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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 30277/2026

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ELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena in anno 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 7 d.l. n. 4/2019, per aver dichiarato il falso, omettendo informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen., e chiede la riduzione della pena al minimo consentito di legge.

La prima doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale ha evidenziato la precedente condanna a pena detentiva pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, divenuta irrevocabile nel 2018, precedente ai fatti per cui è processo, risalenti al 2019, per delitti che ostano alla concessione della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 164 cod. pen., nonché, ai fini della valutazione prognostica in ordine alla reiterazione dei reati, la successiva condanna della Corte di appello di Palermo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, divenuta irrevocabile nel 2023..

In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01).

Ne segue che anche le richieste di riduzione del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente M ri B [OSCURATO:PERSONA] A drea tititt -é) [OSCURATO:PERSONA] C A LERIA Sezione 1,'H Penale i 0 AGO 2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena in anno 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 7 d.l. n. 4/2019, per aver dichiarato il falso, omettendo informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen., e chiede la riduzione della pena al minimo consentito di legge. La prima doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha evidenziato la precedente condanna a pena detentiva pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, divenuta irrevocabile nel 2018, precedente ai fatti per cui è processo, risalenti al 2019, per delitti che ostano alla concessione della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 164 cod. pen., nonché, ai fini della valutazione prognostica in ordine alla reiterazione dei reati, la successiva condanna della Corte di appello di Palermo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, divenuta irrevocabile nel 2023.. In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01). Ne segue che anche le richieste di riduzione del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente M ri B [OSCURATO:PERSONA] A drea tititt -é) [OSCURATO:PERSONA] C A LERIA Sezione 1,'H Penale i 0 AGO 2026 2
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