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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26484/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con il quale si contesta in sede di legittimità il bis in idem è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione logica, coerente e puntuale della Corte d'appello di Trieste (pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato che, invero, nessun bis in idem è ipotizzabile tra la fattispecie che punisce il delitto di evasione dal luogo di dètenzione domiciliare e la previsione, contenuta nell'art. 51 ter della I.n. 354 del 1975, del ripristino della carcerazione intramuraria.

Quest'ultima disposizione trova il proprio fondamento nella dimostrata inadeguatezza del regime esecutivo domiciliare dovendo avere corso l'ordinaria espiazione carceraria e non ha dunque natura sanzionatoria.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con il quale si contesta in sede di legittimità il bis in idem è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione logica, coerente e puntuale della Corte d'appello di Trieste (pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato che, invero, nessun bis in idem è ipotizzabile tra la fattispecie che punisce il delitto di evasione dal luogo di dètenzione domiciliare e la previsione, contenuta nell'art. 51 ter della I.n. 354 del 1975, del ripristino della carcerazione intramuraria. Quest'ultima disposizione trova il proprio fondamento nella dimostrata inadeguatezza del regime esecutivo domiciliare dovendo avere corso l'ordinaria espiazione carceraria e non ha dunque natura sanzionatoria. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26484/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris