CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 19809/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25763/2020R.G., proposto da COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difes o da ll’[OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata : [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procur a rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani -intimato- per la cassazione della sentenza n. 1131/2020 della CORTE d’APPELLO di PALERMO, depositata il 25 agosto 2020; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione dell’8 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne il Comune di Palma di Montechiaro dinanzi al Tribunale di Agrigento, deducendo che: -il 29 aprile 2005 , quale locatore, aveva stipulato con il detto ente territoriale, quale conduttore, un contratto avente ad oggetto la locazione, verso un canone mensile di 8.400 Euro, di un immobile di sua proprietà adib ì to ad attività alberghiera e denominato “ [OSCURATO:PERSONA]”, al fine di ospitare quattordici famiglie che erano state allontanate da alloggi di edilizia economica e popolare abusivamente occupati; - i l contratto prevedeva che la locazione avrebbe avuto durata bimestrale(dal 29 aprile al 29 giugno 2005) e conteneva una clausola in virtù della quale “al termine del periodo di locazione nessun onere sarà a carico del C omune per l'alloggio delle famiglie ” ospitate nell'immobile; - poiché l’immobile non gli era stato restituito alla scadenza del bimestre, egli intimò al Comune la licenza per finita locazione e, all'esito del relativo giudizio, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.242/2007, deliberata in data 28 febbraio 2007, dichiarò cessato il contratto di locazione con decorrenza dal mese di luglio 2005, ordinando che l’immobile fosse rilasciato entro tre mesi dalla notifica della sentenza medesima, avvenuta il 14 giugno 2007; - non ostante l’ordine giudiziale, l’ente aveva persistito nella propria condotta inadempiente, omettendodi rilasciare l’immobile. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domandò che il Comune di Palma di Montechiaro fosse condannato a corrispondergli l’indennità di cui all’art.1591 cod. civ., nella misura del canone concordato di Euro 8,400 mensili, a far tempo dal mese di luglio 2005 sino alla data dell’effettivo rilascio. Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepì l’ operatività della surrichiamata clausola di esonero da responsabilità apposta al contratto. Con intervento adesivo dipendente si costituì anche [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente comunale che aveva personalmente proceduto alla stipula del contratto, il quale eccepì, tra l’altro, per quanto ancora rileva,l’avvenuto rilascio, sin dal giugno 2005 , di taluni degli appartamenti locati, invocando consequenzialmente la riduzione dell’indennità eventualmentedovuta. Con sentenza 24 febbraio 2014 , n. 265 , il Tribunale di Agrigento accolse la domandae condannò il Comune di Palma di Montechiaro a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] il canone di locazione originariamente pattuito, per il periodo da luglio 2005 (data di scadenza della locazione) al 19marzo 2013 (data di rilascio dell'immobile) , oltre alle spese di lite. 2.La decisione del Tribunale fu integralmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo, la quale, con sentenza 25 maggio 2015, n. 511, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ente territoriale, rigettò la domanda dell’attore, condannandolo alle spese del doppio grado sostenute dal Comune (compensandole limitatamente al rapporto processuale intercorso con [OSCURATO:PERSONA]), sul rilievoche il contratto di locazione, in virtù della clausola sopra trascritta, contenesse una lecita deroga all’art. 1591 cod. civ., per effetto della quale il locatore aveva sollevato il conduttore dalla responsabilità per ritardato rilascio. C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3.[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione sorretto da due motivi, cui rispose il Comune con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondatosu altrettanti motivi. Questa Corte di legittimità , con sentenza n.29638 del 2017, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], nel rigetto di quello incidentale condizionato del Comune, cassò in parte quala sentenza d’appello per violazione degli artt. 1229 e 1421 cod. civ., sul rilievo che - st a nte la colpa grave dell’ente territoriale, che aveva rilasciato l’immobile soltanto nel 2013, con il “mastodontico” ritardo di otto anni rispetto all’epoca di scadenza del contratto, verif icatasi nel 2005 – la clausola di esonero da responsabilitàapposta al contratto medesimo avreb be dovuto essere dichiaratanulla. Disposta la cassazione della sentenza impugnata , quest a Corte rinviò dunque la causa per un nuovo esame alla C orte d ’appello di Palermo, in diversa composizione, prescrivendole di considerare “altresì le conseguenze economiche della nullità della clausola, alla luce del complessivo comportamento delle parti sia secondo il principio di buona fede, sia secondo l'articolo 1227, comma primo, c.c.”