Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37445/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa il 26/11/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuno, in relazibne al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato agli imputati per essersi appropriata di energia elettrica, sottraendola all'Enel, mediante allaccio abusivo alla linea pubblica.

La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello inerenti all'attribuzione della condotta agli odierni imputati, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente applicato i principi dettati dall'art1192, comma 2, cod.proc.pen., sulla base della accertata disponibilità dell'immobile servito dall'allaccio abusivo in capo ai due suddetti prevenuti.

Ha ritenuto infondato il motivo attinente alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., in conseguenza della manomissione dell'impianto di erogazione attuata mediante l'allaccio abusi" ritenendo senz'altro perfezionata anche una condotta fraudolenta e l'aggravante della commissione del reato su beni destinati a pubblico servizio.

Ha ritenuto infondati i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al giudizio di equivalenza tra le contestate aggravanti e le circostanze attenuanti generiche, non apparendo sufficiente a giustificare un giudizio di prevalenza di queste ultime la valutazione del cornportamento processuale tenuto dagli imputati; ha altresì rigettato il motivo inerente alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in favore del Fallara, atteso che la presenza di un precedente specifico non giustificava un prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di altri delitti.

Ha, infine, ritenuto non accoglibile la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nei confronti dello stesso Fallara, proprio in considerazione del dato rappresentato dalla reiterazione della condotta in un arco temporale di circa due anni.

2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato distinti ricorsi per cassazione - tramite il medesimo difensore - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola su sei motivi. 2.1.1 Con il primo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 192, comma 2, cod.proc.pen. e degli artt. 110, 624, 62S, nn.2 e 7, cod.pen.. • 2 Ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una univoca piattaforma indiziaria; specificamente consistente, in ordine alla posizione del ricorrente, dall'avere ravvisato la sua responsabilità sulla base del solo dato oggettivo rappresentato dalla sussistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, senza tenere conto delle circostanza in base alle quali il Fallara non si fosse mai occupato del pagamento delle bollette, fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non intestatario dell'utenza; ha esposto che la sententa impugnata non aveva posto attenzione al dato della contabilizzazione dell'energia sottratta e a quello relativo alla precedente occupazione dell'immobile da parte di terze persone. 2.1.2 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen., in riferimento all'art.99 cod.pen. nonché la conseguente mancanza di motivazione.

Ha dedotto che la Corte avrebbe omesso di motivare sulla richiesta difensiva di esclusione della recidiva. 2.1.3 Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge in relazione agli artt. 69 e'133 cod.pen. e in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostante attenuanti generiche sulla recidiva.

Ha dedotto che la Corte avrebbe erroneamente motivato tale giudizio sulla base della sola valutazione non positiva del comportamento processgale, essendo invece da ritenersi legittima la scelta fondata sulla negazione della responsabilità penale. 2.1.4 Con il quarto motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, cornma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 163, 164, 175 e 133 od.pen..

Ha dedotto che doveva ritenersi illogica e contraddittoria la motIvazione della Corte territoriale, nella parte in cui aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di una sola condanna per precedente specifico, peraltro da ritenersi riconducibile alla medesima utenza e al medesimo immobile. 2.1.5 Con il quinto motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.56bis della

I. n.689/1981, nella parte in cui la Corte aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.

Ha dedotto che la Corte avrebbe motivato il diniego sullla base della pericolosità del reo e della sua mancata resipiscenza, senza un'adeguata valutazione di tutti gli elementi previsti dall'art.133 cod.pen.. 2.1.6 Con il sesto motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, coriinna 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.133 cod.pen. e, omunque, la mancanza della motivazione in ordine alla commisurazione del trattamento sanzìonatorio, essendo carente la valutazione in ordine ai relativi parametri. 2.2 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola su tre motivi. 2.2.1 Con il primo motivo ha dedotto - in relazione all'art.60$, comma 1, lett.b) ed e), 1 cod.proc.pen. - ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 192, comma 2, cod.proc.pen. e degli artt. 110, 624, 625, nn.2 e 7, cod.pen..

Ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistenza una univoca piattaforma indiziaria; specificamente consistente, in ordine alla posizione della ricorrente, dall'avere ravvisato la sua responsabilità sulla base del solo dato oggettivo rappresentato dalla sussistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica; ha esposto che la sentenza impugnata non aveva posto attenzione al dato della contabilizzazione dell'energia sottratta e a quello relativo alla precedente occupazione dell'immobile da parte di terze persone. 2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 133 cod.pen. e in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Ha dedotto che la Corte avrebbe erroneamente motivato tale giudizio sulla sola valutazione non positiva del comportamento processuale, essendo legittima la scelta fondata sulla negazione della responsabilità penale. 2.2.3 Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, collima 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.133 cod.pen. e, cpmunque, la mancanza della motivazione in ordine alla commisurazione del 1 trattamento sanzionatorio, essendo carente la valutazione in ordine ai relativi parametri

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi vanno rigettati.

2. Va premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandos le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2b03, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 26661).

3. Ciò posto, possono essere congiuntamente esaminati, in quanto fondati su una coincidente esposizione in punto di fatto e di diritto, il primo motivo proposto dal Fallara e il primo motivo proposto dalla Familiari, in quanto attinenti alla correttezza della valutazione compiuta dai giudici di merito in punto di penale responsabilità degli imputati.

Entrambi i motivi sono infondati, in quanto comunque reiterativi di censure già prese in esame da parte del giudice di appello e da questi rigettate con motivazione intrinsecamente logica.

Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso - in via logicamente pregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di ca ssazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza Idi manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentaziòni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni di predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione 'insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre).

Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merita. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassaziÒ•ne non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, dasavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa le tura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).

Nel caso di specie i giudici di merito - con valutazione intr nsecamente coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità - hanno dato atto della decisiva valenza da attribuire alle testimonianze rese da parte del tecnico verificatore dell'Enel e dell'agente operante che aveva effettuato il sopralluogo sull'immobile detenuto dagli imputati, in ordine alla presenza di un visibile allaccio abusivo collocato all'interno dell'appartamento; così come sono state coerentemente valorizzate le dichiarazioni rese dalla stessa Familiari e in base alle quali lo stabile era stato occupato da lei stessa e dal coniuge Fallari gin dal 1989.

Pertanto, con valutazione intrinsecamente logica, la Corte ha ritenuto che - proprio in considerazione della visibilità dell'allaccio e del lungo tempo di occupazione dell'immobile - sussistesse una condotta di indebito impossessamento di energia elettrica riconducibile a entrambi gli imputati; ritenendo, sempre in modo coerente, del tutto irrilevante la dichiarazione resa dalla Familiari nel corso dell'esame e attinente a una precedente , occupazione dell'immobile, comunque collocabile a prima del 1989, da parte di non meglio identificati parenti.

D'altra parte, del tutto logiche appaiono le conclusioni della Corte territoriale in punto di concorso del Fallara nel reato ascritto, alla luce delle predette circostanze di fatto e ricordando sul punto che, in tema di furto di energia elettrica, sussiste il concorso di persone in condotta realizzata con l'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limiti solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438).

4. Il secondo motivo proposto dalla difesa del Fallara, avente a oggetto la mancata esclusione della recidiva, è inammissibile per difetto di interesse in relazione all'art.591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen..

Sul punto, va difatti ricordato che, in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (o comunque, come nel caso d specie, del relativo giudizio di comparazione ovvero del diniego della sospensione condizionale della pena) non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nEíl giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018f, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319).

Nel caso di specie, deve quindi rilevasi che in nessun punto delle due sentenze di merito viene fatto riferimento al riconoscimento della recidiva, essendo il relativo giudizio di comparazione con le riconosciute circostanza attenuanti generiche - e con giudizio indifferenziato per entrambi gli imputati, senza che alla Familiari fosse stata contestata la recidiva - unicamente stato compiuto in relazione alle "ritenute aggravanti", avendo il Tribunale e la Corte territoriale espressamente motivato in ordine alle sole circostanze previste dall'art.625, nn.2 e 7, cod.pen..

5. Il terzo motivo articolato dal Fallara e il secondo articolato dal a Familiari - attinenti alla correttezza del giudizio di bilanciamento - sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

Sul punto, va richiamato il principio in base al quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473).

Nel caso di specie la Corte territoriale - nell'esaminare il relativo motivo di appello - ha congruamente argomentato il giudizio di equivalenza su la base degli elementi previsti dall'art.133 cod.pen. e, specificamente, della vaIntazione non positiva del comportamento processuale, attesa la ritenuta scarsa plausibilità delle dichiarazioni rese in sede di esame; ricordando, a tale proposito, che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può essere tenuto presente in ordine al giudizio di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747) e quindi, ulteriorrnente, come elemento rilevante ai fini del giudizio di bilanciamento in ipotesi di riconoscimento delle circostanze medesime.

6. Il quarto motivo articolato dalla difesa del Fallara, attinente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è infondato.

Sul punto, va rilevato che il giudizio prognostico in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati deve essere condotto - ai sensi dell'art.164, comma 1, cod.pen. - sulla scorta degli elementi indicati dall'art.133 cod.pen., potendo il giudice valorizzare sul punto anche solo uno di essi.

Appare quindi non distonica rispetto al quadro normativo e immune dal denunciato vizio di illogicità la motivazione della Corte territoriale nel punto in cui, pur dando atto del non superamento dei limiti complessivi di pena dettati per la concessione del beneficio, ha argomentato il relativo diniego sulla scorta della presenza di una precedente condanna per analogo delitto commEtsso a breve distanza di tempo da quello giudicato in questa sede.

7. Il quinto motivo articolato dalla difesa del Fallara, attinente alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - in relazione all'art.56b1s della

I. 24 novembre 1981, n.689 - è infondato.

Sul punto, deve rilevarsi che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558) e tanto anche in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, di modo che la valutazione medesima, se sul punto adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).

Nel caso in esame, appare quindi non censurabile in questa sede il giudizio della Corte territoriale che - investita della richiesta di sostituzione - ha motivato il diniego sulla base degli elementi previsti dall'art.133 cod.pen., con particolare riferimento al predetto precedente specifico e alla conseguente valutazione inerente alla mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato.

8. Il sesto motivo articolato dal Fallara e il terzo motivo articolato dalla Familiari, attinenti alla concreta dosimetria della pena, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di prec sare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua",, "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04M17.

Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzandø il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mei o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato iFosì ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena concretamente inflitta sia stata applicata dai giudici di merito - all'esito del predetto giudizio di b lanciamento - in misura prossima al minimo edittale, ragione per la quale non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale sullo specifico punt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa il 26/11/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuno, in relazibne al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato agli imputati per essersi appropriata di energia elettrica, sottraendola all'Enel, mediante allaccio abusivo alla linea pubblica. La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello inerenti all'attribuzione della condotta agli odierni imputati, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente applicato i principi dettati dall'art1192, comma 2, cod.proc.pen., sulla base della accertata disponibilità dell'immobile servito dall'allaccio abusivo in capo ai due suddetti prevenuti. Ha ritenuto infondato il motivo attinente alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., in conseguenza della manomissione dell'impianto di erogazione attuata mediante l'allaccio abusi" ritenendo senz'altro perfezionata anche una condotta fraudolenta e l'aggravante della commissione del reato su beni destinati a pubblico servizio. Ha ritenuto infondati i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al giudizio di equivalenza tra le contestate aggravanti e le circostanze attenuanti generiche, non apparendo sufficiente a giustificare un giudizio di prevalenza di queste ultime la valutazione del cornportamento processuale tenuto dagli imputati; ha altresì rigettato il motivo inerente alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in favore del Fallara, atteso che la presenza di un precedente specifico non giustificava un prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di altri delitti. Ha, infine, ritenuto non accoglibile la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nei confronti dello stesso Fallara, proprio in considerazione del dato rappresentato dalla reiterazione della condotta in un arco temporale di circa due anni. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato distinti ricorsi per cassazione - tramite il medesimo difensore - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola su sei motivi. 2.1.1 Con il primo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 192, comma 2, cod.proc.pen. e degli artt. 110, 624, 62S, nn.2 e 7, cod.pen.. • 2 Ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una univoca piattaforma indiziaria; specificamente consistente, in ordine alla posizione del ricorrente, dall'avere ravvisato la sua responsabilità sulla base del solo dato oggettivo rappresentato dalla sussistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, senza tenere conto delle circostanza in base alle quali il Fallara non si fosse mai occupato del pagamento delle bollette, fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non intestatario dell'utenza; ha esposto che la sententa impugnata non aveva posto attenzione al dato della contabilizzazione dell'energia sottratta e a quello relativo alla precedente occupazione dell'immobile da parte di terze persone. 2.1.2 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen., in riferimento all'art.99 cod.pen. nonché la conseguente mancanza di motivazione. Ha dedotto che la Corte avrebbe omesso di motivare sulla richiesta difensiva di esclusione della recidiva. 2.1.3 Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge in relazione agli artt. 69 e'133 cod.pen. e in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostante attenuanti generiche sulla recidiva. Ha dedotto che la Corte avrebbe erroneamente motivato tale giudizio sulla base della sola valutazione non positiva del comportamento processgale, essendo invece da ritenersi legittima la scelta fondata sulla negazione della responsabilità penale. 2.1.4 Con il quarto motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, cornma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 163, 164, 175 e 133 od.pen.. Ha dedotto che doveva ritenersi illogica e contraddittoria la motIvazione della Corte territoriale, nella parte in cui aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di una sola condanna per precedente specifico, peraltro da ritenersi riconducibile alla medesima utenza e al medesimo immobile. 2.1.5 Con il quinto motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.56bis della I. n.689/1981, nella parte in cui la Corte aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. Ha dedotto che la Corte avrebbe motivato il diniego sullla base della pericolosità del reo e della sua mancata resipiscenza, senza un'adeguata valutazione di tutti gli elementi previsti dall'art.133 cod.pen.. 2.1.6 Con il sesto motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, coriinna 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.133 cod.pen. e, omunque, la mancanza della motivazione in ordine alla commisurazione del trattamento sanzìonatorio, essendo carente la valutazione in ordine ai relativi parametri. 2.2 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola su tre motivi. 2.2.1 Con il primo motivo ha dedotto - in relazione all'art.60$, comma 1, lett.b) ed e), 1 cod.proc.pen. - ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 192, comma 2, cod.proc.pen. e degli artt. 110, 624, 625, nn.2 e 7, cod.pen.. Ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistenza una univoca piattaforma indiziaria; specificamente consistente, in ordine alla posizione della ricorrente, dall'avere ravvisato la sua responsabilità sulla base del solo dato oggettivo rappresentato dalla sussistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica; ha esposto che la sentenza impugnata non aveva posto attenzione al dato della contabilizzazione dell'energia sottratta e a quello relativo alla precedente occupazione dell'immobile da parte di terze persone. 2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 133 cod.pen. e in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Ha dedotto che la Corte avrebbe erroneamente motivato tale giudizio sulla sola valutazione non positiva del comportamento processuale, essendo legittima la scelta fondata sulla negazione della responsabilità penale. 2.2.3 Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, collima 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.133 cod.pen. e, cpmunque, la mancanza della motivazione in ordine alla commisurazione del 1 trattamento sanzionatorio, essendo carente la valutazione in ordine ai relativi parametri 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi vanno rigettati. 2. Va premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandos le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2b03, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 26661). 3. Ciò posto, possono essere congiuntamente esaminati, in quanto fondati su una coincidente esposizione in punto di fatto e di diritto, il primo motivo proposto dal Fallara e il primo motivo proposto dalla Familiari, in quanto attinenti alla correttezza della valutazione compiuta dai giudici di merito in punto di penale responsabilità degli imputati. Entrambi i motivi sono infondati, in quanto comunque reiterativi di censure già prese in esame da parte del giudice di appello e da questi rigettate con motivazione intrinsecamente logica. Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso - in via logicamente pregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di ca ssazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza Idi manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentaziòni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni di predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione 'insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre). Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merita. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassaziÒ•ne non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, dasavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa le tura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716). Nel caso di specie i giudici di merito - con valutazione intr nsecamente coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità - hanno dato atto della decisiva valenza da attribuire alle testimonianze rese da parte del tecnico verificatore dell'Enel e dell'agente operante che aveva effettuato il sopralluogo sull'immobile detenuto dagli imputati, in ordine alla presenza di un visibile allaccio abusivo collocato all'interno dell'appartamento; così come sono state coerentemente valorizzate le dichiarazioni rese dalla stessa Familiari e in base alle quali lo stabile era stato occupato da lei stessa e dal coniuge Fallari gin dal 1989. Pertanto, con valutazione intrinsecamente logica, la Corte ha ritenuto che - proprio in considerazione della visibilità dell'allaccio e del lungo tempo di occupazione dell'immobile - sussistesse una condotta di indebito impossessamento di energia elettrica riconducibile a entrambi gli imputati; ritenendo, sempre in modo coerente, del tutto irrilevante la dichiarazione resa dalla Familiari nel corso dell'esame e attinente a una precedente , occupazione dell'immobile, comunque collocabile a prima del 1989, da parte di non meglio identificati parenti. D'altra parte, del tutto logiche appaiono le conclusioni della Corte territoriale in punto di concorso del Fallara nel reato ascritto, alla luce delle predette circostanze di fatto e ricordando sul punto che, in tema di furto di energia elettrica, sussiste il concorso di persone in condotta realizzata con l'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limiti solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438). 4. Il secondo motivo proposto dalla difesa del Fallara, avente a oggetto la mancata esclusione della recidiva, è inammissibile per difetto di interesse in relazione all'art.591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen.. Sul punto, va difatti ricordato che, in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (o comunque, come nel caso d specie, del relativo giudizio di comparazione ovvero del diniego della sospensione condizionale della pena) non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nEíl giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018f, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). Nel caso di specie, deve quindi rilevasi che in nessun punto delle due sentenze di merito viene fatto riferimento al riconoscimento della recidiva, essendo il relativo giudizio di comparazione con le riconosciute circostanza attenuanti generiche - e con giudizio indifferenziato per entrambi gli imputati, senza che alla Familiari fosse stata contestata la recidiva - unicamente stato compiuto in relazione alle "ritenute aggravanti", avendo il Tribunale e la Corte territoriale espressamente motivato in ordine alle sole circostanze previste dall'art.625, nn.2 e 7, cod.pen.. 5. Il terzo motivo articolato dal Fallara e il secondo articolato dal a Familiari - attinenti alla correttezza del giudizio di bilanciamento - sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Sul punto, va richiamato il principio in base al quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473). Nel caso di specie la Corte territoriale - nell'esaminare il relativo motivo di appello - ha congruamente argomentato il giudizio di equivalenza su la base degli elementi previsti dall'art.133 cod.pen. e, specificamente, della vaIntazione non positiva del comportamento processuale, attesa la ritenuta scarsa plausibilità delle dichiarazioni rese in sede di esame; ricordando, a tale proposito, che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può essere tenuto presente in ordine al giudizio di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747) e quindi, ulteriorrnente, come elemento rilevante ai fini del giudizio di bilanciamento in ipotesi di riconoscimento delle circostanze medesime. 6. Il quarto motivo articolato dalla difesa del Fallara, attinente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è infondato. Sul punto, va rilevato che il giudizio prognostico in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati deve essere condotto - ai sensi dell'art.164, comma 1, cod.pen. - sulla scorta degli elementi indicati dall'art.133 cod.pen., potendo il giudice valorizzare sul punto anche solo uno di essi. Appare quindi non distonica rispetto al quadro normativo e immune dal denunciato vizio di illogicità la motivazione della Corte territoriale nel punto in cui, pur dando atto del non superamento dei limiti complessivi di pena dettati per la concessione del beneficio, ha argomentato il relativo diniego sulla scorta della presenza di una precedente condanna per analogo delitto commEtsso a breve distanza di tempo da quello giudicato in questa sede. 7. Il quinto motivo articolato dalla difesa del Fallara, attinente alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - in relazione all'art.56b1s della I. 24 novembre 1981, n.689 - è infondato. Sul punto, deve rilevarsi che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558) e tanto anche in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, di modo che la valutazione medesima, se sul punto adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031). Nel caso in esame, appare quindi non censurabile in questa sede il giudizio della Corte territoriale che - investita della richiesta di sostituzione - ha motivato il diniego sulla base degli elementi previsti dall'art.133 cod.pen., con particolare riferimento al predetto precedente specifico e alla conseguente valutazione inerente alla mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato. 8. Il sesto motivo articolato dal Fallara e il terzo motivo articolato dalla Familiari, attinenti alla concreta dosimetria della pena, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di prec sare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua",, "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04M17. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzandø il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mei o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato iFosì ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena concretamente inflitta sia stata applicata dai giudici di merito - all'esito del predetto giudizio di b lanciamento - in misura prossima al minimo edittale, ragione per la quale non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale sullo specifico punt
Sentenza Cassazione n. 37445/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris