CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 01,42zA4 /1.,(A.02,-,),J.ej, udito il difensore 6L2 procedimento a trattazione scritta Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 10 settembre 2021 il Tribunale di Potenza, dichiarava l'imputata [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di molestie in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali, per petulanza e per biasimevole motivo, aveva arrecato molestia e disturbo a mezzo del telefono, fatti commessi dal 17 settembre 2014 al 4 novembre 2014 e, per l'effetto, la condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 344,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione da esse sostenute. 2.Avverso detta pronuncia ha proposto appello, riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Potenza, l'imputata a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Alvano. Secondo la difesa, i cui motivi si riassumono nei limiti di quanto necessario per la decisione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il reato è estinto per prescrizione in quanto i periodi di sospensione del processo non sono stati correttamente considerati dal Tribunale; le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono state ritenute attendibili senza considerare il contesto dei rapporti tra la stessa e l'imputata e sebbene i pretesi messaggi telefonici molesti non siano stati acquisiti in originale, ma soltanto nel testo trascritto dalla stessa persona offesa, il che priva tale elemento di valore probatorio a fronte della mancata acquisizione dei tabulati del traffico telefonico o di altra prova circa la loro provenienza. In ogni caso difettavano i requisiti della petulanza o del biasimevole motivo. Inoltre, nessuna motivazione era dato rinvenire in ordine alla richiesta del p.m. di proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Anche la liquidazione delle spese in favore della parte civile è avvenuta in violazione della relativa disciplina. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa ha depositato memoria, con la quale ha dedotto la genericità della requisitoria anche in relazione alla mancata considerazione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale in fase di riesame. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti in seguito specificati. 1.Vanno respinti, perché privi di fondamento, i motivi con i quali si contesta il giudizio di responsabilità espresso nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha fondato il giudizio di colpevolezza non soltanto sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute chiare, precise e coerenti, ma anche su quanto riferito dal teste a carico Pascarella e sulla documentazione acquisita. Ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere ricevuto dalla sorella, odierna imputata, una serie di messaggi di minacce e di telefonate dal contenuto sgradevole nel periodo settembre-ottobre 2014, condotta animata da forte risentimento per le pretese sottrazioni di denaro di appartenenza della comune genitrice, addebitate dall'imputata alla teste ed al marito, e che il testo dei messaggi, memorizzato all'interno del proprio telefono cellulare, era stato visionato anche dal personale dei Carabinieri presso il quale aveva sporto denuncia-querela e che ne aveva trascritto il contenuto su un documento contenente il sigillo dell'Arma a riprova delle operazioni compiute. 1.1 Ebbene, a fronte di pronuncia supportata da apparato motivazionale sintetico, ma sufficiente nell'indicazione delle fonti di prova e del convincimento del giudice, strutturato in modo logico ed aderente ai dati fattuali acquisiti, il ricorso si limita ad invocare un diverso e più favorevole approdo decisorio in termini di assoluzione e sviluppa censure in ordine all'inattendibilità della teste d'accusa, non deducibili nel giudizio di legittimità, trattandosi delle tipiche doglianze riguardanti il materiale probatorio e la sua valutazione, operazione appartenente al patrimonio esclusivo del giudice di merito. Al giudice di legittimità compete soltanto la verifica della contrarietà di un provvedimento a norme di legge ed ai principi di logica e non contraddizione. 1.2 Invero, giova ricordare che in linea generale, pur nell'attuale formulazione, la norma di cui all'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa considerazione dei dati processuali (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) o una diversa interpretazione delle prove (Sez. 1, n. 4676 del 5/11/1993, Molino, Rv. 196353; Sez. un., n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori; inoltre, l'art. 606 cod.proc.pen., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo dì legittimità sul vizio di motivazione. In tal senso si sono espresse recentemente anche le Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili; i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati nemmeno ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 2. Per quanto riguarda poi il mancato proscioglimento per speciale tenuità del fatto, la sentenza ha escluso che il pregiudizio arrecato fosse trascurabile per il numero non minimo di messaggi e per l'assenza di una qualche apprezzabile giustificazione. La motivazione, dunque, sussiste e non è manifestamente illogica poiché valorizza le caratteristiche di offensività della condotta e gli effetti negativi cagionati alla parte lesa. 3. E', invece, fondato il motivo che denuncia l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato. Il Tribunale, davanti al quale la relativa eccezione era stata già sollevata, riscontrato la sospensione del corso della prescrizione per un totale di mesi ventidue e giorni quarantotto in base a quanto disposto alle udienza del 16 maggio 2017, 12 aprile 2019 e 8 maggio 2020. la consultazione degli atti ha consentito di verificare che il primo differimento del procedimento dall'udienza del 16 maggio 2017 al 3 ottobre 2017 e quindi da questa data al 12 ottobre 2017, era dipeso dall'astensione del difensore dalle udienze ed aveva comportato la sospensione dei termini di prescrizione per mesi quattro e giorni ventinove; il secondo rinvio era stato disposto il 12 aprile 2019 a richiesta della difesa con sospensione dei termini per sessanta giorni; quindi erano intervenuti ulteriori due differimenti alle udienze dell'8 maggio e dell'Il dicembre 2020 a causa dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da covid-19. In riferimento a tali periodi di sospensione deve tenersi conto degli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, che disciplina la sospensione del corso della prescrizione a causa della pandemia da Covid 19, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 140 del 2021. In particolare, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevedeva la sospensione della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti erano rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Il predetto comma 7,Iett. g), consentiva ai capi degli uffici giudiziari di prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli indicati nel precedente comma 3 e tale previsione è stata ritenuta in contrasto col principio di legalità che governa la materia penale per il contenuto indeterminato e discrezionale delle misure organizzative che i dirigenti degli uffici giudiziari erano autorizzati ad adottare. Pertanto, la declaratoria di incostituzionalità, espungendo con effetto ex tunc la norma penale che protraeva il termine di prescrizione, comporta che, come sostenuto anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5292 del 2021, Sanna, Rv. 280432, ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata, come nel caso in esame, nel periodo compreso dal 9 marzo al111 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, la sospensione del termine sia limitata a complessivi sessantaquattro giorni e non oltre. Per tali considerazioni, la declaratoria di incostituzionalità impone di scorporare dalla sospensione del decorso della prescrizione il periodo dall'Il maggio 2020 sino all'udienza del 10 settembre 2021, sicché il termine di prescrizione, pari a cinque anni, era già scaduto prima della pronuncia della sentenza impugnata. Ne discende il suo annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la se