CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20681/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaLuisa Miranda, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2025 il Tribunale di Napoli, infunzione di riesame, ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelarein carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunalein data 3 novembre 2025 ed eseguita il 17 novembre 2025, nei confronti di GallucciLeonardo.All’indagato, nell'ambito di un più ampio procedimento a carico di numerosiesponenti della criminalità organizzata nolana, viene contestato, al capo 1)dell'incolpazione provvisoria, il delitto di associazione per delinquere di stampomafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere partecipato al sodaliziocamorristico denominato "clan [OSCURATO:PERSONA]", operante a Nola e nei comuni limitrofi, confinalità di controllo del territorio, di ingerenza nelle attività economiche e digestione di attività estorsive e del settore delle scommesse illegali. A [OSCURATO:PERSONA] sonoaltresì contestati due reati-fine, ovvero: al capo 14) un'estorsione consumata aidanni di [OSCURATO:PERSONA], realizzata mediante la consegna della somma dieuro 10.000,00; al capo 15) una tentata estorsione concernente la maggioresomma di euro 88.000,00, pretesa nell'ambito della medesima vicenda di illecitorecupero di un credito maturato nel settore del gioco e delle scommesseclandestine. Per i reati sub 14) e 15) è contestata la circostanza aggravante delmetodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.Secondo la ricostruzione accolta dall'ordinanza impugnata, GallucciLeonardo, figlio di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto e prossimo allascarcerazione, si sarebbe inserito nella vicenda estorsiva concernente BuonocoreSalvatore, palesando così la propria intraneità al clan e la propria capacità diincidere sulle determinazioni dei sodali. In tale prospettiva, il Tribunale hadi autonoma autorità in seno al gruppo, reputando che egli fosse stato in grado dibloccare l'azione estorsiva già avviata da altri affiliati e di interferire nellasuccessiva gestione della vicenda, valorizzando, a tale ultimo fine, laconversazione nella quale si assume che i primi 10.000,00 euro versati dalBuonocore sarebbero andati "in mano Tonino o' Marziano" (ovvero il padre delricorrente).2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo plurimi vizi di legittimità.2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura l'omesso confronto delTribunale con il contenuto della memoria depositata all'udienza camerale del 5dicembre 2025. Deduce che il giudizio di gravità indiziaria è stato costruito sullatriplice premessa che [OSCURATO:PERSONA] fosse intraneo al clan, dotato di notevoleautorità e riconosciuto quale portavoce del padre; assume, però, che ilprovvedimento abbia del tutto trascurato le plurime conversazioni intercettate,riportate già nell'ordinanza cautelare e poi richiamate specificamente dalla difesa,dalle quali emergerebbero, invece, lo stupore, il disappunto e la delegittimazionemanifestati da vari sodali rispetto all'intervento del ricorrente. In tale prospettiva,vengono richiamate, fra le altre, le espressioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA] ("matu chi sei", "io dentro a queste operazioni non vi ho mai sentito"), a De LuciaGiacomo ("questo figlio del marziano come si permette di parlare") e a Zoppinoper il riconoscimento di un ruolo del ricorrente nel sodalizio, ma per l’esattoopposto: e cioè per la sua estraneità alle dinamiche criminali del clan e per lapercezione, da parte degli interlocutori, del carattere improvvido ed anomalo dellasua iniziativa.2.2. Con il secondo motivo, dedotto come violazione di legge in relazioneall'art. 273 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, la difesaassume che manchi, allo stato, un grave quadro indiziario a carico del ricorrente.Si evidenzia che le stesse risultanze richiamate dai giudici di meritodimostrerebbero come [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto nell'unico episodio che loriguarda su richiesta della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e al solo scopo dibloccare il pagamento preteso dagli esattori del clan in attesa della scarcerazionedel padre. Secondo il ricorrente, l'ordinanza avrebbe trasformato uncomportamento in sé lecito, e anzi favorevole alla vittima, in un indice diappartenenza mafiosa, mediante un’indebita sovrapposizione fra la condotta delfiglio e quelle eventualmente poste in essere, in epoca successiva, dal padre,[OSCURATO:PERSONA]. La difesa insiste, altresì, sul fatto che, dopo quell'intervento, ilnominativo del ricorrente non comparirebbe più nello sviluppo della vicenda e chemancherebbe qualsiasi serio elemento di collegamento fra la sua iniziativa e lasuccessiva gestione del credito illecito.2.3. Con il terzo motivo, denunciando manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione, il ricorrente deduce, anzitutto, che il provvedimento sarebbeinternamente incoerente là dove, a pagina 12, dà atto che [OSCURATO:PERSONA] chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di intervenire in suo favore, mentre, poche righedopo, attribuisce al ricorrente il ruolo di latore della volontà del padre, assumendoche [OSCURATO:PERSONA] si fosse fermato proprio per ordine di [OSCURATO:PERSONA],trasmesso per il tramite del figlio. La difesa sostiene, inoltre, che la lettura delleconversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] escluderebbe che i due stesserotentando di interloquire con un portavoce del padre, essendo piuttosto impegnatia persuadere direttamente il ricorrente a non ostacolare la prosecuzionedell'azione estorsiva. Sotto altro profilo, si censura la valorizzazione, qualeconferma della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan e della sua percezione materialedel denaro, della conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che iprimi 10.000,00 euro erano finiti "in mano Tonino o' Marziano", rilevandosi chetale espressione non individuasse affatto il ricorrente, ma il padre [OSCURATO:PERSONA], comepercettore della somma.2.4. Con il quarto motivo, formulato in riferimento alla contestazione sub15), si lamentano violazione di legge e mancanza di motivazione, sul rilievo che ilTribunale avrebbe omesso qualsiasi autonoma valutazione degli elementi posti asostegno dell'addebito di tentata estorsione aggravata, limitandosi a replicare, pertale contestazione, gli stessi fatti e le medesime argomentazioni spese per il capo14), senza chiarire quale fosse stato, in concreto, il contributo del ricorrente alladiversa e più ampia pretesa estorsiva concernente il complessivo credito vantatonei confronti del [OSCURATO:PERSONA].2.5. Con il quinto motivo, infine, la difesa denuncia la totale mancanza dimotivazione in ordine alla contestazione associativa di cui al capo 1). Deduce che,durante la lunga ed ininterrotta detenzione del padre, protrattasi dal gennaio 2009al maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stato accostato alle dinamichedel clan, pur in presenza di indagini costanti sull'operatività del sodalizio, e cheegli avrebbe sempre svolto una modesta attività lavorativa. Soggiunge chel'eventuale coinvolgimento in un unico episodio, o anche in due reati-fine lettiunitariamente, non basterebbe di per sé ad integrare la partecipazioneall'associazione mafiosa, tanto più a fronte di una plausibile lettura alternativa deifatti, già prospettata in sede difensiva e rimasta, secondo il ricorrente, priva diqualsiasi effettivo esame.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte, convalenza di memoria in caso di trattazione orale, chiedendo il rigetto del ricorso. Larequisitoria scritta, richiamati i limiti del sindacato di legittimità in tema di omessoesame delle memorie difensive, ha sostenuto che il Tribunale del riesame si èconfrontato in modo non illogico con la ricostruzione indiziaria, valorizzando leconversazioni dalle quali emergerebbero il ruolo del ricorrente quale interlocutoreper conto del padre, la sua ingerenza nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] e il significato nonescludente, ma anzi confermativo, dell'intervento volto a differire la pretesaestorsiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I motivi di censura, pur articolati sotto distinti profili, investono la gravitàindiziaria – omesso confronto con la memoria difensiva, travisamento delsignificato delle conversazioni intercettate, contraddittorietà della motivazionesulla posizione del ricorrente e insussistenza degli indizi in ordine ai capi 1), 14) e15) – e possono, dunque, essere esaminati congiuntamente, poiché attengonotutti al medesimo nucleo fattuale: il significato da attribuire all’intervento diGallucci [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] e la sua valenza dimostrativa rispettoalla partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA] e ai reati estorsivi contestati.Al riguardo, giova premettere che la deduzione di erronea applicazione dilegge penale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianzadi carente, illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale censura un vizio dimotivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5,n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404-01). Sicché, anche in materia dimisure cautelari personali, il sindacato di legittimità non consente unarivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, ma restacircoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell’esistenzadi un apparato argomentativo effettivo, non meramente apparente e nonradicalmente inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice dimerito e rispettoso dei canoni della logica e dei principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze. In altri termini, non può chiedersi a questa Cortedi sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice della cautela (intal senso si vedano: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01 e Sez.2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01, proprio sulla gravitàindiziaria).In questa prospettiva, l'omessa o incompleta valutazione di una memoriadifensiva da parte del giudice del riesame non determina, di per sé, una nullità,ma può rilevare solo se il ricorrente traduca l'omissione in specifiche doglianzeidonee a incrinare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez.5, n. 31698 del 05/09/2025, Rv. 288603-01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017,Mazzaferro, Rv. 271600-01). Il giudice, inoltre, non è tenuto a confutareanaliticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che dia conto, ancheconvincimento e mostri di avere considerato i fatti decisivi (Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià,Rv. 254107-01).3. Nel caso di specie, la lettura coordinata dell’ordinanza genetica edell’ordinanza del riesame evidenzia un percorso argomentativo non apparente némanifestamente illogico, avendo i giudici di merito spiegato perché l’intervento delricorrente non sia stato ritenuto un episodio neutro, occasionale o meramentefavorevole alla persona offesa, ma un indice della sua collocazione nel gruppofacente capo al padre, [OSCURATO:PERSONA], detto “il Marziano”, soggetto diriconosciuto rilievo nel sodalizio.3.1. La difesa insiste sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiestol’intervento di [OSCURATO:PERSONA] per sottrarsi alla richiesta estorsiva avanzata daRomano [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, l’azione del ricorrente sarebbe incompatibile conuna sua partecipazione al clan. Tale lettura, tuttavia, è stata non illogicamentedisattesa dal Tribunale, il quale ha valorizzato non il solo dato dell’intervento, mail contesto in cui esso si colloca e le reazioni che esso determina all’interno delsodalizio. Dalle conversazioni richiamate emerge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] agito su disposizione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 81 per il recupero del credito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], maturato nell’ambito del settore delle scommesseclandestine; emerge, altresì, che [OSCURATO:PERSONA], in attesa della scarcerazionedel padre, era riuscito a bloccare o comunque a sospendere quell’iniziativa,imponendo che della questione si discutesse con [OSCURATO:PERSONA] dopo la suaimminente liberazione.È proprio tale dato – lungi dall’avere una valenza necessariamentefavorevole alla difesa – ad essere stato ragionevolmente apprezzato quale indicedella posizione del ricorrente. Il Tribunale ha infatti osservato che un soggettoestraneo alle dinamiche associative non avrebbe potuto paralizzare un’azioneestorsiva promossa da esponenti di rilievo del clan, né gli altri sodali avrebberoavvertito la necessità di interloquire con lui per ricomporre il contrasto. Il puntocentrale della motivazione non è, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] abbiapersonalmente ordinato la richiesta estorsiva originaria, ma che egli siaintervenuto nella gestione della stessa da una posizione riconosciuta dagli altriappartenenti al gruppo, tanto da incidere sulle modalità di prosecuzione dell’azioneillecita e sulla destinazione dei relativi proventi.In questa prospettiva, le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 4 aprile 2023 sono state coerentemente valorizzate. Esse danno conto, da unlato, della rilevanza economica del settore delle scommesse clandestine e delladestinazione dei proventi anche al sostentamento dei detenuti, dall’altro, dellanecessità, avvertita dagli interlocutori, di parlare con [OSCURATO:PERSONA] per indurloa non ostacolare l’azione già avviata da [OSCURATO:PERSONA]. Le espressioni criticheo polemiche utilizzate da alcuni sodali nei confronti del ricorrente non elidono lagravità indiziaria, ma sono state logicamente lette dal Tribunale comemanifestazione di un contrasto interno al medesimo sodalizio: esse non riguardanol’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al contesto criminale, bensì l’opportunità e glieffetti del suo intervento, ritenuto idoneo a far perdere credibilità a [OSCURATO:PERSONA] e aincidere sugli equilibri interni del gruppo.Nello stesso senso depone la conversazione del 30 maggio 2023, nella qualeAmbrosino [OSCURATO:PERSONA] riferisce del confronto avuto con [OSCURATO:PERSONA],rappresentandogli che le attività illecite nel settore delle scommesse erano svolteanche nell’interesse della componente facente capo al padre. Anche tale passaggioè stato legittimamente inserito dal Tribunale nel più ampio quadro indiziario,perché conferma che la vicenda [OSCURATO:PERSONA] non era isolata, ma si collocava nelconflitto per il controllo di un settore illecito produttivo di utilità economiche per ilclan.Non è decisiva, in senso contrario, la deduzione difensiva secondo cui alcuneconversazioni evocherebbero una reazione di stupore o di delegittimazione neiconfronti del ricorrente. Il Tribunale ha, infatti, dato a tali reazioni una spiegazionenon manifestamente illogica: i sodali criticavano [OSCURATO:PERSONA] perché il suointervento aveva inciso su una iniziativa estorsiva già autorizzata da altrosegmento del clan, ma non lo trattavano come un soggetto estraneo; al contrario,lo consideravano un interlocutore necessario, da incontrare e persuadere, proprioperché espressione della componente facente capo al padre [OSCURATO:PERSONA]. La criticainterna, dunque, non esclude l’intraneità, ma presuppone la riconoscibilità delricorrente all’interno delle dinamiche associative.3.2. Quanto specificamente all’estorsione e alla tentata estorsione di cui aicapi 14) e 15), la gravità indiziaria è stata congruamente desunta dal fatto chel’intervento di [OSCURATO:PERSONA] non si esaurì in una generica mediazione in favoredi [OSCURATO:PERSONA], ma incise sulla gestione della pretesa estorsiva: il ricorrente,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si inserì nella vicenda per ricondurla alla sferadella componente facente capo al padre, determinando l’arresto dell’iniziativa giàintrapresa da [OSCURATO:PERSONA] e il differimento della questione alla scarcerazione diGallucci [OSCURATO:PERSONA].La circostanza che l’originaria richiesta fosse stata ridotta e che la sommapoi versata fosse riferita come destinata a “Tonino o’ Marziano” o alle famiglie deidetenuti è stata correttamente considerata non come prova isolata della materialeapprensione del denaro da parte del ricorrente, ma come conferma del fatto chela vicenda era interna al circuito criminale del clan e alla destinazione dei relativiproventi.Ne deriva che la motivazione impugnata non trasforma arbitrariamente uncomportamento lecito in indizio di appartenenza mafiosa, ma attribuisce rilievo alcomplessivo significato dell’intervento: [OSCURATO:PERSONA] non si limita a segnalareun abuso o a proteggere un amico, ma interviene in una vicenda di recuperocoattivo di un credito illecito, maturato nel settore delle scommesse clandestine,da una posizione tale da imporre una battuta d’arresto all’azione di altri sodali eda provocare un confronto interno al gruppo sulle modalità di prosecuzione dellapretesa e sulla destinazione delle somme.3.3. Anche con riferimento al capo 1), il giudizio di gravità indiziaria risultasorretto da motivazione adeguata. Il Tribunale non ha fondato la partecipazioneassociativa sul mero rapporto di filiazione con [OSCURATO:PERSONA], ma su un insiemeconvergente di elementi: il ruolo di raccordo con il padre detenuto e prossimo allascarcerazione; la capacità di incidere su un’iniziativa estorsiva intrapresa da altriesponenti del clan; il riconoscimento, da parte dei sodali, della necessità diinterloquire con lui; il collegamento con il settore delle scommesse clandestine; lacollocazione del suo intervento nel contrasto tra diverse componenti interne alsodalizio. Si tratta di dati che, valutati unitariamente e nella fase cautelare,superano la soglia della mera congettura e integrano un quadro indiziario grave inordine alla stabile compenetrazione del ricorrente nelle dinamiche del clan [OSCURATO:PERSONA].Anche a voler circoscrivere il contributo del ricorrente alla vicendaBuonocore, ciò non è, di per sé, incompatibile con la valutazione di gravitàindiziaria circa la partecipazione associativa, ove il fatto, per modalità, contesto ericonoscimento esterno, sia ritenuto espressivo di stabile inserimento nelledinamiche del sodalizio: e l'ordinanza impugnata ha fornito, sul punto, unamotivazione effettiva e non manifestamente illogica, che non è censurabile, nelmerito, in questa sede.4. Le doglianze difensive, in definitiva, sollecitano una diversa lettura delmateriale captativo, fondata sulla parcellizzazione di singole frasi e sullavalorizzazione alternativa delle reazioni critiche di alcuni sodali. Tale lettura nonevidenzia, tuttavia, vizi di manifesta illogicità o di apparenza motivazionale, poichéil Tribunale ha offerto una spiegazione complessiva e coerente della vicenda,ritenendo che proprio il potere di arrestare, condizionare e reindirizzare l’azioneestorsiva costituisse non solo indizio grave della partecipazione alla vicendaestorsiva, ma anche l’indice più significativo della posizione del ricorrente nelsodalizio.5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Al rigetto consegue, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Trattandosi di ricorso in materia cautelare personale, con misuracustodiale in atto, deve essere disposto il mandato alla Cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]