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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 25747/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 12168/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata a difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la ordinanza del la Corte di cassazione recante il n. 31837 /20 2 3 e pubblicata in data 15.11.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del11.6.2025 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

N. 12168/24R.G.

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. –sulla scorta di tre formali motivi - avverso la ordinanza in epigrafe, con cui era statarigettata l’impugnazione da lui proposta contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 20.12.2022, avente ad oggetto responsabilità di magistrati ex lege n. 117/1988 , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di € 8.200,00 oltre accessori,per le spese del giudizio di legittimità; - la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso ; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ; Considerato che: - prima dell' odierna adunanza camerale , il ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - la rinuncia è stata accettata; - nulla va disposto sulle spese di lite, atteso che l’accettazione della controricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinun c ia; p. q. m. la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudiziodi cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 12168/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata a difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la ordinanza del la Corte di cassazione recante il n. 31837 /20 2 3 e pubblicata in data 15.11.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del11.6.2025 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. N. 12168/24R.G. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. –sulla scorta di tre formali motivi - avverso la ordinanza in epigrafe, con cui era statarigettata l’impugnazione da lui proposta contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 20.12.2022, avente ad oggetto responsabilità di magistrati ex lege n. 117/1988 , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di € 8.200,00 oltre accessori,per le spese del giudizio di legittimità; - la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso ; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ; Considerato che: - prima dell' odierna adunanza camerale , il ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - la rinuncia è stata accettata; - nulla va disposto sulle spese di lite, atteso che l’accettazione della controricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinun c ia; p. q. m. la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di c
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