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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16256/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 03/03/2020 della Corte di appello di Firenze, che, ha parzialmente riformato la sentenza in data 13/02/2018 del Tribunale di Livorno, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato al capo A) limitatamente alle somme ricevute per il pagamento delle scadenze tributarie dell'anno di imposta 2011 e rideterminando la pena inflittagli per i residui fatti contestati.

Deduce:

1.1. Violazione di legge: nullità del decreto di citazione diretta a giudizio notificato in costanza di interrogatorio richiesto ex art. 415-bis c.p.p. (nullità ex art. 552 comma 2 c.p.p.) (art. 606, comma 1 lett. c, c.p.p.).

Questione di costituzionalità art. 552 comma 2 c.p.p.: violazione artt. 3, 24 e 111 Costituzione nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione A. n1\ diretta a giudizio emesso e notificato prima dell'effettuazione dell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415 c.p.p.".

Con il primo motivo si deduce la nullità per violazione dell'art. 552, comma 2, cod.proc.pen. del decreto di citazione a giudizio perché notificato mentre era in corso l'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415-bis, cod.proc.pen. e, dunque, contestualmente a esso.

Il ricorrente sostiene che l'art. 552, comma 2, cod.proc.pen., secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, impone un obbligo di confronto preventivo tra accusa e difesa, effettivo e non meramente formale, che non si esaurisce con il mero invito a presentarsi, con contestuale inoltro della richiesta di rinvio a giudizio ovvero -come nel caso in esame- di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.

Sottolinea che, nel caso in esame, Barontini ha ricevuto la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415-bis, cod.proc.pen., così che deve escludersi che la Pubblica accusa abbia avuto contezza delle dichiarazioni rese dall'indagato a sua discolpa.

La difesa, in via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale ove non si aderisca all'interpretazione siccome sostenuta.

1.2. "Assenza di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma riconosciuta alle parti civili a titolo di risarcimento del danno in via definitiva, ovvero in difetto, in via provvisionale.

Mancata valutazione delle condizioni economiche dell'imputato.

Omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.)".

A tal proposito si sostiene che, a fronte di una prima concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice aveva uno stringente obbligo di motivazione in ordine alla sua subordinazione al risarcimento delle parti civili, atteso che le limitazioni all'istituto si hanno soltanto nel caso in cui il condannato ne abbia già beneficiato.

Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto dar conto delle ragioni per cui hanno ritenuto imprescindibile subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una somma di denaro pari a euro 243.130,17; aggiunge che i giudici avrebbero dovuto valutare -sia pure in via sommaria- le condizioni economiche dell'imputato e la concreta possibilità di quest'ultimo di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

Si specifica che a tal fine la difesa aveva rappresentato una serie di elementi, che vengono illustrati con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte di appello ha esattamente osservato come il nostro ordinamento sia informato al principio di tassatività delle nullità processuali, dal che deriva la necessità che la lettura della norma che le prevede sia improntata a un criterio di stretta interpretazione, "specie in presenza, come nel caso che ci occupa, di indicazioni letterali o testuali univoche".

Infatti, l'art. 552, comma 2, cod.pen. sancisce la nullità del decreto di citazione a giudizio "se non è preceduto [...] dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis".

La norma è di significato univoco e indica quale causa di nullità soltanto l'omissione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3, cod.proc..

La lettura offerta dalla difesa, dunque, non trova riscontro nel dato testuale della norma, visto che essa non pone, a carico del Pubblico ministero, un obbligo di attendere l'effettuazione dell'interrogatorio quale condizione di validità dell'azione penale e atteso che gli effetti della disposizione non possono essere estese da essa non espressamente contemplate, in ciò ostandovi il principio di tassatività stabilito dall'art. 177, cod.proc.pen.

L'interpretazione voluta dalla difesa, poi, è smentita proprio dalla sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 26436 del 30/03/2017, Bodinaku) che ella indica a sostegno del proprio convincimento e che -invece- ribadisce esattamente il principio opposto, per come si ricava dalla lettura della sua motivazione, che dì seguito si riporta: «la Corte d'Appello ha giustamente evidenziato che l'art.552 co.2 c.p.p. prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio ove non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ma non dall'espletamento dell'interrogatorio.

Il principio di tassatività delle nullità impedisce una interpretazione estensiva del chiaro dettato normativo.

Del resto, quando il legislatore ha inteso indicare l'interrogatorio come presupposto essenziale del giudizio, lo ha affermato espressamente, per esempio nel caso del giudizio immediato».

Per quanto riguarda l'eccezione di incostituzionalità, va rilevata la sua manifesta infondatezza, in ragione della sua genericità, indicando quali parametri costituzionali violati gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, senza tuttavia illustrare come si sarebbe concretizzata la loro lesione.

Precisazione tanto più necessaria con particolare riguardo alla violazione del diritto di difesa, ove si consideri che l'imputato ha sempre la possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso del processo.

Peraltro, nel caso di specie non può rilevarsi alcuna violazione del diritto di difesa, ove si consideri che -per quanto risulta dalla sentenza di primo grado- l'imputato era già stato sottoposto a interrogatorio, nel corso delle indagini preliminari, il 31/05/2016 e il 17/10/2016 e non era intervenuto alcun mutamento del quadro di prova (né tale mutamento è allegato nel ricorso).

Da tutto ciò la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e la sua conseguente inammissibilità.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

A tal proposito va ribadito che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione», (Sez. 6, Sentenza n. 22094 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281510 - 01).

La Corte di appello ha ottemperato a tale incombente e ha confermato la decisione di sospendere il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale valorizzando, per un verso, la particolare gravità dei fatti e, per altro verso, con specifico riguardo alla capacità economica di Barontini, osservando che per il pagamento poteva attingere a quelle risorse di cui si è indebitamente appropriato (per un importo complessivo pari a euro 622.275,43) e della cui destinazione non ha fornito alcuna indicazione.

Vale la pena sottolineare come le indicazioni sulle vicende finanziarie di Barontini, contenute nell'atto di appello e nel ricorso, non siano idonee a invalidare la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa motivazione, ove si consideri che dette vicende sono contenute (genericamente) in un arco temporale compreso tra il 2002 e il 2009 e, dunque, quasi completamente al di fuori dal perimetro temporale dell'imputazione, compreso tra il 2008 e il 2014.

Da ciò discende che nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, atteso che la Corte di appello ha esattamente considerato sia la situazione economica di Barontini -così come emergente in ragione della appropriazione di ingenti somme di denaro-, sia l'assenza di elementi validamente offerti o emergenti dal processo, che facciano sorgere il dubbio sulla capacità di soddisfare la condizione imposta a subordinazione del beneficio.

Da qui la manifesta infondatezza del secondo motivo e, con esso, del ricorso nella sua interezza.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge nonché alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle ulteriori parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali associati dello Studio tecnico centro progettazioni di [OSCURATO:PERSONA] k Pizzo che liquida cumulativamente e complessivamente in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 20/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 03/03/2020 della Corte di appello di Firenze, che, ha parzialmente riformato la sentenza in data 13/02/2018 del Tribunale di Livorno, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato al capo A) limitatamente alle somme ricevute per il pagamento delle scadenze tributarie dell'anno di imposta 2011 e rideterminando la pena inflittagli per i residui fatti contestati. Deduce: 1.1. Violazione di legge: nullità del decreto di citazione diretta a giudizio notificato in costanza di interrogatorio richiesto ex art. 415-bis c.p.p. (nullità ex art. 552 comma 2 c.p.p.) (art. 606, comma 1 lett. c, c.p.p.). Questione di costituzionalità art. 552 comma 2 c.p.p.: violazione artt. 3, 24 e 111 Costituzione nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione A. n1\ diretta a giudizio emesso e notificato prima dell'effettuazione dell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415 c.p.p.". Con il primo motivo si deduce la nullità per violazione dell'art. 552, comma 2, cod.proc.pen. del decreto di citazione a giudizio perché notificato mentre era in corso l'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415-bis, cod.proc.pen. e, dunque, contestualmente a esso. Il ricorrente sostiene che l'art. 552, comma 2, cod.proc.pen., secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, impone un obbligo di confronto preventivo tra accusa e difesa, effettivo e non meramente formale, che non si esaurisce con il mero invito a presentarsi, con contestuale inoltro della richiesta di rinvio a giudizio ovvero -come nel caso in esame- di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. Sottolinea che, nel caso in esame, Barontini ha ricevuto la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415-bis, cod.proc.pen., così che deve escludersi che la Pubblica accusa abbia avuto contezza delle dichiarazioni rese dall'indagato a sua discolpa. La difesa, in via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale ove non si aderisca all'interpretazione siccome sostenuta. 1.2. "Assenza di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma riconosciuta alle parti civili a titolo di risarcimento del danno in via definitiva, ovvero in difetto, in via provvisionale. Mancata valutazione delle condizioni economiche dell'imputato. Omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.)". A tal proposito si sostiene che, a fronte di una prima concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice aveva uno stringente obbligo di motivazione in ordine alla sua subordinazione al risarcimento delle parti civili, atteso che le limitazioni all'istituto si hanno soltanto nel caso in cui il condannato ne abbia già beneficiato. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto dar conto delle ragioni per cui hanno ritenuto imprescindibile subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una somma di denaro pari a euro 243.130,17; aggiunge che i giudici avrebbero dovuto valutare -sia pure in via sommaria- le condizioni economiche dell'imputato e la concreta possibilità di quest'ultimo di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Si specifica che a tal fine la difesa aveva rappresentato una serie di elementi, che vengono illustrati con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha esattamente osservato come il nostro ordinamento sia informato al principio di tassatività delle nullità processuali, dal che deriva la necessità che la lettura della norma che le prevede sia improntata a un criterio di stretta interpretazione, "specie in presenza, come nel caso che ci occupa, di indicazioni letterali o testuali univoche". Infatti, l'art. 552, comma 2, cod.pen. sancisce la nullità del decreto di citazione a giudizio "se non è preceduto [...] dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis". La norma è di significato univoco e indica quale causa di nullità soltanto l'omissione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3, cod.proc.. La lettura offerta dalla difesa, dunque, non trova riscontro nel dato testuale della norma, visto che essa non pone, a carico del Pubblico ministero, un obbligo di attendere l'effettuazione dell'interrogatorio quale condizione di validità dell'azione penale e atteso che gli effetti della disposizione non possono essere estese da essa non espressamente contemplate, in ciò ostandovi il principio di tassatività stabilito dall'art. 177, cod.proc.pen. L'interpretazione voluta dalla difesa, poi, è smentita proprio dalla sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 26436 del 30/03/2017, Bodinaku) che ella indica a sostegno del proprio convincimento e che -invece- ribadisce esattamente il principio opposto, per come si ricava dalla lettura della sua motivazione, che dì seguito si riporta: «la Corte d'Appello ha giustamente evidenziato che l'art.552 co.2 c.p.p. prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio ove non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ma non dall'espletamento dell'interrogatorio. Il principio di tassatività delle nullità impedisce una interpretazione estensiva del chiaro dettato normativo. Del resto, quando il legislatore ha inteso indicare l'interrogatorio come presupposto essenziale del giudizio, lo ha affermato espressamente, per esempio nel caso del giudizio immediato». Per quanto riguarda l'eccezione di incostituzionalità, va rilevata la sua manifesta infondatezza, in ragione della sua genericità, indicando quali parametri costituzionali violati gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, senza tuttavia illustrare come si sarebbe concretizzata la loro lesione. Precisazione tanto più necessaria con particolare riguardo alla violazione del diritto di difesa, ove si consideri che l'imputato ha sempre la possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso del processo. Peraltro, nel caso di specie non può rilevarsi alcuna violazione del diritto di difesa, ove si consideri che -per quanto risulta dalla sentenza di primo grado- l'imputato era già stato sottoposto a interrogatorio, nel corso delle indagini preliminari, il 31/05/2016 e il 17/10/2016 e non era intervenuto alcun mutamento del quadro di prova (né tale mutamento è allegato nel ricorso). Da tutto ciò la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e la sua conseguente inammissibilità. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. A tal proposito va ribadito che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione», (Sez. 6, Sentenza n. 22094 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281510 - 01). La Corte di appello ha ottemperato a tale incombente e ha confermato la decisione di sospendere il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale valorizzando, per un verso, la particolare gravità dei fatti e, per altro verso, con specifico riguardo alla capacità economica di Barontini, osservando che per il pagamento poteva attingere a quelle risorse di cui si è indebitamente appropriato (per un importo complessivo pari a euro 622.275,43) e della cui destinazione non ha fornito alcuna indicazione. Vale la pena sottolineare come le indicazioni sulle vicende finanziarie di Barontini, contenute nell'atto di appello e nel ricorso, non siano idonee a invalidare la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa motivazione, ove si consideri che dette vicende sono contenute (genericamente) in un arco temporale compreso tra il 2002 e il 2009 e, dunque, quasi completamente al di fuori dal perimetro temporale dell'imputazione, compreso tra il 2008 e il 2014. Da ciò discende che nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, atteso che la Corte di appello ha esattamente considerato sia la situazione economica di Barontini -così come emergente in ragione della appropriazione di ingenti somme di denaro-, sia l'assenza di elementi validamente offerti o emergenti dal processo, che facciano sorgere il dubbio sulla capacità di soddisfare la condizione imposta a subordinazione del beneficio. Da qui la manifesta infondatezza del secondo motivo e, con esso, del ricorso nella sua interezza. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge nonché alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle ulteriori parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali associati dello Studio tecnico centro progettazioni di [OSCURATO:PERSONA] k Pizzo che liquida cumulativamente e complessivamente in euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 20/01/20
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