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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 46456/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.

A. CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Salerno, quale giudice del rinvio in seguito alla sentenza della Corte di cassazione n. 19426 del 2021 ed in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Salerno del 23 marzo 2014, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto) il provvedimento di confisca di prevenzione di plurimi beni, fatta eccezione per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 10 dicembre 1996, e quindi della totalità delle quote sociali e dei beni aziendali ad essa appartenenti.

2. Ha anzitutto richiamato i principi di diritto posti dalla sentenza di annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi illustrato per sintesi i provvedimenti di confisca emessi dal Tribunale e dalla Corte di appello e ha puntualizzato che il contenzioso di prevenzione è fondato su due diverse originarie proposte di misure personali e reali avanzate dalla Procura della Repubblica di Salerno e di Napoli a seguito di alcuni annullamenti con rinvio operati dalla Corte di cassazione.

Tra i due procedimenti, però, come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza del 31 gennaio 2017, non vi sono elementi in comune, a parte l'identità soggettiva e la parziale identità dei beni oggetto della richiesta di confisca.

La Corte di appello ha ulteriormente chiarito che tra i due procedimenti non solo non ricorre totale identità oggettiva di beni ma sussistono divergenze sostanziali legate al tipo di pericolosità richiesto: presso la Corte di appello di Napoli solo quella qualificata; presso la Corte di appello di Salerno anche generica.

La Corte di appello di Napoli ha infine disposto la revoca ex tunc della confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA] per assenza di qualsiasi ragione valida per sostenere la matrice illecita dei beni.

Secondo la menzionata Corte territoriale è rimasta provata la disponibilità in capo ad [OSCURATO:PERSONA], alla data del 18 giugno 1985, della provvista di 4,3 miliardi di vecchie lire, proveniente da indennità di esproprio a seguito di compravendita, conseguita dalle sorelle di questi da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nel dicembre del 1984 e a lui data in amministrazione finanziaria.

Ma non ha riconosciuto tra le risorse indicate dalla difesa la somma di due miliardi di lire indicata quali incassi della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal settembre 1980 al 10 novembre 1981, siccome provento di truffe consumate ai danni dell'AIMA e relative a violazioni fiscali.

3. Per quel che attiene all'hotel [OSCURATO:SOCIETA]. l'appartenenza ad [OSCURATO:PERSONA] può ricavarsi dalla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta, nella qualità di amministratore di fatto della società, formalmente intesta alla moglie [OSCURATO:PERSONA].

La società fu costituita nel periodo di emersione della pericolosità cd. generica, in assenza di adeguate provviste di origine lecita.

4. Avverso il decreto hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA].

5. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato più motivi.

5.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sproporzione tra l'acquisizione patrimoniale oggetto di confisca e i redditi dichiarati e l'attività economica del proposto.

La motivazione resa dal decreto è inesistente nella parte in cui si afferma che non esistono dichiarazioni dei redditi di Meluzio o della moglie Pappalardo anteriori al 1986.

È pacifico e risulta in atti che le dichiarazioni anteriori al 1986 non furono acquisite, ad eccezione di quella relativa all'anno 1985, e ciò è radicalmente diverso dall'affermazione della inesistenza delle dichiarazioni.

5.3. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge.

La pericolosità generica di Meluzio non è fondata su un accertamento di fatti rilevanti condotto in sede penale, dato che nel corso del dibattimento di primo grado per i reati tributari Meluzio depositò la documentazione dell'intervenuto condono e quindi interruppe ogni attività di accertamento.

Peraltro, l'impugnato decreto non ha indicato quali siano i dati di fatto e le fonti di prova da cui desumere la commissione dei reati e la percezione di profitti illeciti.

Sono richiamate le presunte condotte illeciti poi amnistiate, di cui al periodo 1982/1985, per affermare l'illiceità della provvista di due miliardi di vecchie lire ricevuti dalla ICA Vegetali nel 1980/1981.

E qui si è consumato un salto logico perché dal mancato rinvenimento delle scritture si è illogicamente dedotto la provenienza da evasione fiscale delle somme di denaro, nell'assoluta mancanza di elementi indicativi e dimostrativi dell'esistenza di una evasione fiscale.

Peraltro, l'evasione fiscale, ove pure dimostrata, impedisce la prova della lecita origine di un arricchimento patrimoniale ma non costituisce essa stessa fatto generatore della pericolosità sociale, in quanto l'illecito fiscale può avere la forma del reato contravvenzionale o anche dell'illecito amministrativo.

È dunque frutto di violazione di legge aver retrodatato al 1980 il periodo di pericolosità generica.

5.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge.

Il decreto, al netto delle considerazioni sulla vicenda oggetto di amnistia, si incentra su due condanne per bancarotta per fatti connessi, che non sono idonei a dare conto di uno stile di vita del soggetto.

Lo stesso decreto dà atto che [OSCURATO:PERSONA] era nel periodo sino al 1985 un importante industriale conserviero e quindi è illogico che vivesse del provento di delitti.Ancora.

Gli accrescimenti patrimoniali devono essere raffrontati non solo con i redditi dichiarati ma pure con l'attività economica esercitata e, come detto, Meluzio nel 1985 era un affermato industriale e un proprietario terriero.

L'aumento di capitale dell'hotel [OSCURATO:SOCIETA] non fu certo effettuato col denaro che gli occorreva per vivere e non fu neanche operazione sproporzionata rispetto all'attività economica esercitata.

5.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge.

La Corte di appello non ha esaminato le censure mosse con gli atti difensivi.

Ne è conferma il fatto che non è stato valutato che i proventi degli espropri di Buccino furono erogati nel dicembre 1984, e non il 18 giugno 1985, e quindi in epoca assolutamente compatibile con l'aumento di capitale sociale dell'aprile 1985.

Quanto all'hotel [OSCURATO:SOCIETA], siccome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricevettero circa 1 miliardo e 100 milioni di lire, la somma residua è compatibile con il residuo di 200 milioni destinato alla sottoscrizione delle quote della società citata.

5.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge.

L'aumento di capitale sottoscritto e versato nel 1985 non ha un dato di confronto, per giustificare le deduzioni della Corte di appello, attesa la mancanza delle dichiarazioni dei redditi.

Un aumento di capitale, peraltro, non necessariamente è finanziato attraverso l'apporto dei soci e, in presenza di più soci, il confronto va effettuato con le disponibilità reddituali e le attività economiche di tutti i soci, non con uno in particolare, coincidente con la figura del proposto.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto più motivi.

6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Quanto alla confluenza nell'aumento di capitale sociale dell'aprile 1985 di finanza lecita derivante dalle indennità di esproprio si è ormai formata statuizione definitiva, che ne ha escluso la illecita provenienza, come risolta dal provvedimento adottato dalla Corte di appello di Napoli il 13.9 -

15.10. 2021, non impugnato e definitivo.

In ogni caso, il dato non può essere superato neanche se fosse corretta l'affermazione della natura illecita delle provviste siccome provenienti dai reati commessi nell'ambito della ICA Vegetali.

Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, gli aumenti di capitale intervennero successivamente al momento di erogazione delle indennità di Buccino.

6.2. Con i motivi dal secondo al sesto ha dedotto i vizi già denunciati dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA].7.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

8. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso e ha replicato alle deduzioni del Procuratore generale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha richiamato l'assenza di dichiarazioni dei redditi di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie per il periodo anteriore al 1986 al fine di dare conto della implausibilità della tesi difensiva, già autonomamente considerata priva di rilievo, secondo cui la provvista iniziale di due miliardi di lire, incassata da [OSCURATO:PERSONA] nei primi anni 80 del secolo scorso, aveva origine lecita perché imputabile al versamento operato in suo favore da ICA Vegetali.

Sulla impossibilità di affermare la liceità della provenienza di tale ingente somma di denaro la Corte di appello ha, come appena detto, autonomamente motivato facendo leva sul rilievo che si trattò di trasferimenti sottratti a qualunque tipo di tracciabilità e che la provvista fu poi riversata su libretti anonimi al portatore e ciò in uno con il fatto del mancato reperimento delle scritture contabili della ICA Vegetali, di cui Meluzio era il reale dominus.

Così collocato il riferimento all'assenza delle dichiarazioni dei redditi di Meluzio e della moglie, il rilievo di ricorso si rivela del tutto infondato.

1.2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati.

La Corte di appello ha ben spiegato che l'accertamento dei fatti dai quali si trae il giudizio di pericolosità sociale, seppure non abbia potuto giovarsi degli approfondimenti istruttori di un processo penale definito, si è sufficientemente strutturato sulla base di quanto attestato nell'ordinanza di rinvio a giudizio per plurimi episodi di truffa ai danni dell'AIMA e dell'Amministrazione finanziaria, che la Corte di appello si è ben guardata dal recepire acriticamente.