. 4. Riassunt o il giudizio dall’originario attore, la Corte territoriale panormita, con sentenza 25 agosto 2020, n.1131, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Palma di Montechiaro avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.265/2015, condannando l’ente e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio d’appello, di quello di cassazione e di quello di rinvio. La Corte di meritoha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - avuto riguardo, de iure , al principio per cui la sentenza di cassazionespiega efficacia preclusiva anche rispetto alle questioni che costituiscono il necessario presupposto della sentenz a nonché , de facto, all’accertamento contenuto nella pronuncia del Tribunale di C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n.242/2007, tra l’ altro invocata anche dal Comune a sostegnodelle proprie eccezioni e difese, potevano ritenersi ac certate le circostanze relative: a) al la pregressa esistenza di un cont r atto di locazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il Co mune di P alma di Montechiaro, cessato in data 29 giugno 2005; b) al mancato rilascio di taluni degli appartamenti locati alla data del 28 febbraio 2007 (gi orno della deliberazione della sentenza contene n te l’ accertamento di finita locazione e l’ ordine di rilascio); c) al la persistente sussistenza di tale situazione sino al 19 marzo 2013 (giorno in cui, con il “mastodontico” ritardo stigmatizzato dalla Corte di cassazione,era stato completato il rilascio e si era proceduto allariconsegna dell’intero immobile); d) alla nullità della clausola di esonero da responsabilità ex art.1591 cod. civ., in ragione della colpa grave del Comune, per avere pro vv eduto a lla riconsegna con il detto ritardo; - in considerazione dell’accertamento di tali circostanze, era “superflua” la prova testimoniale di cui il Comune aveva invocato l’ammissione, diretta a dimostrare il parziale rilascio di alcuni degli appartamenti locati, già in epoca precedente al 29 giugno 2005; -la valutazione delle “ conseguenze economiche della nullità della clausola, alla luce del complessivo comportamento delle parti sia secondo il principio di buona fede, sia secondo l'articolo 1227, comma primo, c.c.”, da svolgersi in conformità alla prescrizione della Corte di legittimità, escludeva che il contegno serbato da [OSCURATO:PERSONA] , diversamente da quanto sostenuto dal Comune, potesse essere apprezzato ai sensi dell’art.1227, primo o secondo comma, o, più in generale, quale condotta lesiva del dovere di buona fede: in primo luogo, infatti, non poteva rimproverarsi al locatore di non e ssersi attivato prima e dopo la sentenza del 2007 al f i ne di riacquistare in tempi brevila detenzione dell’immobile, sussistendo, in via generale, il principio per cui il creditore ha sibbene l’obbligo di diligenza di C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani cooperare per l’attuazionedel rapporto obbligatorio ma non quello di assumere su di sé l’impulso o l’onere della prestazione e non assumendorilievo, in senso contrario, la peculiarità della fattispecie, in cui la detenzione dell’immobile non era esercitata direttamente dal conduttore ma dalle famiglie alloggiate presso gli appartamenti in cui lo stesso si articolava; in secondo luogo, neppure poteva secondarsi la tesi, sostenuta in particolare dal terzo interveniente, circa l’avvenuta estinzione del diritto per effetto della prolungata inerzia del creditore in ordine al suo l’esercizio e dell’affidamentodel debitore in ordine al suo abbandono, stante il principio per cui il semplice ritardo nell’eserciziodi un diritto non esclude la tutela dello s t esso, qualunque convinzionepossa avere maturato la controparte a causa del ritardo. 5.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre il Comune di Palma di Montechiaro, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso . Resta intimato, senza svolgere difese in sede di legittimità, [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentatoconclusioni scritte. Sia ricorrente che controricorrentehanno depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo v i e ne denunciata “ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 384,comma 2, c.p.c. e 394, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non essersi il Collegio di merito uniformato alprincipio di diritto indicato nella sentenza rescindente”. Con lo stesso motivo vi e ne altresì denunciata “ Nullità della sentenza per error in procedendo e in iudicando: violazione dell’art.360 comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., per avere la Corte di merito posto a C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani base della decisione prove non dedotte dalle parti e non acquisite al processo, con illogicità della motivazione, pertanto meramente apparente, consusseguente violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.”. Il motivo si ripartisce in duedoglianze. 1.a. La prima doglianza fonda la denuncia del vizio di omessa uniformazioneal principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione , sull’assunto che il giudice del rinvioavrebbeindebitamente ritenuto che la pronuncia rescindente di legittimità avesse efficacia preclusiva anche rispetto alla valutazione della questione di fatto relativa al rilascio, sin dall’anno2005, di taluni degli appartamenti locati. Sostiene il ricorrente che l’argomentazione contenuta nella pronuncia di legittimità, secondo cui “un ritardo di otto anni nella riconsegna di un immobile è così mastodontico, da rendere in re ipsa la sussistenza della colpa grave”, non avrebbepotuto essere assunt a come intangibile accertamento della circostanza di fatto che la riconsegna effettuata solo nel 2013 aveva avuto ad oggetto l’ “intero” immobile, anziché una parte di esso, né poteva assumere efficacia preclusiva dell’indagine sulla contraria circostanza che, invece, già nell’anno 2005, alcuni appartamenti erano stati rilasciati, atteso, per un verso, che il detto accertamento era riservato al giudice del merito e non avreb be potuto essere svolto dalla Corte di legittimità e considerato, per altro verso, che l’esame della relativa questione di fatto era rimasto assorbito dalla pronunciadi secondo grado, la quale aveva rigettato la domanda attorea in ragione della ritenuta validità dellaclausola contrattale di esonero da responsabilità. 1.a.1.l’illustrata doglianza è manifestamente inammissibile. La Corte d’appello, come si è sopra evidenziato, si è debitamente uniformata alprincipio di dirittosancito da questa Corte con la sentenza n.29638/2017, da un lato prendendo atto della nullità della c lausola di esonero della responsabilità in ragione della colpa grave del Comune C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani derivante dal prolungato ritardo serbato nel la riconsegna dell’immobile; dall’altro lato, procedendoa motivata valutazione delle conseguenze economiche della nullità stessa, alla luce del complessivo comportamento delle parti sia secondo il principio di buona fede, sia secondo l'articolo 1227 cod. civ.. Tale valutazione è stata fatta precedere da una ricognizione del le circostanze rilevantiin funzione della decisione,la quale è stata fondata sulla valutazione complessiva delle risultanze fattuali e istruttorie acquisite in giudizio, tra cui in particolare , la sentenza d e l 2007 del Tribunale di Agrigento, contenente l’accertamento incontestato del mancato rilascio di taluni appartamenti e la circostanza, ritenuta altrettantoprovata (nonché già accertata nei gradi di merito precedenti la cassazione ed evidenziata nella sentenza di primo grado:p.4 della sentenza impugnata), che la restituzione dell’immobile era avvenutail 19 marzo 2013. Dunque, non vieneaffatto in considerazione l’ erronea attribuzione di efficacia preclusiva ad una argomentazione contenuta nella pronuncia di legittimità cui sia stato indebitamente attribuito il caratteredi intangibile apprezzamento di merito, m a, ben al contrario, un apprezzamento di merito liberamente compiuto dal giudice del rinvio, sulla base di tutte le risultanze fattuali di causa, sia pure tenendo debitamente presente anche il giudizio in iure,reso dalla Corte di legittimità, sulla riconducibilità del contegno inadempiente del Comune, in ritardo di otto anni nella restituzione dell’immobile, alla fattispeciedella colpa grave. Liberamente apprezzandole risultanze di causa, il giudice d’appello ha accertato che, sebbene “ alcuno degli appartamenti locati ” era già stato rilasciato prima della sentenza del 2007, tuttavia la riconsegna dell’“intero” immobile era avvenuta nel 2013, e, sulla base di questo accertamento, ritenuto sufficiente ai fini del giudizio di responsabilità C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani del Comune in costanza della nullità della clausola contrattuale di esonerodalla stessa, ha motivatamente reputato irrilevante la prova testimonialeda esso dedotta. D’altra parte, l’affermazione della sentenza cassatoria circa il mancato rilascio dell’immobile è stata assunta dalla decisionedi merito impugnata con l’aggettivazione “intero”, che non trova riscontro nella sentenza medesima , ma è palese che nel dictum della Corte di legittimità la generica espressione “ rilascio dell’immobile ”, come ha voluto dire la Corte di rinvio, potesse e dovesse leggersi come relativa al rilascio dell’immobile nella sua totalità: il principio di diritto affermato in ordine alla nullità della clausola contrattuale si giustificava, infatti, anche con riferimento alla situazione descritta dalla parte ricorrente, ovverosiache alcuni immobili fossero stati rilasciati prima del 2013. La doglianza in esame, in definitiva , ad onta della formale intestazione, contesta le implicazioni tratte da un motivato apprezzamentodi merito ed è , come tale , inammissibile . 1.b.La seconda do glianza in cu i si articola il primo motivo , censura la sentenza impugnata per avertratto la ricognizione delle circostanze di fatto rilevanti in funzione della decisione dalla sentenza n. 242 del 2007 del Tribunale di Agrigento. In primo luogo, il Comune ricorrente deduce che sarebbe stata erroneamente rilevatala pretesa esistenza di un “ giudicato esterno ” in difetto di eccezione di parte. In secondo luogo, sostiene che alla detta sentenza sarebbe stata indebitamenteattribuita una “perdurante efficacia esecutiva ”, poiché l’eccepita condotta di malafededel creditore, ove fosse stata accertata all’esito della prova testimoniale ingiustamente denegata , avreb be dovutoreputarsi “ idonea all’ elisione della pe r petuatio obligationis c o n riferimento all’obbligo di pagamento dell’ indennità per almeno set t e degli appartamenti locati ”; l’ o messa valutazione di tale condotta C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avrebbe quindi nuovamente concretato la violazione de l l’art.384, comma secondo, cod. proc. civ., per no n avere il giudice del ri nvio procedutoalla valutazione del comportamento complessivo delle parti secondo il principiodi buona fede, in conformità alla prescrizione della Corte di cassazione. 1.b.1. Anche questa seconda doglianza è manifestamente inammissibile, per diverse ragioni. Lo è, in primo luogo, perché inosservante dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., dal momento che omette di riprodurre il contenuto della sentenza agrigentina( che è solo indicata come prodotta ) , nonché di chiarire donde dovrebbe trarsi il rilievo che essa non era passata in giudicatoe, infine, di riferire in che termini si fosse argomentato sulla sentenzanei gradi di merito. In secondo luogo, al di là dellarilevabilità d’ufficio dell’ eccezione di giudicato esterno (cfr., ad es., Cass. 07/01/2021, n.48), nella vicenda in esame la sentenza n.247/2022 èstata assunta quale fonte di prova della circostanza relativa al mancato rilascio; non ricorre, dunque , un’ipotesi di rilievoofficioso di un giudicato, ma si versa nel diverso ambitodella ricostruzione dei fatti, liberamente operata dal giudice del merito sulla base di tutte le risultanzeistruttorie ritualmente acquisite agli atti. Infine, del tutto inammissibile è la deduzione di violazione dell’obbligo di uniformazione al principio di diritto per mancata ammissione e assunzione della prova testimoniale sulla asserita condotta di malafede di [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell’ampia valutazione di merito condotta dalla Corte d’appello, come sopra descritta, sul comportamento delle parti (e , i n particolare, del creditore) prima e dopo la sentenzadel 2007 , nonché del motivato (e, pertanto, in censurabile) giudizio volto ad escludere che tale comportamento co ncretasse vi olazione del principio di buona f ede o C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani fosse valutabile ai sensi dell’art.1227 cod. civ. o, addirittura, implicasse l’estinzione del diritto. 1.1. Il primo motivo di ricorso va dunque complessivamente dichiaratoinammissibile. 2.Con il secondo motivo viene denunciata “ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., avendo la Corte di Appello trascurato di esaminare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovvero pererroneità della motivazione determinata da violazione e falsa applicazione del principio dispositivo ex artt. 112, 115 e 116 c.p.c, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omesso esame dieccezioni e domande ritualmente introdotte”. Il Comune ricorrente insiste ancora sulla circostanza relativa all’effettuatorilascio sin dall’anno 2005 di parte dei cespiti locati. Deduce che questa circostanza cost ituiva fatto decisivo per il giudizio, nonchéoggetto di discussione tra le parti , il cui esame sarebbe statoindebitamente omesso dal giudice del rinvio . Reputa che, “ ai fini della determinazione della indennit à ex art.1591 c.c. la Corte di merito avrebbe dovuto considerare e valutare come rilevanti le allegazioni inerenti lamala fede del sig. [OSCURATO:PERSONA] … e, preliminarmente, ammettere la prova articolata sul punto”. Sostiene che , omettendo l’esame di tale circostanza, la Corte d’appello avrebbe altresì omesso di provvedere su domande ed eccezioni ritualmente sollevate sin dal primo grado, con conseguente violazione dell’art.112 cod. proc. civ.. 2.1.Anche il secondo motivo è manifestamente inammissibile. In premessa, va ricordato che in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 25 agosto 2020), per un verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit. ; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415). Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305). Tanto premesso, è evidente che nessun omesso esame di fatto controverso e decisivo può essere individuato con riferimento al la dedotta circostanza del rilascio d i parte degli appartamenti e al la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta al riguardo , attesoche la Corte di merito, alla luce delle risu ltanze istruttorie, non ha tralasciato la considerazione né di tale circostanza né delle richieste di prova in funzione del suo accertamento, che sono state peraltro reputate superflue in ragione del diverso accertamento circa il conclamato e rilevante ritardo nella riconsegna dell’intero immobile, accertato via definitiva e posto a fondamento del giudizio di colpa grave del Comune e della conseguente nullità della clausola contrattuale diretta ad esonerarlo dalla responsabilità ex art. 1591 cod. civ.. In altre parole, il preteso fatto omesso, rappresentato dal rilascio pregresso di alcuni appartamenti,è stato debitamente esaminato dalla Corte, che ha espressamente ritenuto irrilevante la prova di esso. Del tutto priva di fondamento è , poi , la censura per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non venendo in considerazione l’ omessa pronunciasu domande od eccezioni in senso stretto, bensì la motivata ricostruzione dei fatti rivelanti in funzione della pronuncia sulla domanda attorea. 3.Con il terzo motivo viene denunciata l a “ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 , n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per esserele predette omissioni irriducibilmente contraddittorie e carenti rispetto alla valutazione, come tale meramente apparente, del “complessivo comportamento delle parti” operato dalla Corte di merito nel prosieguodella decisione – violazione e falsa applicazione dei canoni di buona fede e del disposto di cui all’art. 1227, comma 1 c.c.”. C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3.1.Anche questo motivo è manifestamente inammissibile. Ribadito, infatti, che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090), è evidente che nessuna delle predette grav i lacune è riscontrabile nel chiaro, coerente e argomentato corredo motivazionale della sentenza impugnata, come sopradecritto. È, poi, appena il caso di aggiungere che l’apprezzamento della condotta dei soggetti del rapporto obbligatorio in funzione del rispetto dei doveri di buona fede e correttezza, nonché, in particolare, di quella del creditore in funzione del riscontro dell’eventuale fatto colposo concorrente con l’inadempimento del debitore nella produzione dell’evento di danno, ex art.1227, primo comma, cod. proc. civ., costituiscono oggetto di una valutazione di merito, la quale, ove –come nella specie – debitamente motiva ta, resta insindacabile in sede di legittimità. 4. In definitiva, il ricorso proposto da l Comune di Palma di Montechiarova dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità , relative al rapporto processuale tra le parti costituite,seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. C.C. 10.04.2024 N. R.G. 25763/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 6.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrentea rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115