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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04757/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce; - violazione dell'art. 385 c.p. in relazione all'elemento psicologico da escludersi in ragione dello stato di necessità che determinò l'allontanamento. - vizio della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato essendo stata pretermessa la valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente. - violazione degli artt. 62bis e 133 c.p. ìn relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche nella massima estensione ed alla dosimetria della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo e secondo motivo sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il terzo motivo è generico non essendo stato devoluta - come risulta dal testo della sentenza impugnata - la relativa questione al giudice di appello.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ang

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce; - violazione dell'art. 385 c.p. in relazione all'elemento psicologico da escludersi in ragione dello stato di necessità che determinò l'allontanamento. - vizio della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato essendo stata pretermessa la valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente. - violazione degli artt. 62bis e 133 c.p. ìn relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche nella massima estensione ed alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo e secondo motivo sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il terzo motivo è generico non essendo stato devoluta - come risulta dal testo della sentenza impugnata - la relativa questione al giudice di appello. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ang
Sentenza Cassazione n. 04757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris