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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 18727/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03IDMUO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05WMHN3 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e STUPPIONI Francesca, imputati di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritte ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, con unico motivo deducono l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 19/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Savona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consigli tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03IDMUO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05WMHN3 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e STUPPIONI Francesca, imputati di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritte ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, con unico motivo deducono l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 19/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Savona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consigli tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18727/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris