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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38374/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina limitatamente ai capi 1) e 19) della rubrica, annullandola nel resto (capo 25)).

2. La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato è stata tratta dalle risultanze della complessa indagine, avviata in seguito alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 maggio 2017, all'esito della quale è stata emessa un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 33 persone in relazione ai plurimi reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, intestazione fittizia, estorsione ed altri reati fine.

In particolare, quanto ai reati associativi mafiosi, è stata ipotizzata la sussistenza di tre distinti sodalizi descritti ai capi 1), 9) e 25) facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'associazione di cui al capo 9) è stata giudicata coincidente con quella di cui al capo 1). [OSCURATO:PERSONA], nell'originaria ordinanza cautelare, è stato ritenuto indiziato della partecipazione (quale uomo di fiducia del capo) all'associazione mafiosa di cui al capo 1), contestata «dall'agosto 2017 all'attualità», capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] ed operante, prevalentemente, nel settore delle estorsioni ai danni di esercizi commerciali e delle scommesse clandestine.

E' stato altresì ritenuto indiziato della partecipazione (sempre quale «braccio destro» del capo) all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 19) operante dal settembre 2017 al luglio 2018, diretta ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre è stato ritenuto indiziato della partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 25), contestato «dal 2018 all'attualità», capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]; associazione ritenuta funzionale alla commissione di delitti contro il patrimonio (fra i quali rapine) e la persona ai danni di esercenti commerciali e clienti.

2.1. Il Tribunale del riesame ha pronunciato sulla richiesta di riconoscimento della connessione qualificata tra le contestazioni descritte e quella di cui al procedimento denominato Flower relativo, principalmente, ad un'estorsione commessa nel primo semestre del 2018 per accaparrarsi il servizio di sicurezza di una discoteca e rapine.

I i [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'istanza di retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 25), analogamente a quanto deciso dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 13 aprile 2021 nei confronti di altri coindagati, ritenendo la connessione qualificata tra il reato associativo e quelli fine di cui al diverso procedimento, essendosi esaurita l'operatività dell'associazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reati fine di cui al procedimento Flower.

2.2. Con riferimento, invece, ai reati di cui ai capi 1) e 19) è stata esclusa l'esistenza di una connessione qualificata con quelli di cui al diverso procedimento, avendo le fattispecie associative (accomunate dalla centralità della figura di vertice di [OSCURATO:PERSONA]) ad oggetto reati diversi (in particolare, quello mafioso «ambiti» differenti dal controllo dei locali di intrattenimento e l'altro la commercializzazione di stupefacenti).

La connessione qualificata non è stata ritenuta desumibile dalla circostanza che ai vertici delle associazioni vi fossero il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] ed, ancora, è stata giudicata smentita dal fatto che gli elementi per l'adozione della seconda ordinanza custodiale sono stati acquisiti successivamente all'adozione della prima ordinanza.

In particolare, le informative relative all'associazione di cui al capo 1) e quella di cui al capo 19) è stata depositata il 22 novembre 2019, mentre il precedente titolo è stato eseguito il 29 ottobre 2019.

2.3.1. In punto di gravità indiziaria relativa al reato associativo di cui al capo 1), non oggetto di contestazione da parte della difesa dell'indagato, il Tribunale del riesame ha ripercorso le emergenze investigative dalle quali è emerso che, a partire dalla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 maggio 2017, lo stesso, già condannato con plurime sentenze per il reato associativo mafioso e diversi reati fine, ha ripreso ad operare nel medesimo contesto delinquenziale caratterizzato dall'esistenza di uno stabile sodalizio criminale con una rigida ripartizione di ruoli e dalle modalità operative tipiche di quelle associazioni delinquenziali.

A tale proposito ha assegnato rilievo a significativi elementi risultanti dalle intercettazioni dalle quali sono emersi plurimi indizi dell'esistenza dell'associazione mafiosa quali la ripartizione dei ruoli all'interno del gruppo, l'esistenza di un consueto locale (il bar della sorella del [OSCURATO:PERSONA]) ove gli associati erano soliti incontrarsi e concordare le strategie delinquenziali, il timore della compagna del [OSCURATO:PERSONA] per le imprese criminali dello stesso, l'esistenza di un vero e proprio sistema di «giustizia alternativa» gestita proprio dal [OSCURATO:PERSONA], lo stabile controllo del territorio e le richieste al capo di autorizzazioni a commettere reati, l'assistenza ai familiari degli associati detenuti, la dedizione del gruppo al recupero di somme di denaro da destinare alla cassa comune.

Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha valorizzato alcune captazioni dalle quali, fra l'altro, è emerso come lo stesso venisse indicato da altri associati come «uno dei nostri», godesse della massima stima del [OSCURATO:PERSONA] (dal quale riceveva confidenze relative alla detenzione di una pistola) ed unitamente al quale ha posto in essere un pestaggio (sul quale ha riferito anche un collaboratore di giustizia) allo scopo di riaffermare il predominio sul territorio.

2.3.2. Il Tribunale del riesame si è altresì soffermato sulla gravità indiziaria relativa al reato associativo in materia di stupefacenti di cui al capo 19) al cui vertice si ponevano il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] e destinato al commercio di sostanze stupefacenti leggere e pesanti attraverso una stabile rete di spacciatori.

A tale scopo ha assegnato rilievo ai dati intercettivi dai quali è emersa l'esistenza di un'organizzazione e di una ripartizione di ruoli all'interno del gruppo che concordava modalità comuni di approvvigionamento (che avveniva anche fuori Regione con viaggi, soprattutto, in Calabria), spaccio e prezzi praticati.

Valorizzate anche le dichiarazioni di un coindagato ([OSCURATO:PERSONA]) che ha reso dichiarazioni ritenute significative in punto di ricostruzione del sodalizio in sede di interrogatorio di garanzia.

Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha richiamato, particolarmente, intercettazioni dalle quali è emerso il suo interessamento per la riscossione delle somme dovute al sodalizio dagli spacciatori ed addirittura il passaggio di denaro (videoripreso) da altri associati al Gangemi, proprio riferito al provento del narcotraffico. 2.4.

Quanto alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, il Tribunale del riesame ha condiviso quanto deciso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, valorizzando la circostanza che il ricorrente sia un soggetto pluripregiudicato (anche per reato in materia di stupefacenti), dalla «allarmante vocazione criminale», nonché gravato da pendenze significative (quali, appunto, quella del procedimento denominato Flower).

Il contesto delinquenziale associativo, in uno con gli elementi ora indicati, è stato ritenuto ulteriormente indicativo della possibilità di preservare le esigenze cautelari esclusivamente con la misura di maggiore gravità.

3. Avverso la predetta ordinanza, il Gangemi ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla dedotta fattispecie di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen..

In particolare, ha evidenziato che quando è stato attinto dalla misura cautelare nell'ambito del presente procedimento per le tre distinte ipotesi associative di cui ai capi 1), 19) e 25) egli si trovava sottoposto a misura cautelare nell'ambito del diverso procedimento denominato Flower relativo ad estorsioni commesse sin dal settembre 2018 per accaparrarsi il servizio di sicurezza di alcune discoteche messinesi.

Attività, a sua volta, gestita da un sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai vertici delle associazioni per le quali si procede in questo diverso procedimento.

Ciò ha giustificato la richiesta di retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. formulata davanti al Tribunale del riesame che l'ha accolta solo con riguardo al capo 25).

Nel motivo è stata contestata la prospettazione del Tribunale secondo cui il reato associativo di cui al capo 25) avrebbe ad oggetto solo i reati di estorsione e rapina (come quello del procedimento Flower), mentre quelli di cui ai capi 1) e 19) anche altre fattispecie.

Piuttosto, il Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto valorizzare adeguatamente la circostanza che i reati associativi del presente procedimento e di quello precedente ruotavano intorno alle figure di vertice del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e trovavano origine proprio nella avvenuta scarcerazione del primo avvenuta il 14 maggio 2017.

La violazione di legge lamentata si risolve nell'avvenuta omessa considerazione delle ipotesi di connessione qualificata tra i reati oggetto dei diversi procedimenti.

Ulteriormente, il ricorrente ha contestato l'affermazione secondo cui i fatti di cui al presente procedimento non erano desumibili al momento in cui è stata emessa l'ordinanza dell'operazione Flower.

Nel caso di specie, peraltro, le diverse operazioni erano state esaminate dal medesimo magistrato esercitante le funzioni di Pubblico Ministero e le operazioni di indagine del presente procedimento erano state chiuse ancor prima dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nel procedimento Flower.

Tali elementi fattuali, pur in difetto di una (comunque eccepita) connessione qualificata, avrebbero dovuto indurre a ritenere applicabile l'istituto della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc, pen..

3.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura.

Il Tribunale ha valorizzato la qualità di soggetto pluripregiudicato del Gangemi, la sua sottoposizione alla misura di prevenzione dalle sorveglianza speciale, l'essere il medesimo gravato da plurime e significative pendenze.

Nel motivo di ricorso è stata sottolineata la risalenza nel tempo dei precedenti e la loro scarsa significatività (trattandosi di fattispecie qualificate ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

Inoltre il ricorrente ha dedotto di avere rescisso ogni collegamento con la criminalità organizzata essendosi trasferito in Provincia di Monza; circostanza non valutata dal Tribunale del riesame.

4. La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, promiscuamente, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione con riguardo alla dedotta fattispecie di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., senza porre alcuna questione in punto di gravità indiziaria sulla quale neppure in sede di riesame cautelare aveva formulato rilievi.

Le argomentazioni difensive si sviluppano lungo due direttrici: in primo luogo viene affermato che i reati associativi di cui al presente procedimento e quello per il quale il Gangemi è stato attinto da altro provvedimento cautelare (operazione c.d.

Flower) sarebbero legati da un rapporto di connessione qualificata; secondariamente assume rilievo, a dire della difesa, la circostanza che i fatti per i quali si procede erano desumibili al momento dell'emissione della precedente ordinanza.

2.1. Così ulteriormente riassunte le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso, se ne desume l'inammissibilità per plurimi profili.

In primo luogo si osserva che quanto sostento in ricorso, dietro la parvenza di una censura attinente ad un vizio motivazionale, maschera la richiesta di rivalutazione di elementi fattuali già oggetto di analisi e valutazione da parte dei giudici di merito che alle pag. 3 - 5 dell'ordinanza impugnata hanno adeguatamente dato conto delle ragioni per cui hanno ritenuto esistente la fattispecie di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo all'imputazione di cui al capo 25) (non oggetto del presente giudizio) e, per contro, insussistente la medesima ipotesi con riguardo agli altri capi 1) e 19).

Il profilo valorizzato dalla difesa per sostenere la connessione tra le ipotesi criminose (centralità delle figure di vertice di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stato esaminato dal Tribunale che ne ha smentito la rilevanza decisiva al fine sia di escludere il vincolo della continuazione trai reati oggetto delle diverse ordinanze cautelari, sia l'ipotesi della connessione teleologica e del concorso formale.

Ciò ha fatto valorizzando un dato fattuale che non è stato preso in considerazione nel motivo di ricorso in esame: la circostanza che il procedimento Flower avesse ad oggetto i reati di estorsione al fine di accaparrarsi il servizio di sicurezza di alcuni locali di intrattenimento e che il reato di cui al capo 1), invece, abbia ad oggetto non solo estorsioni verso esercizi commerciali ma anche reati contro la persona e la gestione di sale gioco.

A ciò si aggiunga, con riguardo al capo 19) (avente ad oggetto la contestazione della fattispecie associativa di narcotraffico), l'eterogeneità delle fattispecie criminose contestate a fronte della quale la difesa ha omesso di proporre alcuna specifica contestazione rispetto alle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata.

2.2. Un ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo emerge dalla sua manifesta infondatezza in ragione della natura della contestazione relativa al capo 1) che, come segnalato, è nella forma c.d.

«aperta» («dall'agosto 2017 all'attualità»).

A tale proposito va ricordato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di c.d.

"contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula " aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza» (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; in termini più netti Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Ricciarelli, Rv. 264511 ed altre conformi precedenti).

Ebbene, nel caso di specie, la consumazione del reato associativo mafioso di cui al capo 1) è iniziata prima della commissione del reato di cui all'operazione Flower (commesso nel primo semestre 2018) ed è proseguita in epoca successiva, tenuto conto del tenore della contestazione.

Né a smentire tale assunto vale richiamare, come pure ha fatto la difesa in sede di discussione, la circostanza che anche per il reato di cui al capo 25) (per il quale è stata dichiarata la perdita di efficacia) era stata formulata una contestazione «aperta» e, ciò nonostante, è stata ritenuta configurabile la fattispecie di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., stante l'autonomia delle relative valutazioni e la circostanza che la data iniziale di consumazione di quel diverso reato associativo era il 2018.

2.3. E' da ritenersi corretto il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata laddove ha assegnato rilievo alla circostanza che l'informativa del presente procedimento è stata depositata dopo l'esecuzione della precedente misura.

A fronte di tale elemento fattuale incontroverso, la difesa non ha indicato da quali elementi si poteva desumere l'esistenza, al momento dell'esecuzione della precedente ordinanza, degli elementi indiziari riferiti ai reati di cui ai capi 1) e 19).

Non evidenzia alcuna frizione nel ragionamento svolto dal Tribunale il rilievo per cui le informative delle diverse operazioni erano state sottoposte al medesimo magistrato e che le operazioni di indagine relative al presente procedimento erano state chiuse prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa del procedimento Flower, trattandosi di argomentazioni inconferenti e, comunque, prive (soprattutto per l'assenza di circostanze specifiche riferite alla seconda) di rilievo decisivo.

3. Il motivo (secondo) relativo alle esigenze cautelari è, parimenti, inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate attraverso la valorizzazione della circostanza che si procede per reati associativi, che è emersa la vicinanza del Gangemi al vertice del sodalizio e che l'indagato ha procedimenti in corso e precedenti condanne definitive.

Proprio la pendenza del procedimento Flower per fatti decisamente recenti ha consentito al Tribunale di compiere una logica valutazione di continuità nel tempo della condotta antisociale posta in essere dall'indagato e della sua costante collocazione negli ambiti delinquenziali messinesi.

Valutazione che non risulta, in alcun modo, incrinata dal trasferimento del Gangemi in altro territorio non assumendo tale circostanza rilievo decisivo per smentire le ampie argomentazioni sviluppate dai giudici di merito in punto di esigenze cautelari e segnatamente per dimostrare l'avvenuta rescissione del vincolo associativo.

D'altra pare, con riferimento al reato associativo mafioso, si osserva che gli elementi valorizzati per ritenere esistenti le esigenze sono stati illustrati in termini logici ed indicativi della mancata rescissione del vincolo associativo.Pertanto, sussiste la presunzione relativa, non vinta da alcun elemento probatorio di segno contrario, in merito all'esistenza delle esigenze cautelari, mentre, vertendosi in materia di associazione mafiosa, ricorre la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere.

Da quanto esposto ricorrono i presupposti per applicare il principio di diritto più volte espresso dalla Corte di cassazione secondo cui «in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere» (Sez. 2, n. 19283, del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062).

In tal senso, più recentemente, anche Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021 in motivazione e Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, in motivazione).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 09 ck) r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina limitatamente ai capi 1) e 19) della rubrica, annullandola nel resto (capo 25)). 2. La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato è stata tratta dalle risultanze della complessa indagine, avviata in seguito alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 maggio 2017, all'esito della quale è stata emessa un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 33 persone in relazione ai plurimi reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, intestazione fittizia, estorsione ed altri reati fine. In particolare, quanto ai reati associativi mafiosi, è stata ipotizzata la sussistenza di tre distinti sodalizi descritti ai capi 1), 9) e 25) facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'associazione di cui al capo 9) è stata giudicata coincidente con quella di cui al capo 1). [OSCURATO:PERSONA], nell'originaria ordinanza cautelare, è stato ritenuto indiziato della partecipazione (quale uomo di fiducia del capo) all'associazione mafiosa di cui al capo 1), contestata «dall'agosto 2017 all'attualità», capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] ed operante, prevalentemente, nel settore delle estorsioni ai danni di esercizi commerciali e delle scommesse clandestine. E' stato altresì ritenuto indiziato della partecipazione (sempre quale «braccio destro» del capo) all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 19) operante dal settembre 2017 al luglio 2018, diretta ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre è stato ritenuto indiziato della partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 25), contestato «dal 2018 all'attualità», capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]; associazione ritenuta funzionale alla commissione di delitti contro il patrimonio (fra i quali rapine) e la persona ai danni di esercenti commerciali e clienti. 2.1. Il Tribunale del riesame ha pronunciato sulla richiesta di riconoscimento della connessione qualificata tra le contestazioni descritte e quella di cui al procedimento denominato Flower relativo, principalmente, ad un'estorsione commessa nel primo semestre del 2018 per accaparrarsi il servizio di sicurezza di una discoteca e rapine. I i [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'istanza di retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 25), analogamente a quanto deciso dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 13 aprile 2021 nei confronti di altri coindagati, ritenendo la connessione qualificata tra il reato associativo e quelli fine di cui al diverso procedimento, essendosi esaurita l'operatività dell'associazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reati fine di cui al procedimento Flower. 2.2. Con riferimento, invece, ai reati di cui ai capi 1) e 19) è stata esclusa l'esistenza di una connessione qualificata con quelli di cui al diverso procedimento, avendo le fattispecie associative (accomunate dalla centralità della figura di vertice di [OSCURATO:PERSONA]) ad oggetto reati diversi (in particolare, quello mafioso «ambiti» differenti dal controllo dei locali di intrattenimento e l'altro la commercializzazione di stupefacenti). La connessione qualificata non è stata ritenuta desumibile dalla circostanza che ai vertici delle associazioni vi fossero il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] ed, ancora, è stata giudicata smentita dal fatto che gli elementi per l'adozione della seconda ordinanza custodiale sono stati acquisiti successivamente all'adozione della prima ordinanza. In particolare, le informative relative all'associazione di cui al capo 1) e quella di cui al capo 19) è stata depositata il 22 novembre 2019, mentre il precedente titolo è stato eseguito il 29 ottobre 2019. 2.3.1. In punto di gravità indiziaria relativa al reato associativo di cui al capo 1), non oggetto di contestazione da parte della difesa dell'indagato, il Tribunale del riesame ha ripercorso le emergenze investigative dalle quali è emerso che, a partire dalla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 maggio 2017, lo stesso, già condannato con plurime sentenze per il reato associativo mafioso e diversi reati fine, ha ripreso ad operare nel medesimo contesto delinquenziale caratterizzato dall'esistenza di uno stabile sodalizio criminale con una rigida ripartizione di ruoli e dalle modalità operative tipiche di quelle associazioni delinquenziali. A tale proposito ha assegnato rilievo a significativi elementi risultanti dalle intercettazioni dalle quali sono emersi plurimi indizi dell'esistenza dell'associazione mafiosa quali la ripartizione dei ruoli all'interno del gruppo, l'esistenza di un consueto locale (il bar della sorella del [OSCURATO:PERSONA]) ove gli associati erano soliti incontrarsi e concordare le strategie delinquenziali, il timore della compagna del [OSCURATO:PERSONA] per le imprese criminali dello stesso, l'esistenza di un vero e proprio sistema di «giustizia alternativa» gestita proprio dal [OSCURATO:PERSONA], lo stabile controllo del territorio e le richieste al capo di autorizzazioni a commettere reati, l'assistenza ai familiari degli associati detenuti, la dedizione del gruppo al recupero di somme di denaro da destinare alla cassa comune. Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha valorizzato alcune captazioni dalle quali, fra l'altro, è emerso come lo stesso venisse indicato da altri associati come «uno dei nostri», godesse della massima stima del [OSCURATO:PERSONA] (dal quale riceveva confidenze relative alla detenzione di una pistola) ed unitamente al quale ha posto in essere un pestaggio (sul quale ha riferito anche un collaboratore di giustizia) allo scopo di riaffermare il predominio sul territorio. 2.3.2. Il Tribunale del riesame si è altresì soffermato sulla gravità indiziaria relativa al reato associativo in materia di stupefacenti di cui al capo 19) al cui vertice si ponevano il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] e destinato al commercio di sostanze stupefacenti leggere e pesanti attraverso una stabile rete di spacciatori. A tale scopo ha assegnato rilievo ai dati intercettivi dai quali è emersa l'esistenza di un'organizzazione e di una ripartizione di ruoli all'interno del gruppo che concordava modalità comuni di approvvigionamento (che avveniva anche fuori Regione con viaggi, soprattutto, in Calabria), spaccio e prezzi praticati. Valorizzate anche le dichiarazioni di un coindagato ([OSCURATO:PERSONA]) che ha reso dichiarazioni ritenute significative in punto di ricostruzione del sodalizio in sede di interrogatorio di garanzia. Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha richiamato, particolarmente, intercettazioni dalle quali è emerso il suo interessamento per la riscossione delle somme dovute al sodalizio dagli spacciatori ed addirittura il passaggio di denaro (videoripreso) da altri associati al Gangemi, proprio riferito al provento del narcotraffico. 2.4. Quanto alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, il Tribunale del riesame ha condiviso quanto deciso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, valorizzando la circostanza che il ricorrente sia un soggetto pluripregiudicato (anche per reato in materia di stupefacenti), dalla «allarmante vocazione criminale», nonché gravato da pendenze significative (quali, appunto, quella del procedimento denominato Flower). Il contesto delinquenziale associativo, in uno con gli elementi ora indicati, è stato ritenuto ulteriormente indicativo della possibilità di preservare le esigenze cautelari esclusivamente con la misura di maggiore gravità. 3. Avverso la predetta ordinanza, il Gangemi ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla dedotta fattispecie di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.. In particolare, ha evidenziato che quando è stato attinto dalla misura cautelare nell'ambito del presente procedimento per le tre distinte ipotesi associative di cui ai capi 1), 19) e 25) egli si trovava sottoposto a misura cautelare nell'ambito del diverso procedimento denominato Flower relativo ad estorsioni commesse sin dal settembre 2018 per accaparrarsi il servizio di sicurezza di alcune discoteche messinesi. Attività, a sua volta, gestita da un sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai vertici delle associazioni per le quali si procede in questo diverso procedimento. Ciò ha giustificato la richiesta di retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. formulata davanti al Tribunale del riesame che l'ha accolta solo con riguardo al capo 25). Nel motivo è stata contestata la prospettazione del Tribunale secondo cui il reato associativo di cui al capo 25) avrebbe ad oggetto solo i reati di estorsione e rapina (come quello del procedimento Flower), mentre quelli di cui ai capi 1) e 19) anche altre fattispecie. Piuttosto, il Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto valorizzare adeguatamente la circostanza che i reati associativi del presente procedimento e di quello precedente ruotavano intorno alle figure di vertice del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e trovavano origine proprio nella avvenuta scarcerazione del primo avvenuta il 14 maggio 2017. La violazione di legge lamentata si risolve nell'avvenuta omessa considerazione delle ipotesi di connessione qualificata tra i reati oggetto dei diversi procedimenti. Ulteriormente, il ricorrente ha contestato l'affermazione secondo cui i fatti di cui al presente procedimento non erano desumibili al momento in cui è stata emessa l'ordinanza dell'operazione Flower. Nel caso di specie, peraltro, le diverse operazioni erano state esaminate dal medesimo magistrato esercitante le funzioni di Pubblico Ministero e le operazioni di indagine del presente procedimento erano state chiuse ancor prima dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nel procedimento Flower. Tali elementi fattuali, pur in difetto di una (comunque eccepita) connessione qualificata, avrebbero dovuto indurre a ritenere applicabile l'istituto della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc, pen.. 3.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura. Il Tribunale ha valorizzato la qualità di soggetto pluripregiudicato del Gangemi, la sua sottoposizione alla misura di prevenzione dalle sorveglianza speciale, l'essere il medesimo gravato da plurime e significative pendenze. Nel motivo di ricorso è stata sottolineata la risalenza nel tempo dei precedenti e la loro scarsa significatività (trattandosi di fattispecie qualificate ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Inoltre il ricorrente ha dedotto di avere rescisso ogni collegamento con la criminalità organizzata essendosi trasferito in Provincia di Monza; circostanza non valutata dal Tribunale del riesame. 4. La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, promiscuamente, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione con riguardo alla dedotta fattispecie di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., senza porre alcuna questione in punto di gravità indiziaria sulla quale neppure in sede di riesame cautelare aveva formulato rilievi. Le argomentazioni difensive si sviluppano lungo due direttrici: in primo luogo viene affermato che i reati associativi di cui al presente procedimento e quello per il quale il Gangemi è stato attinto da altro provvedimento cautelare (operazione c.d. Flower) sarebbero legati da un rapporto di connessione qualificata; secondariamente assume rilievo, a dire della difesa, la circostanza che i fatti per i quali si procede erano desumibili al momento dell'emissione della precedente ordinanza. 2.1. Così ulteriormente riassunte le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso, se ne desume l'inammissibilità per plurimi profili. In primo luogo si osserva che quanto sostento in ricorso, dietro la parvenza di una censura attinente ad un vizio motivazionale, maschera la richiesta di rivalutazione di elementi fattuali già oggetto di analisi e valutazione da parte dei giudici di merito che alle pag. 3 - 5 dell'ordinanza impugnata hanno adeguatamente dato conto delle ragioni per cui hanno ritenuto esistente la fattispecie di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo all'imputazione di cui al capo 25) (non oggetto del presente giudizio) e, per contro, insussistente la medesima ipotesi con riguardo agli altri capi 1) e 19). Il profilo valorizzato dalla difesa per sostenere la connessione tra le ipotesi criminose (centralità delle figure di vertice di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stato esaminato dal Tribunale che ne ha smentito la rilevanza decisiva al fine sia di escludere il vincolo della continuazione trai reati oggetto delle diverse ordinanze cautelari, sia l'ipotesi della connessione teleologica e del concorso formale. Ciò ha fatto valorizzando un dato fattuale che non è stato preso in considerazione nel motivo di ricorso in esame: la circostanza che il procedimento Flower avesse ad oggetto i reati di estorsione al fine di accaparrarsi il servizio di sicurezza di alcuni locali di intrattenimento e che il reato di cui al capo 1), invece, abbia ad oggetto non solo estorsioni verso esercizi commerciali ma anche reati contro la persona e la gestione di sale gioco. A ciò si aggiunga, con riguardo al capo 19) (avente ad oggetto la contestazione della fattispecie associativa di narcotraffico), l'eterogeneità delle fattispecie criminose contestate a fronte della quale la difesa ha omesso di proporre alcuna specifica contestazione rispetto alle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata. 2.2. Un ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo emerge dalla sua manifesta infondatezza in ragione della natura della contestazione relativa al capo 1) che, come segnalato, è nella forma c.d. «aperta» («dall'agosto 2017 all'attualità»). A tale proposito va ricordato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula " aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza» (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; in termini più netti Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Ricciarelli, Rv. 264511 ed altre conformi precedenti). Ebbene, nel caso di specie, la consumazione del reato associativo mafioso di cui al capo 1) è iniziata prima della commissione del reato di cui all'operazione Flower (commesso nel primo semestre 2018) ed è proseguita in epoca successiva, tenuto conto del tenore della contestazione. Né a smentire tale assunto vale richiamare, come pure ha fatto la difesa in sede di discussione, la circostanza che anche per il reato di cui al capo 25) (per il quale è stata dichiarata la perdita di efficacia) era stata formulata una contestazione «aperta» e, ciò nonostante, è stata ritenuta configurabile la fattispecie di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., stante l'autonomia delle relative valutazioni e la circostanza che la data iniziale di consumazione di quel diverso reato associativo era il 2018. 2.3. E' da ritenersi corretto il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata laddove ha assegnato rilievo alla circostanza che l'informativa del presente procedimento è stata depositata dopo l'esecuzione della precedente misura. A fronte di tale elemento fattuale incontroverso, la difesa non ha indicato da quali elementi si poteva desumere l'esistenza, al momento dell'esecuzione della precedente ordinanza, degli elementi indiziari riferiti ai reati di cui ai capi 1) e 19). Non evidenzia alcuna frizione nel ragionamento svolto dal Tribunale il rilievo per cui le informative delle diverse operazioni erano state sottoposte al medesimo magistrato e che le operazioni di indagine relative al presente procedimento erano state chiuse prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa del procedimento Flower, trattandosi di argomentazioni inconferenti e, comunque, prive (soprattutto per l'assenza di circostanze specifiche riferite alla seconda) di rilievo decisivo. 3. Il motivo (secondo) relativo alle esigenze cautelari è, parimenti, inammissibile in quanto manifestamente infondato. Le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate attraverso la valorizzazione della circostanza che si procede per reati associativi, che è emersa la vicinanza del Gangemi al vertice del sodalizio e che l'indagato ha procedimenti in corso e precedenti condanne definitive. Proprio la pendenza del procedimento Flower per fatti decisamente recenti ha consentito al Tribunale di compiere una logica valutazione di continuità nel tempo della condotta antisociale posta in essere dall'indagato e della sua costante collocazione negli ambiti delinquenziali messinesi. Valutazione che non risulta, in alcun modo, incrinata dal trasferimento del Gangemi in altro territorio non assumendo tale circostanza rilievo decisivo per smentire le ampie argomentazioni sviluppate dai giudici di merito in punto di esigenze cautelari e segnatamente per dimostrare l'avvenuta rescissione del vincolo associativo. D'altra pare, con riferimento al reato associativo mafioso, si osserva che gli elementi valorizzati per ritenere esistenti le esigenze sono stati illustrati in termini logici ed indicativi della mancata rescissione del vincolo associativo.Pertanto, sussiste la presunzione relativa, non vinta da alcun elemento probatorio di segno contrario, in merito all'esistenza delle esigenze cautelari, mentre, vertendosi in materia di associazione mafiosa, ricorre la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. Da quanto esposto ricorrono i presupposti per applicare il principio di diritto più volte espresso dalla Corte di cassazione secondo cui «in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere» (Sez. 2, n. 19283, del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). In tal senso, più recentemente, anche Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021 in motivazione e Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, in motivazione). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 09 ck) r
Sentenza Cassazione n. 38374/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris