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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23838/2024

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E T O Sul ricorso n. 13454/2023proposto da: SA.

IMM.

Srl, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso anche disgiuntamentedagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sardegna, sez. distaccata Sassarin. 920 / 3 /202 2 , depositata il 19 dicembre 2022 Visto l’atto depositato il 24 aprile2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di accordo conciliativo; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 08/08/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E T O Sul ricorso n. 13454/2023proposto da: SA. IMM. Srl, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso anche disgiuntamentedagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sardegna, sez. distaccata Sassarin. 920 / 3 /202 2 , depositata il 19 dicembre 2022 Visto l’atto depositato il 24 aprile2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di accordo conciliativo; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/08/20
Decreto Cassazione n. 23838/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris