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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 31285/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata contestazione dello specifico quantitativo di energia elettrica sottratto ed in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato.

Il decreto di citazione a giudizio descrive adeguatamente il nucleo essenziale della condotta anche con riferimento al dato temporale, sicchè la contestazione è idonea a consentire la difesa e la corretta vocatio in ius.

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, "in tema di furto di energia elettrica mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei sigilli del contatore (ed in mancanza di contratto o comunque di autorizzazione dell'ente erogatore), il reato sussiste anche se l'agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato.

Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore.

La registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con la conseguenza che il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha alcuna influenza sul reato, ormai perfetto" (Sez. 5, Sentenza n. 1353 del 23/03/1999, Rv. 213121; Sez. 5, n. 24592 del 3074/2021, Bellafiore, Rv. 281440);

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, ancora in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata contestazione dello specifico quantitativo di energia elettrica sottratto ed in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato. Il decreto di citazione a giudizio descrive adeguatamente il nucleo essenziale della condotta anche con riferimento al dato temporale, sicchè la contestazione è idonea a consentire la difesa e la corretta vocatio in ius. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, "in tema di furto di energia elettrica mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei sigilli del contatore (ed in mancanza di contratto o comunque di autorizzazione dell'ente erogatore), il reato sussiste anche se l'agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato. Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. La registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con la conseguenza che il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha alcuna influenza sul reato, ormai perfetto" (Sez. 5, Sentenza n. 1353 del 23/03/1999, Rv. 213121; Sez. 5, n. 24592 del 3074/2021, Bellafiore, Rv. 281440); 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, ancora in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 31285/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris