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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 41155/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RENO' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. per il riesame di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore / nessun difensore è presente.

V• [OSCURATO:PERSONA] Tribunale per il riesame di Taranto, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 9 - 23 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Taranto il 31 marzo 2021 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e a [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono indagati per furto, consumato e tentato, pluriaggravati, commessi il 27 marzo 2021; il solo Renò con la recidiva specifica infraquinquennale.

3. Ricorrono per la cassazione dell'ordinanza entrambi gli indagati, tramite separati ricorsi affidati allo stesso difensore di fiducia. 4.[OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo, denunzia promiscuamente violazione di legge (sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo) e vizio di motivazione (che sarebbe contraddittoria e manifestamente infondata), quanto alle esigenze cautelari.

Rammento che il Tribunale ha valorizzato (alla p. 3) la circostanza che l'indagato, seppure incensurato, ha dichiarato di essere disoccupato e con una figlia di pochi mesi, da ciò desumendo che tragga il proprio sostentamento dall'attività criminosa, il ricorrente evidenzia che nell'udienza di convalida del 31 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato - sì - di essere disoccupato ma anche di percepire il reddito di cittadinanza: tale significativo elemento, ad avviso della difesa, è stato del tutto trascurato dal Tribunale.

Sottolineato, poi, che il ricorrente è del tutto incensurato e privo di carichi pendenti, si ritiene che «le residue considerazioni del Tribunale - ossia, "scaltrezza nel perpetrare il delitto" (pag. 3 ordinanza impugnata) - sono (ancora una volta) frutto di deduzioni, non solo indimostrate, ma smentite dalla stessa ricostruzione dei fatti riportata nel provvedimento impugnato» (così alla p. 3 del ricorso).

5. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo, con il quale censura promiscuamente violazione di legge (sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo) e vizio di motivazione (che sarebbe contraddittoria e manifestamente infondata), quanto alle esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe ignorato un elemento, positivamente emerso, favorevole all'indagato, ossia essersi lo stesso spontaneamente presentato 2 e presso il Commissariato della Polizia di Stato, circostanza che si legge a p. 2 della stessa ordinanza impugnata e che dimostrerebbe la volontà di collaborare con la giustizia, volontà proseguita anche al momento della perquisizione.

Inoltre, poiché già nell'ordinanza del G.i.p. si dà atto che l'indagato non ha precedenti per evasione e che non vi è ragione per ritenere che possa trasgredire le prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, per gli stessi motivi ben potrebbe ragionevolmente ritenersi adeguata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che era stato chiesto in via subordinata dalla difesa.

Entrambi i ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.

2. Prendendo le mosse dall'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alla p. 3 del provvedimento impugnato si rinviene - in effetti, stringata, ma - sufficiente motivazione circa il rischio di recidiva e la necessità di applicazione della, blanda, misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, motivazione incentrata sulla scaltrezza dimostrata dall'agente (alle pp. 1-2 dell'ordinanza si sottolinea la circostanza che la villa oggetto di spoliazione era disabita per lunghi periodi) ed anche sulla necessità di procurarsi, comunque, denaro per le esistenti esigenze familiari; ragionamento al quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] oppone un argomento di fatto (il percepire l'indagato il reddito di cittadinanza) basato sulla sola dichiarazione dell'indagato ed una mera deduzione ipotetica (il reddito di cittadinanza percepito sarebbe sufficiente - si assume - per le esigenze familiari e, dunque, il ricorrente non avrebbe motivo di rubare).

3. Quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata (alla p. 3) dà atto della presenza di plurimi, reiterati ed anche specifici e recenti precedenti penali, che dimostrano - si evidenzia da parte dei giudici di merito - una personalità incline a delinquere e a non rispettare le prescrizioni.

Si tratta di motivazione, anche in questo caso stringata ma sufficiente, congrua e logica sia quanto all'an delle esigenze cautelari sia quanto alla scelta in concreto della misura.

4. Essendo, dunque, entrambi i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. prot. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] li re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RENO' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. per il riesame di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore / nessun difensore è presente. V• [OSCURATO:PERSONA] Tribunale per il riesame di Taranto, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 9 - 23 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Taranto il 31 marzo 2021 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e a [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono indagati per furto, consumato e tentato, pluriaggravati, commessi il 27 marzo 2021; il solo Renò con la recidiva specifica infraquinquennale. 3. Ricorrono per la cassazione dell'ordinanza entrambi gli indagati, tramite separati ricorsi affidati allo stesso difensore di fiducia. 4.[OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo, denunzia promiscuamente violazione di legge (sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo) e vizio di motivazione (che sarebbe contraddittoria e manifestamente infondata), quanto alle esigenze cautelari. Rammento che il Tribunale ha valorizzato (alla p. 3) la circostanza che l'indagato, seppure incensurato, ha dichiarato di essere disoccupato e con una figlia di pochi mesi, da ciò desumendo che tragga il proprio sostentamento dall'attività criminosa, il ricorrente evidenzia che nell'udienza di convalida del 31 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato - sì - di essere disoccupato ma anche di percepire il reddito di cittadinanza: tale significativo elemento, ad avviso della difesa, è stato del tutto trascurato dal Tribunale. Sottolineato, poi, che il ricorrente è del tutto incensurato e privo di carichi pendenti, si ritiene che «le residue considerazioni del Tribunale - ossia, "scaltrezza nel perpetrare il delitto" (pag. 3 ordinanza impugnata) - sono (ancora una volta) frutto di deduzioni, non solo indimostrate, ma smentite dalla stessa ricostruzione dei fatti riportata nel provvedimento impugnato» (così alla p. 3 del ricorso). 5. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo, con il quale censura promiscuamente violazione di legge (sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo) e vizio di motivazione (che sarebbe contraddittoria e manifestamente infondata), quanto alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe ignorato un elemento, positivamente emerso, favorevole all'indagato, ossia essersi lo stesso spontaneamente presentato 2 e presso il Commissariato della Polizia di Stato, circostanza che si legge a p. 2 della stessa ordinanza impugnata e che dimostrerebbe la volontà di collaborare con la giustizia, volontà proseguita anche al momento della perquisizione. Inoltre, poiché già nell'ordinanza del G.i.p. si dà atto che l'indagato non ha precedenti per evasione e che non vi è ragione per ritenere che possa trasgredire le prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, per gli stessi motivi ben potrebbe ragionevolmente ritenersi adeguata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che era stato chiesto in via subordinata dalla difesa. Entrambi i ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2. Prendendo le mosse dall'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alla p. 3 del provvedimento impugnato si rinviene - in effetti, stringata, ma - sufficiente motivazione circa il rischio di recidiva e la necessità di applicazione della, blanda, misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, motivazione incentrata sulla scaltrezza dimostrata dall'agente (alle pp. 1-2 dell'ordinanza si sottolinea la circostanza che la villa oggetto di spoliazione era disabita per lunghi periodi) ed anche sulla necessità di procurarsi, comunque, denaro per le esistenti esigenze familiari; ragionamento al quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] oppone un argomento di fatto (il percepire l'indagato il reddito di cittadinanza) basato sulla sola dichiarazione dell'indagato ed una mera deduzione ipotetica (il reddito di cittadinanza percepito sarebbe sufficiente - si assume - per le esigenze familiari e, dunque, il ricorrente non avrebbe motivo di rubare). 3. Quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata (alla p. 3) dà atto della presenza di plurimi, reiterati ed anche specifici e recenti precedenti penali, che dimostrano - si evidenzia da parte dei giudici di merito - una personalità incline a delinquere e a non rispettare le prescrizioni. Si tratta di motivazione, anche in questo caso stringata ma sufficiente, congrua e logica sia quanto all'an delle esigenze cautelari sia quanto alla scelta in concreto della misura. 4. Essendo, dunque, entrambi i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. prot. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] li re estensore Il Presidente
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