Ha quindi precisato che, secondo quanto ricostruito in quell'ordinanza, Meluzio conseguì, negli anni dal 1982 al 1985, illeciti profitti per lire

9.039.167.959. Ha poi proseguito rilevando che, nonostante l'intervenuto condono degli illeciti tributari, le verifiche fiscali operate nei confronti dell'amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., invero effettivamente gestita da [OSCURATO:PERSONA], e del legale rappresentante della ICA Vegetali s.r.I., anch'essa nella titolarità reale di [OSCURATO:PERSONA], oltre che nei confronti del consorzio A.P.P.O.F. di Eboli mise in evidenza un sistema di fittizi acquisti di banda stagnata e di barattoli dal Consorzio per ingenti somme di denaro.

La Corte di appello ha sul punto chiarito che i rapporti giudiziari hanno consegnato dati oggettivi mai contestati nel merito dall'odierno ricorrente, che sono rilevanti in quanto temporalmente collocati nella fase iniziale della accertata pericolosità generica di Meluzio.

Il periodo intercorrente tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 fu caratterizzato dalla commissione di numerose e reiterate truffe AIMA, che formarono una parte della provista indicata dalla consulenza tecnica di parte. [OSCURATO:PERSONA], ha argomentato la Corte di appello, era dedito alla commissione di delitti produttivi di proventi illeciti, come dimostrato dal provvedimento di prevenzione applicativo della misura della sorveglianza speciale emesso dalla Corte di appello di Napoli; dagli elementi di fatto contenuti nei rapporti della Guardia di Finanza, dalle denunce di furto della documentazione contabile e dai verbali di constatazione di cui all'ordinanza di rinvio a giudizio e alla sentenza di improcedibilità per amnistia; dalle due sentenze di condanna per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale; dalle ingenti somme trasferite, senza alcuna possibilità di tracciamento, dalla ICA Vegetali e poi confluite su libretti al portatore, evidenti espressione di attività illecita quanto meno di carattere fiscale.

Le truffe ai danni dell'AIMA risalgono agli anni dal 1983 al 1985 ma la manifestazione di pericolosità generica può essere fatta risalire già alla fine dell'anno 1980, quando sul libretto al portatore furono versate ingenti somme di denaro portate da assegni emessi in suo favore dalla ICA Vegetali, la cui documentazione contabile fu oggetto di furto, quindi sottratti ad ogni tipo di tracciamento e da ritenersi evidentemente frutto di illeciti fiscali.

E proprio in quel periodo fu acquisita l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il 10 dicembre 1996, società costituita con un capitale di venti milioni di lire sottoscritto da Meluzio e dalla coniuge, poi aumentato a 700 milioni di lire il 2 aprile 1985, con versamento effettuato al 50%.

1.3. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati.

La Corte di appello ha precisato che l'aumento di capitale sociale e il versamento del 50% dello stesso nella società [OSCURATO:PERSONA] avvennero prima non già del momento in cui le sorelle di Meluzio ricevettero l'ingente somma di denaro derivante dagli espropri del Consorzio di Buccino quanto di quello - 18 giugno 1985 - in cui le sorelle affidarono in gestione al fratello il denaro così ricevuto, specificamente 4 miliardi e 300 milioni di vecchie lire.

È quindi coerente la conclusione tratta dalla Corte di appello, ossia che in assenza di una provvista lecita, non potendosi computare tra le risorse lecite i 2 miliardi di vecchie lire provenienti dalla ICA Vegetali s.r.I., la confisca della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. merita conferma.Il ricorrente ha poi opposto che l'aumento di capitale non necessariamente viene finanziato attraverso l'apporto dei soci e che in presenza di più soci il confronto tra le necessarie provviste e la situazione reddituale e le attività economiche va operato in riferimento a tutti i soci, non con uno in particolare.

Il rilievo è però sviluppato su un piano astratto, senza alcun concreto riguardo alla situazione oggetto di esame, astenendosi il ricorrente dalla deduzione di atti e circostanze che possano rendere rilevante nel caso in esame la critica al provvedimento.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Vale a tal proposito il principio di diritto per il quale "in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento" (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Rv. 281389; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280249).

Ad ogni modo il ricorso in esame ha reiterato le doglianze proposte dal coniuge [OSCURATO:PERSONA], su cui si è già argomentata l'inconsistenza.

3. Per quanto esposto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. A. CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Salerno, quale giudice del rinvio in seguito alla sentenza della Corte di cassazione n. 19426 del 2021 ed in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Salerno del 23 marzo 2014, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto) il provvedimento di confisca di prevenzione di plurimi beni, fatta eccezione per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 10 dicembre 1996, e quindi della totalità delle quote sociali e dei beni aziendali ad essa appartenenti. 2. Ha anzitutto richiamato i principi di diritto posti dalla sentenza di annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi illustrato per sintesi i provvedimenti di confisca emessi dal Tribunale e dalla Corte di appello e ha puntualizzato che il contenzioso di prevenzione è fondato su due diverse originarie proposte di misure personali e reali avanzate dalla Procura della Repubblica di Salerno e di Napoli a seguito di alcuni annullamenti con rinvio operati dalla Corte di cassazione. Tra i due procedimenti, però, come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza del 31 gennaio 2017, non vi sono elementi in comune, a parte l'identità soggettiva e la parziale identità dei beni oggetto della richiesta di confisca. La Corte di appello ha ulteriormente chiarito che tra i due procedimenti non solo non ricorre totale identità oggettiva di beni ma sussistono divergenze sostanziali legate al tipo di pericolosità richiesto: presso la Corte di appello di Napoli solo quella qualificata; presso la Corte di appello di Salerno anche generica. La Corte di appello di Napoli ha infine disposto la revoca ex tunc della confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA] per assenza di qualsiasi ragione valida per sostenere la matrice illecita dei beni. Secondo la menzionata Corte territoriale è rimasta provata la disponibilità in capo ad [OSCURATO:PERSONA], alla data del 18 giugno 1985, della provvista di 4,3 miliardi di vecchie lire, proveniente da indennità di esproprio a seguito di compravendita, conseguita dalle sorelle di questi da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nel dicembre del 1984 e a lui data in amministrazione finanziaria. Ma non ha riconosciuto tra le risorse indicate dalla difesa la somma di due miliardi di lire indicata quali incassi della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal settembre 1980 al 10 novembre 1981, siccome provento di truffe consumate ai danni dell'AIMA e relative a violazioni fiscali. 3. Per quel che attiene all'hotel [OSCURATO:SOCIETA]. l'appartenenza ad [OSCURATO:PERSONA] può ricavarsi dalla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta, nella qualità di amministratore di fatto della società, formalmente intesta alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. La società fu costituita nel periodo di emersione della pericolosità cd. generica, in assenza di adeguate provviste di origine lecita. 4. Avverso il decreto hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA]. 5. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato più motivi. 5.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sproporzione tra l'acquisizione patrimoniale oggetto di confisca e i redditi dichiarati e l'attività economica del proposto. La motivazione resa dal decreto è inesistente nella parte in cui si afferma che non esistono dichiarazioni dei redditi di Meluzio o della moglie Pappalardo anteriori al 1986. È pacifico e risulta in atti che le dichiarazioni anteriori al 1986 non furono acquisite, ad eccezione di quella relativa all'anno 1985, e ciò è radicalmente diverso dall'affermazione della inesistenza delle dichiarazioni. 5.3. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. La pericolosità generica di Meluzio non è fondata su un accertamento di fatti rilevanti condotto in sede penale, dato che nel corso del dibattimento di primo grado per i reati tributari Meluzio depositò la documentazione dell'intervenuto condono e quindi interruppe ogni attività di accertamento. Peraltro, l'impugnato decreto non ha indicato quali siano i dati di fatto e le fonti di prova da cui desumere la commissione dei reati e la percezione di profitti illeciti. Sono richiamate le presunte condotte illeciti poi amnistiate, di cui al periodo 1982/1985, per affermare l'illiceità della provvista di due miliardi di vecchie lire ricevuti dalla ICA Vegetali nel 1980/1981. E qui si è consumato un salto logico perché dal mancato rinvenimento delle scritture si è illogicamente dedotto la provenienza da evasione fiscale delle somme di denaro, nell'assoluta mancanza di elementi indicativi e dimostrativi dell'esistenza di una evasione fiscale. Peraltro, l'evasione fiscale, ove pure dimostrata, impedisce la prova della lecita origine di un arricchimento patrimoniale ma non costituisce essa stessa fatto generatore della pericolosità sociale, in quanto l'illecito fiscale può avere la forma del reato contravvenzionale o anche dell'illecito amministrativo. È dunque frutto di violazione di legge aver retrodatato al 1980 il periodo di pericolosità generica. 5.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. Il decreto, al netto delle considerazioni sulla vicenda oggetto di amnistia, si incentra su due condanne per bancarotta per fatti connessi, che non sono idonei a dare conto di uno stile di vita del soggetto. Lo stesso decreto dà atto che [OSCURATO:PERSONA] era nel periodo sino al 1985 un importante industriale conserviero e quindi è illogico che vivesse del provento di delitti.Ancora. Gli accrescimenti patrimoniali devono essere raffrontati non solo con i redditi dichiarati ma pure con l'attività economica esercitata e, come detto, Meluzio nel 1985 era un affermato industriale e un proprietario terriero. L'aumento di capitale dell'hotel [OSCURATO:SOCIETA] non fu certo effettuato col denaro che gli occorreva per vivere e non fu neanche operazione sproporzionata rispetto all'attività economica esercitata. 5.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non ha esaminato le censure mosse con gli atti difensivi. Ne è conferma il fatto che non è stato valutato che i proventi degli espropri di Buccino furono erogati nel dicembre 1984, e non il 18 giugno 1985, e quindi in epoca assolutamente compatibile con l'aumento di capitale sociale dell'aprile 1985. Quanto all'hotel [OSCURATO:SOCIETA], siccome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricevettero circa 1 miliardo e 100 milioni di lire, la somma residua è compatibile con il residuo di 200 milioni destinato alla sottoscrizione delle quote della società citata. 5.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. L'aumento di capitale sottoscritto e versato nel 1985 non ha un dato di confronto, per giustificare le deduzioni della Corte di appello, attesa la mancanza delle dichiarazioni dei redditi. Un aumento di capitale, peraltro, non necessariamente è finanziato attraverso l'apporto dei soci e, in presenza di più soci, il confronto va effettuato con le disponibilità reddituali e le attività economiche di tutti i soci, non con uno in particolare, coincidente con la figura del proposto. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto più motivi. 6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Quanto alla confluenza nell'aumento di capitale sociale dell'aprile 1985 di finanza lecita derivante dalle indennità di esproprio si è ormai formata statuizione definitiva, che ne ha escluso la illecita provenienza, come risolta dal provvedimento adottato dalla Corte di appello di Napoli il 13.9 - 15.10. 2021, non impugnato e definitivo. In ogni caso, il dato non può essere superato neanche se fosse corretta l'affermazione della natura illecita delle provviste siccome provenienti dai reati commessi nell'ambito della ICA Vegetali. Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, gli aumenti di capitale intervennero successivamente al momento di erogazione delle indennità di Buccino. 6.2. Con i motivi dal secondo al sesto ha dedotto i vizi già denunciati dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA].7. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso e ha replicato alle deduzioni del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha richiamato l'assenza di dichiarazioni dei redditi di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie per il periodo anteriore al 1986 al fine di dare conto della implausibilità della tesi difensiva, già autonomamente considerata priva di rilievo, secondo cui la provvista iniziale di due miliardi di lire, incassata da [OSCURATO:PERSONA] nei primi anni 80 del secolo scorso, aveva origine lecita perché imputabile al versamento operato in suo favore da ICA Vegetali. Sulla impossibilità di affermare la liceità della provenienza di tale ingente somma di denaro la Corte di appello ha, come appena detto, autonomamente motivato facendo leva sul rilievo che si trattò di trasferimenti sottratti a qualunque tipo di tracciabilità e che la provvista fu poi riversata su libretti anonimi al portatore e ciò in uno con il fatto del mancato reperimento delle scritture contabili della ICA Vegetali, di cui Meluzio era il reale dominus. Così collocato il riferimento all'assenza delle dichiarazioni dei redditi di Meluzio e della moglie, il rilievo di ricorso si rivela del tutto infondato. 1.2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. La Corte di appello ha ben spiegato che l'accertamento dei fatti dai quali si trae il giudizio di pericolosità sociale, seppure non abbia potuto giovarsi degli approfondimenti istruttori di un processo penale definito, si è sufficientemente strutturato sulla base di quanto attestato nell'ordinanza di rinvio a giudizio per plurimi episodi di truffa ai danni dell'AIMA e dell'Amministrazione finanziaria, che la Corte di appello si è ben guardata dal recepire acriticamente. Ha quindi precisato che, secondo quanto ricostruito in quell'ordinanza, Meluzio conseguì, negli anni dal 1982 al 1985, illeciti profitti per lire 9.039.167.959. Ha poi proseguito rilevando che, nonostante l'intervenuto condono degli illeciti tributari, le verifiche fiscali operate nei confronti dell'amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., invero effettivamente gestita da [OSCURATO:PERSONA], e del legale rappresentante della ICA Vegetali s.r.I., anch'essa nella titolarità reale di [OSCURATO:PERSONA], oltre che nei confronti del consorzio A.P.P.O.F. di Eboli mise in evidenza un sistema di fittizi acquisti di banda stagnata e di barattoli dal Consorzio per ingenti somme di denaro. La Corte di appello ha sul punto chiarito che i rapporti giudiziari hanno consegnato dati oggettivi mai contestati nel merito dall'odierno ricorrente, che sono rilevanti in quanto temporalmente collocati nella fase iniziale della accertata pericolosità generica di Meluzio. Il periodo intercorrente tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 fu caratterizzato dalla commissione di numerose e reiterate truffe AIMA, che formarono una parte della provista indicata dalla consulenza tecnica di parte. [OSCURATO:PERSONA], ha argomentato la Corte di appello, era dedito alla commissione di delitti produttivi di proventi illeciti, come dimostrato dal provvedimento di prevenzione applicativo della misura della sorveglianza speciale emesso dalla Corte di appello di Napoli; dagli elementi di fatto contenuti nei rapporti della Guardia di Finanza, dalle denunce di furto della documentazione contabile e dai verbali di constatazione di cui all'ordinanza di rinvio a giudizio e alla sentenza di improcedibilità per amnistia; dalle due sentenze di condanna per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale; dalle ingenti somme trasferite, senza alcuna possibilità di tracciamento, dalla ICA Vegetali e poi confluite su libretti al portatore, evidenti espressione di attività illecita quanto meno di carattere fiscale. Le truffe ai danni dell'AIMA risalgono agli anni dal 1983 al 1985 ma la manifestazione di pericolosità generica può essere fatta risalire già alla fine dell'anno 1980, quando sul libretto al portatore furono versate ingenti somme di denaro portate da assegni emessi in suo favore dalla ICA Vegetali, la cui documentazione contabile fu oggetto di furto, quindi sottratti ad ogni tipo di tracciamento e da ritenersi evidentemente frutto di illeciti fiscali. E proprio in quel periodo fu acquisita l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il 10 dicembre 1996, società costituita con un capitale di venti milioni di lire sottoscritto da Meluzio e dalla coniuge, poi aumentato a 700 milioni di lire il 2 aprile 1985, con versamento effettuato al 50%. 1.3. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha precisato che l'aumento di capitale sociale e il versamento del 50% dello stesso nella società [OSCURATO:PERSONA] avvennero prima non già del momento in cui le sorelle di Meluzio ricevettero l'ingente somma di denaro derivante dagli espropri del Consorzio di Buccino quanto di quello - 18 giugno 1985 - in cui le sorelle affidarono in gestione al fratello il denaro così ricevuto, specificamente 4 miliardi e 300 milioni di vecchie lire. È quindi coerente la conclusione tratta dalla Corte di appello, ossia che in assenza di una provvista lecita, non potendosi computare tra le risorse lecite i 2 miliardi di vecchie lire provenienti dalla ICA Vegetali s.r.I., la confisca della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. merita conferma.Il ricorrente ha poi opposto che l'aumento di capitale non necessariamente viene finanziato attraverso l'apporto dei soci e che in presenza di più soci il confronto tra le necessarie provviste e la situazione reddituale e le attività economiche va operato in riferimento a tutti i soci, non con uno in particolare. Il rilievo è però sviluppato su un piano astratto, senza alcun concreto riguardo alla situazione oggetto di esame, astenendosi il ricorrente dalla deduzione di atti e circostanze che possano rendere rilevante nel caso in esame la critica al provvedimento. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Vale a tal proposito il principio di diritto per il quale "in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento" (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Rv. 281389; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280249). Ad ogni modo il ricorso in esame ha reiterato le doglianze proposte dal coniuge [OSCURATO:PERSONA], su cui si è già argomentata l'inconsistenza. 3. Per quanto esposto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
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