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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37856/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], nella parte intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati, sanzionati dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), e separatamente giudicati in sede di cognizione.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo che denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'inesatta comprensione dell'istanza giudizialmente avanzata, con cui si chiedeva che il beneficio venisse accordato per gruppi distinti di sentenze, aventi ad oggetto reati della stessa indole, di ravvicinata consumazione.

3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato in seguito rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato trattato nelle forme camerali ordinarie. [OSCURATO:PERSONA].

1. Il ricorso è fondato.

2. Come questa Corte ha sempre ribadito (tra le altre, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro distanza spazio- temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamentí di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).

3. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha preso in specifica considerazione i fatti oggetto delle intervenute condanne, né ha adeguatamente esaminato gli indicatori suddetti, limitandosi ad affermare che i fatti medesimi, benché della stessa indole, siccome realizzati in diversi contesti spazio-temporali dovessero considerarsi mera espressione di una spinta a delinquere e fossero frutto di volizioni estemporanee.

Trattasi di valutazione assertiva, che non soddisfa l'obbligo giudiziale di motivazione.

La Corte di merito ha inoltre operato un apprezzamento di tipo unitario, respingendo l'idea che i reati in esame, tra cui quello di natura associativa, fossero parte di un medesimo disegno; con ciò del tutto pretermettendo la richiesta di continuazione parziale, che era stata in effetti avanzata.

L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio al medesimo giudice - in diversa composizione (Corte cost., n. 183 del 2013) - per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], nella parte intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati, sanzionati dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), e separatamente giudicati in sede di cognizione. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo che denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'inesatta comprensione dell'istanza giudizialmente avanzata, con cui si chiedeva che il beneficio venisse accordato per gruppi distinti di sentenze, aventi ad oggetto reati della stessa indole, di ravvicinata consumazione. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato in seguito rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato trattato nelle forme camerali ordinarie. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso è fondato. 2. Come questa Corte ha sempre ribadito (tra le altre, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro distanza spazio- temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamentí di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha preso in specifica considerazione i fatti oggetto delle intervenute condanne, né ha adeguatamente esaminato gli indicatori suddetti, limitandosi ad affermare che i fatti medesimi, benché della stessa indole, siccome realizzati in diversi contesti spazio-temporali dovessero considerarsi mera espressione di una spinta a delinquere e fossero frutto di volizioni estemporanee. Trattasi di valutazione assertiva, che non soddisfa l'obbligo giudiziale di motivazione. La Corte di merito ha inoltre operato un apprezzamento di tipo unitario, respingendo l'idea che i reati in esame, tra cui quello di natura associativa, fossero parte di un medesimo disegno; con ciò del tutto pretermettendo la richiesta di continuazione parziale, che era stata in effetti avanzata. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio al medesimo giudice - in diversa composizione (Corte cost., n. 183 del 2013) - per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Na
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