CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
42 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:PERSONA]- Agenzia delle entrate - Riscossione, in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difesodall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA], ora cessata, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatasi presso lostudio del secondo in Roma, alla via Confalonieri, n. 5 -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]-Agenzia riscossione creditore procedente-Ius postulandi.RG n. 13542/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino , depositata in data25 marzo 2019, n. 538/19; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 26 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: - con la sentenza impugnata la C orte d’appello di Torino ha dichiarato la nullità di quella con la quale il tribunale aveva dichiarato, su istanza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, il fallimento della cessata [OSCURATO:SOCIETA]; - e ciò perché ha ritenuto nulla la costituzione nella fase prefallimentare della creditrice procedente in ragione della mancanza di alcuna motivata deliberazione, sottoposta agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, relativa alle ragioni per le quali fosse apparso giustificato il ricorso a un avvocato del libero foro; - c ontro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità indicate in epigrafe, risponde con controricorso. Considerato che: - il primo motivo di ricorso , col quale l’Agenzia delle entrate - Riscossione lamenta la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/92, e 1, comma 8, del d.l. n. 193/16, conv. con l. n. 225/16, sostenendo che l’istanza di fallimento possa essere presentata per il tramite di un avvocato del libero foro, di modo che è errata la statuizione di nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nella fase prefallimentare, è fondato; -le Sezioni Unite di questa Corte hanno difatti chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate- Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di RG n. 13542/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a) dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati a essa dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma4, del r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; (b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma4, del citato r.d. -nel rispetto degli art t. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri stabiliti dagli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5,del d.l. 193 del 2016, conv. conI. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; - q uando la scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l'Agenzia e l'avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro «postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo», nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. Un.,n. 30008/19); - in tal modo ogni possibile questione al riguardo è stata definita praticamente legittimando le iniziative processuali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nell'uno o nell'altro senso (Cass. n. 16314/21 e n. 31656/21); -il motivo è accolto; -l’accoglimento comporta l’assorbimento del secondo motivo , proposto in via subordinata, e determina la cassazione della sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.RG n. 13542/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questi motivi La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione. Così deciso in Roma, i