CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 14226/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, Sezione del riesame, con ordinanza del 5 luglio 2021 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino il 13 maggio 2021, in relazione ai reati in accertamento (art. 5, d. Igs. 74 del 2000 omessa presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta 2015 con evasione IRPEF per complessivi euro 57.662,00). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 39, comma 2, lettera D bis, d.P.R. 600/1973 e 53 costituzione); relativamente alla quantifìcazione dei costi deducibili nel rispetto del principio di capacità contributiva. Non si ravvisa il superamento della soglia di euro 50.000,00 in quanto l'accertamento dell'imposta evasa risulta determinata in relazione all'atto dell'Agenzia delle Entrate (accertamento induttivo) che ha riconosciuto in maniera illogica la deduzione dei costi per il solo 10 °A). La minima misura percentuale applicata al fatturato è sfornita di qualsiasi riscontro. Il sequestro preventivo è stato disposto assumendo come certi il reddito e l'imposta evasa risultanti dall'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale del riesame ha invertito l'onere della prova rilevando che la difesa nulla aveva provato per costi superiori a quelli considerati dall'Agenzia delle Entrate. La ditta del ricorrente opera nel campo della costruzione di edifici e i costi sono superiori a quelli considerati; a titolo di esempio i costi delle spese generali del prezziario delle opere pubbliche della Regione Piemonte risultano del 13 Wo. L'entità minima di superamento della soglia (soli euro 7.662,00) imponeva un accertamento in sede penale rigoroso. i 2. 2. Violazione di legge (art. 321, 322 ter cod. proc. pen. e 12 bis d. Igs. 74 del 2000); in relazione ai beni sequestrati e alla disponibilità degli stessi in capo all'indagato. In esecuzione del sequestro la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro il conto corrente intestato all'impresa individuale C.I. di [OSCURATO:PERSONA], completamente estraneo alle attività del ricorrente. La titolare del conto risulta [OSCURATO:PERSONA], coniuge del ricorrente, che svolge attività di compravendita di veicoli in modo del tutto autonomo. Il ricorrente ha una delega ad operare sul conto ma ciò non comporta la disponibilità delle somme depositate nel conto corrente. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. La Procura Generale, Sost. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo relativo alla disponibilità del conto corrente intestato alla moglie non risulta proposto in sede di riesame e sul punto RETD, comunque, necessarie valutazioni di merito. Inoltre, il ricorso prospetta vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati. 3. 1. «Il disposto dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. che prevede l'inammissibilità del ricorso se proposto per violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, è applicabile anche nel caso di mancata deduzione in sede di riesame poiché il relativo procedimento, avendo carattere sostanziale di impugnazione del merito, si presenta equiparabile all'appello» (Sez. 4, n. 839 del 24/06/1993 - dep. 21/10/1993, Foti, Rv. 19532401). Comunque, deve anche rilevarsi, per completezza, che il ricorrente non risulta legittimato a far valere la violazione della proprietà di un terzo. Il legittimo proprietario, delle somme del conto corrente sequestrato, farà valere le sue ragioni nei modi e nelle forme previste per la sua tutela. "In tema di confisca ai sensi dell'art. 12 sexies, D.L. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, in I. n. 356 del 1992, i diritti dei terzi possono essere opposti in sede esecutiva al provvedimento ablatorio qualora si tratti di persona estranea al reato, ovvero che non abbia partecipato alla sua commissione e non ne abbia ricavato vantaggi o utilità, e sia in buona fede, intesa come non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato, requisiti riguardo a cui sussiste un onere di allegazione da parte del terzo" (Sez. 5, Sentenza n. 7979 del 26/10/2015 Cc. - dep. 26/02/2016 - Rv. 267623 - 01). 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione). Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus del reato in accertamento (art. 5, d. Igs. 74 del 2000) risulta dall'accertamento induttivo del fisco e i motivi del riesame sono stati prospettati in termini astratti, non specifici per il caso concreto. Del resto, "In tema di reati tributari, ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari" (Sez. 3, Sentenza n. 24811 del 28/04/2011 Ud. - dep. 21/06/2011 - Rv. 250647 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 36207 del 17/04/2019 Ud. - dep. 19/08/2019 - Rv. 277581 - 0). Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico ritiene un vizio della motivazione e una violazione di legge sull'accertamento del reddito e dell'imposta evasa con la deduzione dei costi per il 10%. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa