CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01799/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, confermativa di quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore abilitato, deducendo omessa pronunzia e motivazione apparente (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in riferimento al motivo di gravame con cui si chiedeva di applicare la disciplina della continuazione tra i reati sub iudice e quelli oggetto di precedenti condanne irrevocabili. 1.1. La Corte di appello di Salerno, sollecitata sul punto da specifico e documentato motivo di impugnazione, ha ritenuto di non offrire alcuna risposta ("reputa onestamente il Collegio di non pronunciare un rigetto di questo motivo dell'impugnazione, lasciando al Giudice dell'esecuzione l'eventuale risoluzione della questione in parola"), lasciando che della domanda si occupasse in futuro il giudice dell'esecuzione; laddove la continuazione era stata, peraltro, già riconosciuta dal giudice dell'esecuzione di altro, limitrofo, distretto, con ordinanza del 13 novembre 2023, che la difesa aveva depositato presso la cancelleria della Corte salernitana in data 11 gennaio 2024. La Corte argomentava il proprio non liquet rappresentando la difficoltà di individuare il reato più grave tra una congerie di condanne in magmatica evoluzione; preferiva, quindi, che sulla questione si pronunziasse il competente giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato; corretto e ritualmente dedotto è il vizio denunziato con il motivo unico di impugnazione. 1.1. Secondo datato e costante insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238 - 01), al motivo di gravame specifico, svolto sul tema della continuazione, accompagnato da allegazione documentale dei presupposti, deve corrispondere la pronuncia (di accoglimento o di rigetto) del giudice della impugnazione, stante principio devolutivo dell'impugnazione: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante. Consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto.All'autorevole precedente hanno fatto seguito le pronunce (anche recenti) delle Sezioni semplici (Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678; Sez. 3, n. 30272 del 08/06/2021, Albanese, Rv. 282475 - 01; Sez. 2, n. 36272 del 09/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), ribadendo l'obbligo per il giudice di appello di offrire risposta allo specifico tema dedotto con il motivo di appello. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto specificamente dedotto e inopinatamente rifiutato dal giudice dell'impugnazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame della richiesta di ritenere la continuazione tra i reati giudicandi e reati separatamente giudicati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Così