CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 02793/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36842/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro COMUNE di CEFALU' -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede diPALERMO n. 1989/2018 depositata i l 14/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Cefalù ha notificato alla ricorrente un avviso di accertamento ai fini dell'ICI per l'anno 2007, contestando la violazione della dichiarazione circa il possesso di aree fabbricabili e l’omesso versamento della relativa imposta comunale sugli immobili, in relazione a diciassette particelle di terreno di cui la Sig.ra Savona era enfiteuta, assumendone l’edificabilità sulla base del [OSCURATO:PERSONA] approvato dalla Regione Siciliana con Decreto Assessoriale del 18.12.1974, n.199, e stabilendo in € 42,00 al mq. il valore dei predetti terreni, sulla base di una relazione predisposta dall’UTC recante i valori venali medi di riferimento da applicare alle aree fabbricabili, recepiti nella deliberazione della Giunta municipale n.212 del 12.12.2012. 2. La contribuente ha impugnato il ricorso innanzi alla CTP di Palermo che, con sentenza n. 5121/6/14, ha respinto il ricorso. 3. La appellante soccombente ha impugnato la sentenza di primo grado proponendo appello dinanzi alia [OSCURATO:PERSONA] dì Palermo, la quale ha rigettato l’appello, deducendo 1) che la dedotta violazione dell’art.7 della L.n.212/2000 non sussiste, atteso che l’obbligo di allegazione non investe gli atti a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto della loro pubblicazione ; 2) che la censura riguardante la carenza di motivazione meritava di essere respinta, perché risultano indicati nell’avviso di accertamento “l’immobile di riferimento, l’ammontare richiesto, il valore attribuito al metro quadrato, l’aliquota del tributo, le norme applicate ed ogni altro elemento idoneo per ricostruire l'iterlogico giuridico che aveva portato l’ente impositore ad emetterlo; 3) che la terza censura, rappresentata dalla falsa applicazione dell’art. 59, 1 e comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 446/1997, fosseinfondata, in quanto la norma era stata rettamente applicata; 4) che il quarto motivo di impugnazione, secondo cui i terreni sarebbero edificabili in dipendenza di quanto previsto dalla legge regionale siciliana 1978. n.71, era parimenti infondato; 5) che con riferimento al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del regime agevolativonon risultava alcun elemento di prova in ordine ai requisiti normativamente previsti per potere beneficiare del regime agevolativo derogatoriodi cui all'art. 2. lett. b). secondo periodo del D.Lgs.n.504/1992 e all’art.2 del comunale, ed in particolare con riferimento al requisito che la quantità e la qualità del lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola, da parte del soggetto passivo d’imposta e del proprio nucleo familiare, comportasse un volume di affari superiore al 60% del reddito complessivo imponibile; 6) che era infondato anche il sesto motivo di impugnazione, per mancanza di prova da parte del contribuente riguardo al diverso valore del terreno; 7) che era infondato altresì il settimo motivo di impugnazione, atteso che i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento con il quale era stata irrogata la sanzione pecuniaria si ricavavano dal contestuale avviso di accertamento. 4. Avverso tale decisione la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a n. 9 motivi. 5. L’intimato non ha proposto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve rilevarsi che la parte non ha fornito la prova della notifica del ricorso. Vi è invero la prova della sola spedizione dello stesso (in data 14/12/2018), ma non risulta prodotta in atti la cartolina di ricevimento della notifica.L’intimato non si è costituito in giudizio. 2. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha chiarito che ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, lanotifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (ex plurimis: Cass. 21/07/2021, n. 20778(Rv. 661937 - 01)). 3. Deve conseguentemente essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per inesistenza della prova della notifica. 4. Nulla deve disporsi quanto alle spese stante la mancata costituzione dell’intimato. 5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile ilricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov