CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 settembre 2022
Cassazione n. 14288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 ORDINANZA sul ricorso 22206/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];Niff't (,() ssi .t( t e i(-sn intimata - avverso l'ordinanza n. 25824/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; 2, 3 (L -2 Ritenuto che 1.-La società "gruppo [OSCURATO:SOCIETA]" è stata convenuta in giudizio dalla società "[OSCURATO:PERSONA] spa". 2.-Ha ottenuto tuttavia ordinanza favorevole da parte di questa Corte (25824/ 2022), con la quale la società attrice, soccombente, è stata condannata al pagamento delle spese di lite, nei confronti, per l'appunto, della convenuta "[OSCURATO:PERSONA] spa". 3.-In quella decisione non sono state tuttavia liquidate le spese generali, sul presupposto che la convenuta, poi vittoriosa, non le aveva chieste. 4.-La società "[OSCURATO:PERSONA] spa" allega invece di avere chiesto quelle spese con le memorie difensive, e pertanto chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nella decisione di non liquidarle. Considerato che 5.- In materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l'omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l'apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.. (Cass. 28323/ 2020) Più precisamente, la mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (Cass. 18518/ 2013). La ricorrente\rdimostra di aver chiesto con le memorie le spese generali, che dunque vanno riconosciute. P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza 25824/ 2022, resa sul ricorso n. 8886/ 2019, nella parte in cui dichiara come non dovute le spese generali in quanto non richieste,spesé_-etei invece vanno iquidate, conseguente nte, in 7290,00 e , oltre 200,00 eur0 per esjxrfsi, oltre spese genera ed accessori come r legge. ,e,GuLo 20o Dispone che, a cura della Cancelleria, sia disposta l'annotazione di questa ordinanza a margine dell'atto originale. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente A /L FU\ Z I ON t:rAR(O Dott. S 17')[OSCURATO:PERSONA],