CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2023
Cassazione n. 50502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 26.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 giugno 2023, il tribunale del riesame di Salerno adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società (per euro 46274,15) e per equivalente (con riguardo ad un immobile per la residua parte di euro 101.337,80) nei confronti del citato [OSCURATO:PERSONA], emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 19 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] nella predetta qualità, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento al funnus commissi delicti, a fronte di una decisione che sul punto avrebbe eluso tutte le censure sollevate dalla difesa. In particolare la difesa avrebbe dimostrato la effettiva fruizione, da parte dei discenti, via web, del corso, e sollevato il tema della assenza di indizi a carico. Si aggiunge che la tesi del tribunale circa la non spettanza della intervenuta compensazione tra crediti in ragione di irregolarità riguardanti la società Tax and Legal farebbe sì che i crediti vantati dalla società ricorrente non potrebbero essere ritenuti illeciti. Tanto per assenza di consapevolezza e quindi di dolo del reato ipotizzato in capo al Delzotti, siccome egli stesso indotto in errore. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale per il mancato annullamento della ordinanza del Gip stante la assenza di motivazione nella stessa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e stante, di conseguenza, l'assenza di un potere integrativo della motivazione medesima da parte del tribunale. Si richiama, circa l'obbligo di motivazione in ordine al periculum in mora, nel caso in esame, la sentenza delle Sezioni Unite del 2021 n. 36959, Ellade, e si evidenzia conseguentemente che il tribunale avrebbe invece dovuto annullare il predetto provvedimento, per la dedotta assenza di motivazione, né sarebbe corretta la spiegazione offerta dal tribunale con il r richiamo a due sentenze di questa Suprema Corte, nella parte in cui si sostiene che il Gip avrebbe pur sempre formulato una motivazione, seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui, in caso di confisca non sarebbe stato necessario motivare in ordine al relativo periculum siccome in re ipsa. Ciò in quanto le pronunce di legittimità richiamate afferivano al caso, diverso, per cui la decisione del Gip era intervenuta prima della decisione delle Sezioni Unite sopra citata, con cui è stata invece affermata la necessità della motivazione anche per il sequestro finalizzato alla confisca. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge anche processuale con riguardo alla motivazione circa la sussistenza del periculum in mora. Si sostiene che, in ogni caso, la integrazione formulata dal tribunale con riguardo alla sussistenza del periculum in mora sarebbe apodittica, essendosi limitato a fare riferimento ad elementi non in grado di suffragare tale periculum siccome integranti solo il bene (ossia il denaro) su cui ha inciso la cautela e la fattispecie di reato. Neppure sarebbe valido il riferimento alla attuale incapienza dei conti correnti siccome dovuta a normali oscillazioni dei flussi finanziari che nulla avrebbero a che vedere con la solidità finanziaria e patrimoniale dell'impresa. 6. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale, per la mancanza di motivazione in ordine ai criteri di proporzionalità e sussidiarietà della misura cautelare applicata, in rapporto al necessario bilanciamento tra indizi di reato, esigenze cautelari e compromissione di beni di rilievo costituzionale su cui incide la misura contestata. 7. Per ragioni di priorità logico giuridica deve esaminarsi innanzitutto il secondo motivo di ricorso, inerente il tema della mancata motivazione da parte del Gip circa il periculum in mora, atteso che la relativa rilevanza prevale e assorbe ogni disquisizione sul fumus del reato come sulle argomentazioni integrative formulate dal tribunale. Esso è fondato. In proposito, questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo - erroneo - secondo il quale la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l'indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 - , n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U - , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativa al sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente come sopra illustrato, nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 19/03/2023 e ordina la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 19/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza a