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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 40326/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022 (depositata il 14 febbraio 2022), il Tribunale di Catania, in funzione di giudice per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 416-bis (per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Putina-Pillera"), 629 e 644 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'assenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Sostiene che: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero "inconsistenti"; quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbero a fatti risalenti nel tempo e andrebbero «prese con molta cautela»; una non meglio identificata conversazione del 2015 non sarebbe, con alto grado di probabilità, riconducibile all'odierno imputato, al pari delle intercettazioni ambientali; gli "avvistamenti in [OSCURATO:PERSONA]" e i controlli su strada non sarebbero significativi. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'assenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

In relazione a tale motivo, il ricorrente si limita a «riportarsi a quanto specificato» nell'ambito del primo motivo.

Aggiungendo solo che, in ordine al reato in questione, l'unico elemento a carico dell'indagato sarebbe costituito dalla sua presenza all'interno dei locali dell'attività commerciale sottoposta a estorsione.

2.3. Con un terzo motivo, deduce l'assenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato di cui all'art. 644 cod. pen.

Rappresenta che: il soggetto che sarebbe stato sottoposto a usura è il titolare della ditta che ha eseguito dei lavori sia presso l'abitazione dell'indagato che presso il locale commerciale gestito dal figlio di quest'ultimo; il corrispettivo dei lavori sarebbe stato interamente pagato.

Sarebbe <<inusuale», a parere del ricorrente, che l'usurario effettui dei pagamenti in favore della vittima dalla quale pretende la restituzione dei soldi con l'aggiunta degli interessi.

2.4. Con un quarto motivo, deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Sostiene che le esigenze cautelari sarebbero insussistenti in ragione del tempo trascorso dai fatti contestati all'indagato.

Rappresenta al riguardo che: con riferimento al reato associativo, le dichiarazioni rese dai collaboratori si riferiscono a fatti risalenti nel tempo («al più tardi all'anno 2015»); l'estorsione sarebbe stata consumata nel 2014; l'usura sarebbe stata consumata tra il 2013 e il 2016.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

In primo luogo, con tale motivo, il ricorrente muove delle censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti.

Al riguardo, occorre sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice.

Come ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano), il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore per omissione, invenzione o falsificazione.

Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato né il travisamento di una prova decisiva in termini di errore percettivo (e non valutativo), ma si è limitato a muovere alcune censure in ordine a taluni elementi posti a base dell'ordinanza applicativa della misura.

Va, peraltro, evidenziato che gran parte delle censure mosse dal ricorrente sono del tutto generiche.

Egli, infatti, non ha indicato specificamente le conversazioni di rilevanza, ai fini dell'applicazione della misura, che sarebbero state erroneamente attribuite all'indagato né ha chiarito i motivi per cui sarebbe errata l'identificazione degli interlocutori.

Sotto tale profilo, il ricorso si presenta inammissibile anche per la sua genericità.

Va, infine, evidenziato che la censura di "inconsistenza" mossa dal ricorrente con riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia appare manifestamente infondata.

Dall'ordinanza impugnata, infatti, emerge che i collaboratori hanno riconosciuto l'indagato, ne hanno descritto le fattezze fisiche, ne hanno indicato il soprannome e l'hanno collocato all'interno del sodalizio criminale tra i soggetti più attivi, qualificandolo come "braccio destro" o "fedelissimo" di [OSCURATO:PERSONA] (esponente di spicco del clan).

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo si presenta del tutto generico, risolvendosi in un mero rinvio alle censure esposte nel primo motivo di ricorso - che era riferito ad altra ipotesi di reato - privo di alcun confronto con le specifiche argomentazioni che l'ordinanza impugnata dedica al reato in questione.

Il secondo motivo di ricorso si presenta anche manifestamente infondato, atteso che non è affatto vero che l'unico elemento a carico dell'indagato sarebbe costituito dalla sua presenza all'interno dei locali dell'attività commerciale sottoposta a estorsione.

L'ordinanza, invero, descrive in maniera dettagliata i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, desunti dalle dichiarazioni delle persone offese, dalle immagini riprese dai sistemi di video-sorveglianza, dagli esiti delle attività di polizia giudiziaria.

1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Anche con tale motivo, il ricorrente muove delle censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti.Va, in ogni caso, rilevato che il Tribunale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in base alle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate dalle matrici degli assegni.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato né il travisamento di una prova decisiva in termini di errore percettivo (e non valutativo), ma si è limitato a sostenere una circostanza (l'esecuzione di lavori da parte della ditta della vittima in favore della famiglia dell'indagato) che, a suo parere, sarebbe inusuale nell'ambito di un rapporto tra persona offesa e usurario.

Anche tale circostanza è stata valutata dal Tribunale, che l'ha ritenuta priva di prova e, in ogni caso, non incompatibile con la vicenda usuraria, soprattutto se intervenuta prima della concessione del prestito.

Sotto tale profilo, il Tribunale ha sottolineato che non era stato specificato quando sarebbero stati effettuati i presunti lavori e che una loro esecuzione prima della concessione del prestito era del tutto inconferente rispetto al fatto contestato.

1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale, invero, ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non solo richiamando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'assenza di qualsiasi elemento dal quale dedurre l'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminale, ma anche e soprattutto richiamando recentissime acquisizioni investigative, tra le quali alcune intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva che, ancora nel 2021, il Faro era considerato un esponente di rilievo nell'ambiente delle cosche catenesi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022 (depositata il 14 febbraio 2022), il Tribunale di Catania, in funzione di giudice per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 416-bis (per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Putina-Pillera"), 629 e 644 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'assenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Sostiene che: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero "inconsistenti"; quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbero a fatti risalenti nel tempo e andrebbero «prese con molta cautela»; una non meglio identificata conversazione del 2015 non sarebbe, con alto grado di probabilità, riconducibile all'odierno imputato, al pari delle intercettazioni ambientali; gli "avvistamenti in [OSCURATO:PERSONA]" e i controlli su strada non sarebbero significativi. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'assenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato di cui all'art. 629 cod. pen. In relazione a tale motivo, il ricorrente si limita a «riportarsi a quanto specificato» nell'ambito del primo motivo. Aggiungendo solo che, in ordine al reato in questione, l'unico elemento a carico dell'indagato sarebbe costituito dalla sua presenza all'interno dei locali dell'attività commerciale sottoposta a estorsione. 2.3. Con un terzo motivo, deduce l'assenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato di cui all'art. 644 cod. pen. Rappresenta che: il soggetto che sarebbe stato sottoposto a usura è il titolare della ditta che ha eseguito dei lavori sia presso l'abitazione dell'indagato che presso il locale commerciale gestito dal figlio di quest'ultimo; il corrispettivo dei lavori sarebbe stato interamente pagato. Sarebbe <<inusuale», a parere del ricorrente, che l'usurario effettui dei pagamenti in favore della vittima dalla quale pretende la restituzione dei soldi con l'aggiunta degli interessi. 2.4. Con un quarto motivo, deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene che le esigenze cautelari sarebbero insussistenti in ragione del tempo trascorso dai fatti contestati all'indagato. Rappresenta al riguardo che: con riferimento al reato associativo, le dichiarazioni rese dai collaboratori si riferiscono a fatti risalenti nel tempo («al più tardi all'anno 2015»); l'estorsione sarebbe stata consumata nel 2014; l'usura sarebbe stata consumata tra il 2013 e il 2016. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, con tale motivo, il ricorrente muove delle censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti. Al riguardo, occorre sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice. Come ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano), il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore per omissione, invenzione o falsificazione. Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato né il travisamento di una prova decisiva in termini di errore percettivo (e non valutativo), ma si è limitato a muovere alcune censure in ordine a taluni elementi posti a base dell'ordinanza applicativa della misura. Va, peraltro, evidenziato che gran parte delle censure mosse dal ricorrente sono del tutto generiche. Egli, infatti, non ha indicato specificamente le conversazioni di rilevanza, ai fini dell'applicazione della misura, che sarebbero state erroneamente attribuite all'indagato né ha chiarito i motivi per cui sarebbe errata l'identificazione degli interlocutori. Sotto tale profilo, il ricorso si presenta inammissibile anche per la sua genericità. Va, infine, evidenziato che la censura di "inconsistenza" mossa dal ricorrente con riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia appare manifestamente infondata. Dall'ordinanza impugnata, infatti, emerge che i collaboratori hanno riconosciuto l'indagato, ne hanno descritto le fattezze fisiche, ne hanno indicato il soprannome e l'hanno collocato all'interno del sodalizio criminale tra i soggetti più attivi, qualificandolo come "braccio destro" o "fedelissimo" di [OSCURATO:PERSONA] (esponente di spicco del clan). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo si presenta del tutto generico, risolvendosi in un mero rinvio alle censure esposte nel primo motivo di ricorso - che era riferito ad altra ipotesi di reato - privo di alcun confronto con le specifiche argomentazioni che l'ordinanza impugnata dedica al reato in questione. Il secondo motivo di ricorso si presenta anche manifestamente infondato, atteso che non è affatto vero che l'unico elemento a carico dell'indagato sarebbe costituito dalla sua presenza all'interno dei locali dell'attività commerciale sottoposta a estorsione. L'ordinanza, invero, descrive in maniera dettagliata i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, desunti dalle dichiarazioni delle persone offese, dalle immagini riprese dai sistemi di video-sorveglianza, dagli esiti delle attività di polizia giudiziaria. 1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Anche con tale motivo, il ricorrente muove delle censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti.Va, in ogni caso, rilevato che il Tribunale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in base alle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate dalle matrici degli assegni. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato né il travisamento di una prova decisiva in termini di errore percettivo (e non valutativo), ma si è limitato a sostenere una circostanza (l'esecuzione di lavori da parte della ditta della vittima in favore della famiglia dell'indagato) che, a suo parere, sarebbe inusuale nell'ambito di un rapporto tra persona offesa e usurario. Anche tale circostanza è stata valutata dal Tribunale, che l'ha ritenuta priva di prova e, in ogni caso, non incompatibile con la vicenda usuraria, soprattutto se intervenuta prima della concessione del prestito. Sotto tale profilo, il Tribunale ha sottolineato che non era stato specificato quando sarebbero stati effettuati i presunti lavori e che una loro esecuzione prima della concessione del prestito era del tutto inconferente rispetto al fatto contestato. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, invero, ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non solo richiamando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'assenza di qualsiasi elemento dal quale dedurre l'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminale, ma anche e soprattutto richiamando recentissime acquisizioni investigative, tra le quali alcune intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva che, ancora nel 2021, il Faro era considerato un esponente di rilievo nell'ambiente delle cosche catenesi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende
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