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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 31652/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7817/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n.661/2022 depositata il 07/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 7817/2025 Numero sezionale 1164/2025 Numero di raccolta generale 31652/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 02/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7817/2025 Numero sezionale 1164/2025 Numero di raccolta generale 31652/2025 Data pubblicazione 04/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7817/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n.661/2022 depositata il 07/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 7817/2025 Numero sezionale 1164/2025 Numero di raccolta generale 31652/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 02/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7817/2025 Numero sezionale 1164/2025 Numero di raccolta generale 31652/2025 Data pubblicazione 04/12/2025
Decreto Cassazione n. 31652/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris