCorte.2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione dellacompetenza al Tribunale di sorveglianza di Napoli.La tesi del Tribunale di sorveglianza di Napoli – pur suggestiva e fondatasulla diversa situazione in cui si è trovato il condannato, dapprima liberosospeso, poi detenuto per l’archiviazione dei procedimenti esecutivi originari eper l’emissione di un nuovo ordine di carcerazione – non può essere condivisapoiché si pone in contrasto con l’ampia formulazione che questa Corte ha svoltorispetto al principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la competenzadel magistrato o del tribunale di sorveglianza deve essere individuata conriferimento alla situazione esistente al momento della prima richiesta di misuraalternativa e resta insensibile ai successivi mutamenti della posizione esecutivadel condannato, quali nuovi titoli esecutivi, provvedimenti di cumulo, modifichedello stato detentivo o altri eventi sopravvenuti.Quando il condannato è libero e presenta un'istanza di misura alternativadopo la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., lacompetenza appartiene al Tribunale di sorveglianza individuato dall'art. 656,comma 6, c.p.p., cioè quello collegato all'ufficio del pubblico ministero che haemesso il provvedimento. Tale regola è speciale rispetto a quella dell'art. 677cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 53177 del 08/01/2014, confl. comp. in proc.[OSCURATO:PERSONA]. 261606; (Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, 2019, Bellassai, Rv.276398 – 01; Sez. 1, n. 24106 del 26/05/2009, Omoregbee, Rv. 243971 - 01).Su tale regola speciale opera il principio della perpetuatio, la cui ratio non èquella indicata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli – ossia quella di assicurarecontinuità e rapidità nella decisione sulla richiesta presentata durante il periododi sospensione dell'esecuzione – bensì quella di garantire certezza e oggettivitànell’individuazione del giudice, stabilità della competenza rispetto allesopravvenienze esecutive, infine continuità del procedimento relativo allamedesima domanda, così da evitare successivi trasferimenti determinati dainuovi titoli o dai provvedimenti di cumulo.In forza di tale principio, infatti, la competenza per territorio del Tribunale disorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'attodella richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile aglieventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successiviprovvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo lapresentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (Sez. 1, n.22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631- 01; Sez. 1, n. 57954 del 2018, Iorio,Rv. 275317; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, confl. comp. in proc.,Savino, Rv. 245948 – 01; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, confl.comp. in proc. Iannuzzi, Rv. 230544-01).Il Tribunale di sorveglianza di Napoli – per contro – per sostenere lacompetenza del Tribunale di sorveglianza di Milano ha fatto erroneamenteriferimento all’avvenuta “archiviazione” delle originarie procedure, ai decreti dinon luogo a provvedere e al successivo provvedimento di cumulo. E, tuttavia,per quanto sin qui detto, le e vicende posteriori alla presentazione della domandada parte del condannato non hanno influenza alcuna rispetto alla identificazionedell'autorità competente che deve essere, come più volte ribadito, determinata almomento di presentazione della istanza medesima.Il punto qualificante – osserva il Collegio - è il riferimento alla «stessadomanda», posto che la conservazione della competenza non è collegata allapermanenza della sospensione dell’esecuzione, ma all’identità della domandasulla quale decisione il giudice è stato investito; finché quella domandadev’essere decisa nel merito, l’aggiornamento della posizione esecutiva nondetermina lo spostamento della competenza.D’altro canto, questa Corte, in vicende analoghe – sebbene non del tuttosovrapponibili - si è espressa nel senso sin qui ricostruito.Sez. 1, n. 31529 del 17 /07/2025, confl. comp. in procedimento Musumeci,n. m. – a fronte dell’ipotesi di istanza di misure alternative presentata nel 2021,dopo che il pubblico ministero aveva emesso e contestualmente sospeso l’ordinedi esecuzione e di successiva emissione, nel 2022, in pendenza della istanzasenza che fosse intervenuta alcuna decisione, di un nuovo provvedimento dicumulo da parte di altro ufficio del pubblico ministero - ha dichiarato lacompetenza del tribunale individuabile al momento della presentazionedell’istanza originaria, perché il successivo provvedimento di cumulo non avevamodificato la competenza ormai radicata.Sez. I, n. 1137 del 24 novembre 2009, dep. 2010, confl. comp. inprocedimento Savino – nel caso di istanza di affidamento in prova da parte delcondannato libero per effetto della sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensidell’art. 656, comma 5, c.p.p., cui erano seguiti vari provvedimenti diunificazione di pene concorrenti emessi da uffici del pubblico ministeroterritorialmente diversi e l’assorbimento dei precedenti titoli in successiviprovvedimenti di cumulo, con istanza originaria non ancora decisa nel merito - ilconflitto è stato deciso affermandosi che la competenza radicatasi al momentodella presentazione dell’istanza rimane insensibile ai successivi mutamenti dellaposizione esecutiva del condannato.3. In conclusione, deve ribadirsi che all'atto della richiesta di misurealternative da parte di [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico ministero procedente erala Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], sicché in capo al Tribunale disorveglianza di Napoli deve rimanere ancorata la relativa competenza.Per tali ragioni, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunaledi sorveglianza di Napoli cui vanno, pertanto, trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza diNapoli, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris